๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Annullabile il piano attuativo se la perequazione urbanistica non รจ regolata dal P.R.G.
Annullabile il piano attuativo se la perequazione urbanistica non รจ regolata dal P.R.G.
Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 2297 del 6.4.2020
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Un piano urbanistico attuativo รจ annullato dal commissario straordinario di un Comune, nominato a seguito della mozione di sfiducia approvata ai danni del Sindaco e nelle more delle nuove elezioni.
La complessa vicenda consente al Consiglio di Stato di puntualizzare alcuni aspetti di sicuro interesse.
In primo luogo, la โperequazione urbanisticaโ operata nel piano attuativo risultava consentita dal solo regolamento comunale e non invece dal piano regolatore generale (P.R.G.) nรฉ da una legge quadro regionale. Il Collegio precisa che, sebbene lโistituto della perequazione urbanistica sia di per sรฉ legittimo, esso deve essere previsto quanto meno a livello di P.R.G. Tanto il ricorso alla perequazione quanto i relativi criteri applicativi devono essere declinati attraverso il procedimento e le garanzie partecipative proprie dello strumento urbanistico generale.
In secondo luogo, una volta acclarata lโillegittimitร del piano attuativo, viene esclusa la necessitร di una convalida da parte del commissario. Lโatto amministrativo di convalida, infatti, โnon si traduce in una semplice e formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimentoโ bensรฌ postula, da un lato, lโesternazione delle ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione, dallโaltro, la produzione degli stessi effetti che lโatto oggetto di convalida intendeva produrre (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6199). Nel caso di specie, la convalida avrebbe richiesto lโapprovazione, da parte del commissario, di una variante al P.R.G., attivitร riconducibile al merito amministrativo che ragionevolmente il Commissario ha ritenuto di demandare agli organi di prossima elezione.
In terzo luogo, si ribadisce che: -) il termine di 18 mesi oltre il quale non รจ possibile annullare gli atti (art. 21 nonies L. 241/1990 come modificato dallโart. 6, comma 1, lettera d, n. 1, della l. n. 124 del 2015), decorre dal momento dellโentrata in vigore della legge di riforma; -) nel caso specifico, lโinteresse allโordinato sviluppo del territorio รจ tra gli interessi โautoevidentiโ che consentono una motivazione semplificata dellโatto di autotutela. Infatti, in simili casi lโonere motivazionale potrร essere adempiuto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (Ad. Plen. 8/2017) e lโautoevidenza dellโinteresse vale altresรฌ a rendere recessivo lโeventuale affidamento dei privati.
Infine, meritano di essere segnalate due affermazioni relative, lโuna, allโonere probatorio e, lโaltra, ai poteri del commissario nominato ai sensi dellโart. 141 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000.
Quanto al primo aspetto, si afferma che le deroghe al principio dispositivo (cd.principio dispositivo con metodo acquisitivo) operano nel processo amministrativo โsolo nellโipotesi in cui la parte non possa conseguire agevolmente la disponibilitร di atti e documenti idonei a supportare le sue allegazioniโ.
In merito ai poteri del commissario, si stabilisce che il commissario nominati ai sensi del comb. disp. degli artt. 52 e 141 d.lgs. 267/2000 (TUEL) โsi estendono a tutti gli atti di gestione dellโente, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazioneโ.