La domanda del 08.07.2020
Domanda: ๐โ ๐ฅ๐๐ ๐ข๐ญ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐ก๐, ๐๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ข ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ๐ ๐ฅโ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ฉ๐ข๐๐๐ฆ๐ข๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐๐ ๐๐จ๐ฏ๐ข๐ ๐๐, ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ ๐ ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐จ๐ซ๐๐ซ๐ข๐จ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅโ๐๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ ๐๐ฅ ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐จ ๐๐ข ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐ข๐ณ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ซ๐๐ข๐๐ฅ๐ข ๐ง๐จ๐ง ๐๐ฅ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐ข ?
Risposta:ย Con ordinanza n. 4098 del 27 maggio 2020 il T.A.R. Lazio ha respinto la domanda cautelare avanzata da esercenti attivitร commerciali rilevando che la valutazione di adeguatezza della misura prescelta rispetto al dichiarato fine di tutela della salute costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dellโamministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicitร ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili anche in considerazione della temporaneitร degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21 giugno 2020).
In ogni caso, si รจ poi ritenuto che nel bilanciamento degli interessi coinvolti, tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato e della riferibilitร del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti, appare prevalente lโinteresse pubblico alla tutela della salute della collettivitร posto a fondamento delle contestate limitazioni dโorario.