๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La responsabilitร del guidatore quando cโรจ una colpa del pedone
La responsabilitร del guidatore quando cโรจ una colpa del pedone
#concorsodicolpa #2054cc #1227cc
Cassazione civile, sez. III, n. 5627 del 28.02.2020
La Sentenza chiarisce come sia regolata lโoperativitร congiunta dellโart. 2054 co. 1 c.c. (โil conducente di un veicolo senza guida di rotaie รจ obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoโ) e dellโart. 1227 co. 1 c.c. (โse il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento รจ diminuito secondo la gravitร della colpa e l’entitร delle conseguenze che ne sono derivateโ).
Il tema affrontato รจ quello della compatibilitร della disciplina del concorso di colpa nella causazione del danno-evento con la disciplina della responsabilitร del conducente che prevede a suo carico una presunzione di colpa nel senso di dimostrare โdi aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoโ.
In astratto, la Corte afferma lโapplicabilitร dellโart. 1227 co. 1 c.c. anche alle ipotesi in cui la colpa del danneggiante sia presunta, come nel caso dellโart. 2054 c.c.; tuttavia, la Sezione osserva che lโart. 2054 c.c. pone una regola โnella quale la prevenzione รจ prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria puรฒ essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibileโ.
La colpa del danneggiato, quindi, rileva solo quale elemento della eventuale prova liberatoria fornita dal conducente relativa, pur sempre, allโaver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tal senso, si afferma che โl’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposto al danneggianteโ e che, conseguentemente, il danno non sia imputabile al conducente โnon semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimentoโ.