๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Sulla tariffa per lโaccesso alla ZTL la giurisdizione spetta al G.A.
Sulla tariffa per lโaccesso alla ZTL la giurisdizione spetta al G.A.
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Corte di Cassazione, SS.UU. civili, ordinanza n. 12864 del 26.06.2020
La Corte chiarisce, in primo luogo, che la tariffa disposta dal Comune per lโaccesso a una zona a traffico limitato (ZTL) sfugge tanto alla nozione di tributo quanto a quella di prestazione patrimoniale imposta; essa รจ configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta o di una utilizzazione particolare della strada, e non risponde alla fisionomia della prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.), perchรฉ quella particolare utilizzazione รจ rimessa ad una scelta dellโutente non priva di alternative.
In secondo luogo, le Sezioni Unite precisano che i provvedimenti di limitazione della circolazione allโinterno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza (v. art. 7 co. 9 d.lgs. n.285/1922, cd. codice della strada, โi comuni, con deliberazione delia giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sullโordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorioโฆโ e, a tal fine, โpossono subordinare lโingresso o la circolazione dei veicoli a motore, allโinterno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una sommaโ; simili misure sono correlate ad atti programmatori quali sono i piani traffico di cui allโart. 36 del medesimo codice).
In definitiva, concludono le Sezioni Unite, lโistituzione di una zona di traffico limitato e la previsione della relativa tariffa di accesso costituiscono espressione di un potere pubblico afferente allโuso del territorio. Tale qualificazione fa sรฌ che tale potere rientri nella โmateria urbanisticaโ oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dellโart. 133 co. 1 lett. f del c.p.a. La materia urbanistica, infatti, comprende la totalitร degli aspetti dellโuso del territorio (comprensivo – come asserito dalla stessa Cassazione in un suo precedente dictum, SS.UU. n. 5629 del 9.03.2009 โ anche della collocazione dei cd. parcometri, parimenti inseriti in degli atti di programmazione urbanistica).