๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione
Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 12096 del 14.04.2020
La Sentenza ricostruisce la fattispecie di cui allโart. 346 bis c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 3 del 2019.
La novella, in luogo della โmillanteriaโ di cui allโoriginaria fattispecie dellโart. 346 c.p., nozione ritenuta priva di sufficiente precisione, ha dato rilievo tanto alla relazione asserita quanto a quella esistente, โnel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacitร di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacitร , in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilitร , quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteriโ.
La vanteria non รจ quindi necessaria per configurare la fattispecie purchรฉ vi sia un chiaro nesso causale tra la promessa o dazione di denaro da un lato e lo sfruttamento di capacitร di influenza dallโaltro. Tale sfruttamento, peraltro, puรฒ ben emergere anche se non sia oggetto di unโespressa dichiarazione, purchรจ sia il chiaro presupposto del patto (o della dazione) illecita.
La fattispecie in questione, ribadisce la Sezione, reca una clausola di sussidiarietร rispetto alle ipotesi di corruzione di talchรฉ, se il pubblico ufficiale o lโincaricato di pubblico servizio รจ direttamente coinvolto nel patto, cosรฌ diventandone partecipe, saranno integrati i reati di cui agli artt. 318 c.p., 319, 319 ter c.p. o i reati di cui allโart. 322 bis c.p.
La fattispecie aggravata di cui allโultimo comma dellโart. 346 bis c.p. (โla pena รจ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sรฉ o ad altri, denaro o altra utilitร riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizioโ) riguarda, infine, il caso in cui lโautore del reato di traffico di influenze abbia la qualitร di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; in tal caso, tale qualitร rileva come mera posizione ricoperta e non in relazione allโesercizio dei poteri connessi alla posizione medesima poichรฉ, se vi fosse tale spendita dei poteri, sarebbe evidentemente configurabile il reato di corruzione.
Il reato di corruzione, peraltro, rientra tra i cd. reati funzionali โcon la conseguenza che l’atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fattoโ. Nella medesima ottica, si ribadisce che l’atto di ufficio deve concretare l’esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in tale categoria quello che debba intendersi compiuto semplicemente ยซin occasione dell’ufficioยป e che, magari, si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione.
Alla luce di queste premesse, la Sezione conclude che il delitto di corruzione puรฒ dirsi prevalente, solo se esso sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente dimostrato. ร necessaria, a tal fine, la prova:
-)che il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione;
oppure
-) che il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all’esercizio delle sue funzioni.
ร, quindi, insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare simili circostanze.