La domanda del mercoledรฌ 14.10.2020
Domanda: ๐๐ง ๐๐๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐๐๐๐ฎ๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐ณ๐ข๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐๐ซ๐ฆ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ข๐ซ๐, ๐ช๐ฎ๐๐ฅ ๐ฬ ๐ฅโ๐๐ฆ๐๐ข๐ญ๐จ ๐๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐.๐. โ๐๐ข๐ฌ๐๐๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐๐ฎ๐ฌ๐จโ ๐๐ข ๐๐ฎ๐ข ๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ซ๐ญ. ๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ง๐ข๐๐จ ๐ข๐ง ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ข๐ ?
Risposta:
Lโart. 38 del Testo Unico in materia edilizia prevede, in caso di interventi eseguiti in base a titolo edilizio annullato, la c.d. โfiscalizzazioneโ consistente nellโapplicazione di una sanzione pecuniaria qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino dellโopera realizzata abusivamente. In tal caso, l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36.
Con sentenza n. 17 del 7 settembre 2020 lโAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che lโeffetto della disposizione in commento รจ quello di tutelare, al ricorrere di determinati presupposti e condizioni, lโaffidamento ingeneratosi in capo al titolare del permesso di costruire circa la legittimitร dellโedificazione conseguente al rilascio del titolo, equiparando il pagamento della sanzione pecuniaria al rilascio del permesso in sanatoria.
Tuttavia, lโequiparazione รจ soloย quoadeffectum, costituendo un eccezionale temperamento al generale principio secondo il quale la costruzione abusiva deve essere sempre demolita; temperamento in ragione, non giร della conformitร urbanistica della stessa, ma della presenza di un permesso di costruire cheย ab origineย ha giustificato lโedificazione e dato corpo allโaffidamento del privato alla luce della generale presunzione di legittimitร degli atti amministrativi.
La disposizione รจ presidiata da due condizioni: a) la prima รจ la motivata valutazione circa lโimpossibilitร della rimozione dei vizi delle procedure amministrative; b) la seconda รจ la motivata valutazione circa lโimpossibilitร di restituzione in pristino.
Entrambe le condizioni sono invero declinate in modo generico dal legislatore e, in particolare, non รจ chiaro cosa debba intendersi per โvizi delle procedure amministrativeโ.
Il Consiglio di Stato osserva che lโart. 38 fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure” che vanno distinti dagli altri vizi sostanziali che involvono profili di compatibilitร della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l’anย e ilย quomodoย dell’attivitร edificatoria.
La tutela dell’affidamento attraverso l’eccezionale potere di sanatoria contemplato dall’art. 38 non puรฒ giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l’inammissibile elusione del principio di programmazione e l’irreversibile compromissione del territorioma รจ piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimitร di quanto assentito.
Al quesito posto dall’ordinanza di rimessione lโAdunanza Plenaria ha quindi risposto nel senso che “i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione”..