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Sulle condizioni di liceitร  della vendita sottocosto

#dumping #interno #vendita #sottocosto #concorrenzasleale

Corte di Cassazione, sez. I, ord. n. 2980 del 07.02.2020

Lโ€™art. 2598 n. 3 c.c. comprende una sorta di clausola generale tale da qualificare come forma di concorrenza sleale ogni comportamento che si sostanzi nellโ€™uso diretto o indiretto โ€œdi ogni altro mezzo (rispetto a quelli previsti dai numeri 1 e 2 della medesima norma)non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui aziendaโ€.

Tra i comportamenti sanzionati dall’art. 2598, n. 3, c.c. rientra la concorrenza sleale parassitaria che consiste โ€œin un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di questโ€™ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e piรน significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settoreโ€.

La vendita sottocosto, anche definita dumping interno, invece, non รจ piรน compresa di per sรฉ tra i comportamenti sleali.

In passato, invero, si riteneva che ogni forma di competizione extraindustriale (i.e. non attuata agendo sulla qualitร  del prodotto e sui costi di produzione) fosse vietata poichรฉ orientata a fuorviare il giudizio dei consumatori e le attese degli imprenditori che affrontano il mercato in rapporto alle condizioni obiettive della produzione (che non contemplano la possibilitร  di vendere un prodotto in perdita).

Tale orientamento รจ stato, tuttavia, superato in quanto lโ€™art. 41 Cost. tutela la libertร  delle scelte imprenditoriali anche rispetto alla politica dei prezzi e, inoltre, poichรฉ lโ€™ โ€œutilitร  socialeโ€ di cui alla medesima norma costituzionale va valutata con riferimento allโ€™interesse del mercato (e dei consumatori) e non a quello dei singoli concorrenti.

Ebbene, la vendita sottocosto avvantaggia i consumatori a meno che essa non sia strumentale alla soppressione della concorrenza mediante il rafforzamento della propria posizione dominante; solo in tal caso la vendita sottocosto assume un carattere predatorio e indubbiamente nocivo per il mercato e, quindi, nel medio periodo, per gli stessi consumatori.