๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐.๐๐๐๐:La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito รจ un atto a titolo gratuito
La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito รจ un atto a titolo gratuito
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Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 7740 dellโ8.4.2020
La Sentenza si innesta nel solco della giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha stabilito che โla costituzione diย ipotecaย successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titoloย gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento delย debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di essoโ.
Il principio รจ riferibile al caso in cui un credito chirografario sia sostituito da altro credito, con cui si estingue il primo, e che sia, tuttavia, garantito da ipoteca.
In simili casi, si รจ detto che la sostituzione del credito integra un negozio indiretto – caratterizzato da un motivo illecito (quello di favorire un creditore chirografario rispetto agli altri) – che, tuttavia, non comporta lโesclusione dal passivo fallimentare (come avviene per la simulazione); resta, infatti, la necessitร di ripagare โin moneta fallimentareโ il mutuo (pur sempre) erogato.
La peculiaritร della fattispecie in esame risiede nella circostanza che il debito che si รจ sostituito era giร ipotecario. Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto che tale operazione si sostanziasse in una proroga (riscadenzamento) del finanziamento e che la concessione di ipoteca mantenesse il carattere dellโonerositร . La conseguenza pratica, rilevantissima, di tale conclusione รจ che non si รจ ritenuta esperibile lโazione revocatoria nei confronti del terzo (la banca mutuante) in quanto nonconsapevoledella dannositร dellโoperazione per gli altri creditori (quanto allโazione revocatoria ordinaria, v. art. 2901 co. 2 c.c.).
La Corte di Cassazione decide diversamente nel senso che la mera operazione โcontabileโ, di sostituire un debito allโaltro determinandone la proroga,integri, invece,un pactum de non petendo ad tempus e che la costituzione dellโipoteca sia da intendersi anche in questocaso come atto a titolo gratuito; pertanto, lโipoteca resta revocabile senza che sia necessaria lโaccertamento della consapevolezza del terzo rispettoal danno dei creditori.
Va precisato che la Corteapplica il principio di cui alla pregressa giurisprudenza (C. Cass. n. 28802/2018 e n. 20896/2019) che, come si รจ detto, รจ riferito allโipotesi in cui la garanzia ipotecaria sia stata costituita solo in sede di concessione del secondo finanziamento (in sostituzione del precedente). Ebbene la Sezione mostra di ritenere irrilevante tale circostanza al fine di determinare lโonerositร dellโipoteca che, appunto, รจ ritenuta gratuita. Mentre nelle ipotesi sino a ora emerse, la revocatoria andava a incidere sullโipoteca costituita successivamente, in questo caso, la revocatoria incide su unโipoteca semplicemente โconfermataโ in sede di riscadenzamento del finanziamento.