๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Il trascorrere del tempo non sana lโabuso edilizio
Il trascorrere del tempo non sana lโabuso edilizio
#demolizione #tempo #affidamento
Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 3352 del 26.5.2020
La Sentenza ribadisce alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di illecito edilizio.
In primo luogo, si afferma che (in applicazione del principio di vicinanza della prova) lโonere di provare il momento di edificazione dellโopera (in epoca antecedente a quella in cui รจ stato introdotto lโobbligo di munirsi di titolo edilizio) spetta a colui che ha commesso lโabuso e che solo la deduzione da parte di costui di elementi concreti trasferisce il relativo onere in capo allโamministrazione.
In secondo luogo, richiamando i principi espressi dallโAdunanza plenaria n. 9/2017, si precisa che le acquisizioni in tema di tutela dellโaffidamento nellโambito di esercizio del potere di autotutela non sono estensibili ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Infatti, in questo caso, manca un provvedimento favorevole dellโamministrazione che possa radicare un qualsivoglia affidamento in capo a chi ha commesso lโabuso.
Ancora, la Sezione afferma che non รจ โconcepibileโ lโidea stessa di connettere al decorso del tempo e allโinerzia dellโamministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare lโabusivismo edilizio; un simile esito costituirebbe, invero, una sorta di sanatoria automatica al di fuori di qualsivoglia previsione normativa in tal senso.
Il decorso del tempo, anzi, piuttosto che far sorgere un affidamento, rafforza il carattere abusivo dellโintervento e ciรฒ per la persistenza della lesione allโinteresse pubblico allโordinato sviluppo del territorio.
Conseguentemente va escluso che lโordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalitร violata. In tal caso, รจ โdel tutto congruo che lโordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercรฉ il richiamo al comprovato carattere abusivo dellโintervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dellโautotutela decisoriaโ.