๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐๐๐: Per la bancarotta patrimoniale non serve il nesso causale tra condotta e dissesto
Per la bancarotta patrimoniale non serve il nesso causale tra condotta e dissesto
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Cassazione penale, sez. V penale, Sentenza n. 12499 del 20.04.2020
Condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, lโamministratore di una societร contesta che la propria condotta sia ricollegabile al fallimento.
La Corte rigetta lโargomento aderendo allโorientamento per cui la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilitร del reato di cui allโart. 216 R.D. n.267/1942 in quanto si pone come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente (v. art. 44 codice penale: quando, per la punibilitร del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non รจ da lui voluto).
La sentenza dichiarativa di fallimento non aggiunge, secondo lโimpostazione seguita nella Sentenza in commento, nulla a un fatto-reato giร perfetto di cui influenzerebbesolo la punibilitร .Si ricorda che le condizioni di punibilitร si fondano su ragioni di politica criminale che conducono a non sanzionare determinate condotte a meno che non si produca un determinato evento a essa successivo. Nel caso di specie, appunto, tali ragioni conducono a sanzionare penalmente la condotta solo una volta che il dissesto economico sia accertato in sede giudiziale (appunto con la Sentenza di fallimento).
Va osservato che la giurisprudenza non รจ univoca sul punto: negli ultimi anni, piรน Sentenze hanno affermato che la dichiarazione di fallimento sia un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilitร ; il reato si perfezionerebbe in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attivitร di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (v. tra le altre, Corte di Cassazione, sez. V penale n. 40477/2018).
Coerentemente con la qualificazione data, la Corte conclude che non sia necessario il nesso causale fra la condotta e il dissesto per la configurabilitร del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: รจ sufficiente che il soggetto agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, poi fallita, destinandone le risorse ad impieghi estranei all’attivitร della stessa.
Sulla bancarotta fraudolenta documentale,ย vedi lโarticolo โQuando lโextraneus non รจ un intruso: il dolo nella bancarotta fraudolentaโ di Federica Scariato sul numero 5 della rivista.