๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐๐ฌ๐จ “๐๐ข๐๐ข๐จ๐ญ๐ญ๐ข” ๐ฅ๐ ๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐
๐๐๐ฌ๐จ “๐๐ข๐๐ข๐จ๐ญ๐ญ๐ข” ๐ฅ๐ ๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐
Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza 6 marzo 2025, n. 5992
In relazione alla domanda di condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dellโillegittima restrizione della libertร personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana โU. Diciottiโ, dal 16.8.2018 al 25.8.2018, a causa del mancato consenso allโattracco della nave nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il trattenimento sulla nave nel porto di Catania (fonte: sito della Corte di Cassazione, sezione normativa, sentenze e novitร della Corte):
La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma secondo cui, pur ravvisando la giurisdizione ordinaria per essersi trattato non di un atto politico, ma di un atto amministrativo, pienamente sindacabile, la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento per difetto della colpa della pubblica amministrazione e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza.
Con ordinanza n. 5992 del 6.3.2025 le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto disponendo il rinvio al giudice a quo:
– il rifiuto dellโautorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni non puรฒ considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale ma si tratta di un atto amministrativo;
– non vi รจ dunque difetto assoluto di giurisdizione, e nemmeno relativo, in favore cioรจ del giudice amministrativo, non vertendosi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
– il potere discrezionale che connota l’azione di governo รจ circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche, tra i quali vi รจ il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona;
– lโazione del Governo, ancorchรฉ motivata da ragioni politiche, non puรฒ mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati;
–ย lโobbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessitร ; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dellโimmigrazione irregolare;
–ย le Convenzioni internazionali in materia, cui lโItalia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestร legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dellโautoritร politica, poichรฉ assumono, in base al principio โpacta sunt servandaโ, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna;
– lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel piรน breve tempo ragionevolmente possibile, fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso; per โluogo sicuroโ si intende un โluogoโ in cui sia garantita non solo la โsicurezzaโ โ intesa come protezione fisica โ delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo;
– escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nellโambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non puรฒ nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile allโarresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire lโingresso illegale nel territorio;
– perchรฉ un evento dannoso sia imputabile a responsabilitร della p.a., tale imputazione non potrร avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimitร del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una piรน penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilitร aquiliana;
– la sussistenza di tale elemento sarร riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarร configurabile qualora lโatto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialitร , correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi lโesercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalitร amministrativa;
– la prova del danno – conseguenza puรฒ essere offerta a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti; in ipotesi di restrizione della libertร personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilitร di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto piรน per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta.