๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Causa sopravvenuta e dolo eventuale nel reato di omicidio
Causa sopravvenuta e dolo eventuale nel reato di omicidio
Corte di Cassazione, sez. V penale, Sent. n. 13800 del 06.05.2020
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In concorso con altri, lโimputato irrompe nella dimora di unโanziana donna al fine di sottrarle una ingente somma che i correi supponevano essere in suo possesso. Constatata, poi, lโirrisorietร delle somme realmente possedute dallโanziana vittima, lโimputato, in preda allโira, pur cosciente delle sue precarie condizioni di salute, la percuote violentemente piรน volte sul collo e sul capo, lasciandola moribonda prima di darsi alla fuga. La donna, anche in seguito a unโinfezione polmonare, contratta nel reparto di terapia infettiva dove era stata ricoverata per dieci giorni, รจ poi deceduta.
La prima questione riguarda la qualificazione dellโinfezione polmonare come concausa idonea a interrompere il nesso di causalitร . La Corte esclude un simile esito ribadendo il principio secondo cui solo un fattore causale del tutto autonomo o, seppur non autonomo, assolutamente atipico rispetto alla condotta puรฒ valere a escludere il nesso causale tra condotta ed evento.
In sostanza, รจ configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Nel caso di specie, lโinfezione nosocomiale รจ una delle piรน comuni complicanze e la principale causa di morte nei reparti di terapia intensiva. Essa, quindi, โnon ha innescato un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente; ma, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, neppure si connota per l’assoluta anomalia ed eccezionalitร , non si colloca al di fuori della normale, ragionevole probabilitร , non integra una circostanza idonea ad innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante ed incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta, essendo del tutto normale e piรน che prevedibile che, come conseguenza della brutale aggressione posta in essere dal ***, un’anziana donna, alla quale siano state provocate lesioni gravissime agli organi vitali, debba essere ricoverata(qualora, come nel caso di specie, la morte non intervenga immediatamente) per periodi anche lunghi e possa contrarre infezioni nosocomiali anche letali, di per sรฉ non integranti fattori eccezionali tali da interferire nella serie causale originariโ.
La seconda questione riguarda lโaccertamento del dolo eventuale da condurre secondo la cd. prima formula di Frank (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014) analizzando i seguenti elementi: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalitร e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilitร con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilitร di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si รจ svolta l’azione nonchรฉ la possibilitร di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.
Nellโapplicazione di tali criteri, la Corte esclude la rilevanza dellโassenza dellโinteresse a uccidere la vittima (lโimputato non aveva ragione per uccidere la donna) in quanto โnel dolo eventuale โฆ la condotta non รจ orientata finalisticamente all’evento che concretamente si realizzi (la morte), ma ad un diverso obiettivo (nella specie, la sottrazione del denaro della vittima), sicchรฉ deve ritenersi estraneo al suo oggetto ‘l’interesse ad uccidere’ (la cui dimensione resta, peraltro, indeterminata, ove si consideri che l’interesse puรฒ essere economico, giudiziario, morale, ecc.). Trattandosi di una dimensione del foro interno dell’agente, l’accertamento probatorio dell’accettazione dell’evento deve essere dunque fondato essenzialmente sulla valutazione degli elementi oggettivi della condotta – caratteristiche dell’arma, reiterazione dei colpi, parti vitali del corpo attinte – e degli elementi soggettivi (ad es., il movente)โ.
ร esclusa anche la necessitร che lโimputato si prefigurasse con precisione la possibilitร dellโinsorgenza dellโinfezione polmonare, causa ultima del decesso della vittima. L’oggetto del dolo, infatti,โalla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 43 e 47 cod. pen., รจ l’astratto fatto tipico (l’omicidio inteso come causazione della morte), non il concreto fatto storico (la causazione della morte come conseguenza dell’aggressione ovvero come conseguenza di una infezione polmonare), e non deve concernere, quindi, il concreto sviluppo causale dell’azione, bensรฌ l’idoneitร causale della condotta a determinare l’eventoโ.
ร sufficiente, quindi, che lโagente si prefiguri lo svolgimento della vicenda nei “tratti essenziali” rilevanti ai fini della valutazione penalistica.Specialmente nei reati c.d. a forma libera (qual รจ ย l’omicidio), non รจ richiesto che la corrispondenza tra decorso causale preveduto e decorso causale effettivo coinvolga anche i dettagli secondari, essendo irrilevante la c.d. divergenza non essenziale, โsalvo chele specifiche modalitร di causazione dell’evento non assumano rilevanza a livello di fattispecie astratta (come, ad es., nel reato di epidemia)โ.