La domanda del 10 giugno 2020
Domanda: In tema di gare d’appalto integra una “falsa dichiarazione” che può dar luogo all’esclusione il contegno omissivo della società partecipante che, in sede di compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE),non dichiari di essere incorsa nella risoluzione per inadempimento in un precedente appalto, peraltro risultante dal casellario informatico Anac, ma che dimostri di aver conseguito altri affidamenti dalla stessa amministrazione ?
RISPOSTA :
L’art. 80 comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione a gare pubbliche l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti “documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
Nella specifica controversia, secondo il Consiglio di Stato (Sez. V., n. 2976 del 12.5.2020), le domande formulate nel documento di gara richiedevano che l’operatore economico prendesse posizione in merito alla qualificazione giuridica delle precedenti vicende contrattuali in termini di grave illecito professionale ovvero di grave carenza nell’esecuzione di un contratto tale da causarne la risoluzione.
Secondo il ragionamento dei giudizi di Palazzo Spada, poteva ragionevolmente presumersi che “rispetto all’operazione di qualificazione giuridica che le domande sollecitavano possa avere avuto un peso determinante nell’odierna appellante la convinzione di non avere commesso alcun illecito professionale o inadempimento contrattuale, derivatagli dal fatto di avere in seguito ricevuto ulteriori affidamenti dalla stessa amministrazione che aveva segnalato il fatto». In ragione di ciò, secondo il Consiglio di Stato la dichiarazione svolta dall’appellante non poteva essere qualificata come “falsa dichiarazione” ma tuttalpiù come “incompleta” tale dunque da non determinare l’esclusione automatica dalla procedura.