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Causa sopravvenuta e dolo eventuale nel reato di omicidio

Corte di Cassazione, sez. V penale, Sent. n. 13800 del 06.05.2020

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In concorso con altri, lโ€™imputato irrompe nella dimora di unโ€™anziana donna al fine di sottrarle una ingente somma che i correi supponevano essere in suo possesso. Constatata, poi, lโ€™irrisorietร  delle somme realmente possedute dallโ€™anziana vittima, lโ€™imputato, in preda allโ€™ira, pur cosciente delle sue precarie condizioni di salute, la percuote violentemente piรน volte sul collo e sul capo, lasciandola moribonda prima di darsi alla fuga. La donna, anche in seguito a unโ€™infezione polmonare, contratta nel reparto di terapia infettiva dove era stata ricoverata per dieci giorni, รจ poi deceduta.

La prima questione riguarda la qualificazione dellโ€™infezione polmonare come concausa idonea a interrompere il nesso di causalitร . La Corte esclude un simile esito ribadendo il principio secondo cui solo un fattore causale del tutto autonomo o, seppur non autonomo, assolutamente atipico rispetto alla condotta puรฒ valere a escludere il nesso causale tra condotta ed evento.

In sostanza, รจ configurabile lโ€™interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Nel caso di specie, lโ€™infezione nosocomiale รจ una delle piรน comuni complicanze e la principale causa di morte nei reparti di terapia intensiva. Essa, quindi, โ€œnon ha innescato un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dellโ€™agente; ma, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, neppure si connota per lโ€™assoluta anomalia ed eccezionalitร , non si colloca al di fuori della normale, ragionevole probabilitร , non integra una circostanza idonea ad innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante ed incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta, essendo del tutto normale e piรน che prevedibile che, come conseguenza della brutale aggressione posta in essere dal ***, unโ€™anziana donna, alla quale siano state provocate lesioni gravissime agli organi vitali, debba essere ricoverata(qualora, come nel caso di specie, la morte non intervenga immediatamente) per periodi anche lunghi e possa contrarre infezioni nosocomiali anche letali, di per sรฉ non integranti fattori eccezionali tali da interferire nella serie causale originariโ€.

La seconda questione riguarda lโ€™accertamento del dolo eventuale da condurre secondo la cd. prima formula di Frank (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014) analizzando i seguenti elementi: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalitร  e le pregresse esperienze dellโ€™agente; c) la durata e la ripetizione dellโ€™azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilitร  con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilitร  di verificazione dellโ€™evento; g) le conseguenze negative anche per lโ€™autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si รจ svolta lโ€™azione nonchรฉ la possibilitร  di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che lโ€™agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dellโ€™evento.

Nellโ€™applicazione di tali criteri, la Corte esclude la rilevanza dellโ€™assenza dellโ€™interesse a uccidere la vittima (lโ€™imputato non aveva ragione per uccidere la donna) in quanto โ€œnel dolo eventuale โ€ฆ la condotta non รจ orientata finalisticamente allโ€™evento che concretamente si realizzi (la morte), ma ad un diverso obiettivo (nella specie, la sottrazione del denaro della vittima), sicchรฉ deve ritenersi estraneo al suo oggetto โ€˜lโ€™interesse ad uccidereโ€™ (la cui dimensione resta, peraltro, indeterminata, ove si consideri che lโ€™interesse puรฒ essere economico, giudiziario, morale, ecc.). Trattandosi di una dimensione del foro interno dellโ€™agente, lโ€™accertamento probatorio dellโ€™accettazione dellโ€™evento deve essere dunque fondato essenzialmente sulla valutazione degli elementi oggettivi della condotta โ€“ caratteristiche dellโ€™arma, reiterazione dei colpi, parti vitali del corpo attinte โ€“ e degli elementi soggettivi (ad es., il movente)โ€.

รˆ esclusa anche la necessitร  che lโ€™imputato si prefigurasse con precisione la possibilitร  dellโ€™insorgenza dellโ€™infezione polmonare, causa ultima del decesso della vittima. Lโ€™oggetto del dolo, infatti,โ€œalla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 43 e 47 cod. pen., รจ lโ€™astratto fatto tipico (lโ€™omicidio inteso come causazione della morte), non il concreto fatto storico (la causazione della morte come conseguenza dellโ€™aggressione ovvero come conseguenza di una infezione polmonare), e non deve concernere, quindi, il concreto sviluppo causale dellโ€™azione, bensรฌ lโ€™idoneitร  causale della condotta a determinare lโ€™eventoโ€.
รˆ sufficiente, quindi, che lโ€™agente si prefiguri lo svolgimento della vicenda nei โ€œtratti essenzialiโ€ rilevanti ai fini della valutazione penalistica.Specialmente nei reati c.d. a forma libera (qual รจ  lโ€™omicidio), non รจ richiesto che la corrispondenza tra decorso causale preveduto e decorso causale effettivo coinvolga anche i dettagli secondari, essendo irrilevante la c.d. divergenza non essenziale, โ€œsalvo chele specifiche modalitร  di causazione dellโ€™evento non assumano rilevanza a livello di fattispecie astratta (come, ad es., nel reato di epidemia)โ€.