๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ (๐ ๐ง๐จ๐ง ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐๐ซ๐๐ข๐ญ๐ซ๐๐ซ๐ข๐จ) ๐ง๐๐ข ๐๐จ๐ง๐๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐๐๐ซ๐
Estorsione (e non esercizio arbitrario) nei confronti del padre
#estorsione #629cp #649cp #esercizioarbitrario
Corte di Cassazione, sez. II penale, Sent. n. 23786 dellโ11.08.2020
- L’estorsione e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono reati che si consumano attraverso l’uso della “violenza” e della “minaccia” ossia mediante il compimento di azioni potenzialmente costrittive.
La giurisprudenza ritiene che, se la condotta violenta o minacciosa sia tale da annichilire la volontร della vittima, sia configurabile il reato di estorsione nonostante che la condotta sia rivolta allโattuazione di un proprio preteso diritto. Nella descrizione codicistica della condotta estorsiva l’utilizzo del verbo “costringere” evidenzia, appunto,โla volontร del Legislatore di sanzionare ogni condotta che generi lโannullamento delle capacitร volitive della vittima, trasformandola in un esecutore non reattivo degli interessi illeciti dell’autoreโ.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni รจ, invece, configurabile quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attivitร violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma piรน blandamente persuasivo.
Nel caso di specie, รจ stata qualificata come tentata estorsione la condotta del figlio che abbia violentemente percosso il padre per ottenere il proprio mantenimento nonostante che fosse stata accertata giudizialmente la non debenza dello stesso; da un lato, infatti, era stata acclarata la insussistenza del diritto e, dallโaltro, la condotta era tale da conculcare del tutto la volontร della vittima.
- Il secondo aspetto riguarda lโapplicabilitร della causa di non punibilitร e della condizione di non procedibilitร di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 649 cod. pen. anche nel caso in cui i delitti ivi contemplati siano in forma tentata (โNon รจ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:1) del coniuge non legalmente separato;1-bis) della parte dellโunione civile tra persone dello stesso sesso;2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta , ovvero dell’adottante o dell’adottato;3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dellโunione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontร di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle personeโ).
In merito, si ribadisce il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti lโart. 649 c.p. trovi applicazione anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli art. 628, 629 e 630 cod. pen., ma non nel caso in cui tali condotte siano commesse con violenza alle persone.