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Illegittimo l’ordine di demolizione che avvia ad oggetto un impianto di videosorveglianza

T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 15 gennaio 2025, n. 38

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Lโ€™installazione di una telecamera non puรฒ essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto allโ€™autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dall’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 (ordine di demolizione di opere abusive)
Fermo restando che il ricorrente deve rispettare ricorrente quanto disposto dal Garante della Privacy con il richiamato provvedimento n. 477 del 12.10.2023, ai sensi del quale gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni:
A) devono avere telecamere con โ€œangolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso lโ€™attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedentiโ€, e non devono riprendere โ€œimmagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)โ€;
B) con la puntualizzazione che puรฒ essere estesa โ€œla ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenzaโ€ โ€œsoltanto in presenza di situazioni di rischio effettivoโ€ e โ€œsulla base di un legittimo interesseโ€, โ€œadeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)โ€, circostanze, nella specie, non dimostrate dal ricorrente.