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Illegittimo l’ordine di demolizione che avvia ad oggetto un impianto di videosorveglianza
T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 15 gennaio 2025, n. 38
Lโinstallazione di una telecamera non puรฒ essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto allโautorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dall’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 (ordine di demolizione di opere abusive)
Fermo restando che il ricorrente deve rispettare ricorrente quanto disposto dal Garante della Privacy con il richiamato provvedimento n. 477 del 12.10.2023, ai sensi del quale gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni:
A) devono avere telecamere con โangolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso lโattivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedentiโ, e non devono riprendere โimmagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)โ;
B) con la puntualizzazione che puรฒ essere estesa โla ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenzaโ โsoltanto in presenza di situazioni di rischio effettivoโ e โsulla base di un legittimo interesseโ, โadeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)โ, circostanze, nella specie, non dimostrate dal ricorrente.