๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puรฒ essere interamente demandato a organi โpoliticiโ
Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puรฒ essere interamente demandato a organi โpoliticiโ
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 4597 del 17 luglio 2020
Il Consiglio di Stato affronta la prima questione relativa allโoperativitร dellโart. 34 co. 3 c.p.a. (โQuando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta piรน utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimitร dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitoriโ) e aderisce allโorientamento che applica la norma in modo meno restrittivo ossia ritenendo sufficiente la mera richiesta della parte, pur se non accompagnata da una specifica domanda risarcitoria (in giurisprudenza, in senso opposto, รจ stato anche sostenuto che, a tal fine,si debbano verificare lโammissibilitร e la fondatezza della domanda risarcitoria). ร sufficiente, quindi, una mera richiesta di parte, avanzata in ogni tempo, espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2020, n.4253).
Viene affrontata, poi, la questione alla procedura di selezione dei dirigenti regionali che รจ demandata dallโimpugnato regolamento regionale, in una prima fase, al Segretario generale della Regione medesima (organo di natura squisitamente fiduciaria del vertice politico dellโAmministrazione) e, nella fase conclusiva, alla stessa Giunta Regionale.
Il regolamento, si rileva, rimette, sostanzialmente, allโorgano politico il potere di individuazione del dirigente, sottraendo il medesimo potere al dirigente responsabile, che รจ invece lโorgano in grado di assicurare una piรน propriamente tecnica dei requisiti necessari per lโattribuzione dellโincarico, โin coerenza con i noti principi di separazione tra politica e amministrazione, ai sensi dellโart, 97 della Costituzioneโ.
Ferma rimanendo la competenza della Giunta in merito alla scelta discrezionale del dirigente da nominare, afferma il Collegio, lโattivitร prodromica a tale scelta ha carattere gestionale, โtrattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnareโ. In quanto โgestionaleโ, la scelta medesima non puรฒ essere assegnata a un organo di derivazione politica poichรฉ ciรฒ costituisce una violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione che costituisce una specifica emanazione del principio costituzionale del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
La Sentenza si inserisce, quindi, nellโampio filone teso a evitare che le nomine dirigenziali siano connesse a dati eminentemente politici (v., tra le altre, per lโillegittimitร del cd. spoils system, C. Cost. nn. 52/2017, 269/2016 e 224/2010).