La domanda del mercoledรฌ 14.10.2020

Domanda: ๐ˆ๐ง ๐œ๐š๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐œ๐š๐๐ฎ๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐ณ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž, ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ ๐žฬ€ ๐ฅโ€™๐š๐ฆ๐›๐ข๐ญ๐จ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ.๐. โ€œ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐›๐ฎ๐ฌ๐จโ€ ๐๐ข ๐œ๐ฎ๐ข ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ญ. ๐Ÿ‘๐Ÿ– ๐๐ž๐ฅ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐”๐ง๐ข๐œ๐จ ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š ๐ž๐๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ข๐š ?

Risposta:

Lโ€™art. 38 del Testo Unico in materia edilizia prevede, in caso di interventi eseguiti in base a titolo edilizio annullato, la c.d. โ€œfiscalizzazioneโ€ consistente nellโ€™applicazione di una sanzione pecuniaria qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino dellโ€™opera realizzata abusivamente. In tal caso, l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36.

Con sentenza n. 17 del 7 settembre 2020 lโ€™Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che lโ€™effetto della disposizione in commento รจ quello di tutelare, al ricorrere di determinati presupposti e condizioni, lโ€™affidamento ingeneratosi in capo al titolare del permesso di costruire circa la legittimitร  dellโ€™edificazione conseguente al rilascio del titolo, equiparando il pagamento della sanzione pecuniaria al rilascio del permesso in sanatoria.

Tuttavia, lโ€™equiparazione รจ soloย quoadeffectum, costituendo un eccezionale temperamento al generale principio secondo il quale la costruzione abusiva deve essere sempre demolita; temperamento in ragione, non giร  della conformitร  urbanistica della stessa, ma della presenza di un permesso di costruire cheย ab origineย ha giustificato lโ€™edificazione e dato corpo allโ€™affidamento del privato alla luce della generale presunzione di legittimitร  degli atti amministrativi.

La disposizione รจ presidiata da due condizioni: a) la prima รจ la motivata valutazione circa lโ€™impossibilitร  della rimozione dei vizi delle procedure amministrative; b) la seconda รจ la motivata valutazione circa lโ€™impossibilitร  di restituzione in pristino.

Entrambe le condizioni sono invero declinate in modo generico dal legislatore e, in particolare, non รจ chiaro cosa debba intendersi per โ€œvizi delle procedure amministrativeโ€.

Il Consiglio di Stato osserva che lโ€™art. 38 fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure” che vanno distinti dagli altri vizi sostanziali che involvono profili di compatibilitร  della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l’anย e ilย quomodoย dell’attivitร  edificatoria.

La tutela dell’affidamento attraverso l’eccezionale potere di sanatoria contemplato dall’art. 38 non puรฒ giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l’inammissibile elusione del principio di programmazione e l’irreversibile compromissione del territorioma รจ piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimitร  di quanto assentito.

Al quesito posto dall’ordinanza di rimessione lโ€™Adunanza Plenaria ha quindi risposto nel senso che “i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione”..