La domanda del 29.07.2020
Domanda: ๐๐ฅ ๐๐จ๐๐ซ๐๐๐ ๐๐ก๐ ๐๐๐๐ข๐ ๐๐ฌ๐๐ ๐ฎ๐ข๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ซ๐ข๐ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐๐๐ง๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ ๐ฅ๐ฎ๐ข ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ข ๐ฉ๐ซ๐๐ญ๐๐ฌ๐ ๐๐๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐๐ก๐ ๐ฉ๐ฎ๐จฬ ๐ฏ๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐ ๐ง๐๐ข ๐๐จ๐ง๐๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐๐๐ ๐ฅ๐ข ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ข ๐๐๐ง๐ข ๐ข๐ง ๐จ๐๐๐๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ซ๐๐๐ข๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ?
RISPOSTA: Con ordinanza n. 15300 del 17 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie puรฒ pretendere, in sede di divisione, non lโapplicazione dellโart. 1150 c.c. (secondo cui รจ dovuta unโindennitร pari allโaumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti effettuati), ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.