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Il potere di precettazione ministeriale e i presupposti di necessitร  e urgenza

a cura del cons. Luca Cestaro

#Sciopero #Trasporti #Precettazione #Necessitร  #Urgenza #TAR. #T.A.R

T.A.R. Lazio, sez. III, Sentenza n. 712 del 16.01.2025

Fatti di causa

Con ricorso al T.A.R. Lazio, alcune sigle sindacali hanno impugnato l’ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva ridotto a quattro ore lo sciopero generale proclamato per il 13 dicembre 2024 nei settori dei trasporti.

Le ricorrenti contestavano la legittimitร  del provvedimento per violazione dellโ€™art. 40 Cost. e della legge n. 146/1990, evidenziando lโ€™assenza dei presupposti di necessitร  e urgenza richiesti per lโ€™adozione autonoma dellโ€™ordinanza da parte del Ministero in mancanza di segnalazione della Commissione di garanzia.

Le tesi delle parti

Le ricorrenti hanno sostenuto che il potere di precettazione, in quanto straordinario, richiede la sussistenza di condizioni eccezionali non riscontrabili nel caso di specie.

Il Ministero ha eccepito lโ€™improcedibilitร  del ricorso per carenza dโ€™interesse, dato lโ€™intervenuto esaurimento degli effetti dellโ€™ordinanza.

La norma applicabile nellโ€™interpretazione giurisprudenziale

La vicenda – che ha riscosso un rilevante interesse mediatico โ€“ discende dallโ€™applicazione dellโ€™art. 8 della L. n. 146/1990 (ยซ1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati โ€ฆ, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici โ€ฆ, conseguente all’esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessitร  e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piรน breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati โ€ฆ. 2. L’ordinanza puรฒ disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive giร  proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati โ€ฆยป).

Come chiarito dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, del 24 aprile 2018, n. 2470), tale disposizione stabilisce che il potere di precettazione dei lavoratori che intendano scioperare nei servizi pubblici essenziali – da esercitarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, oppure, negli altri casi, dal prefetto o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale – si basa su due presupposti principali: uno di natura sostanziale e uno di natura formale.

Il presupposto sostanziale consiste nel verificarsi di un fondato pericolo di danno grave e imminente ai diritti costituzionalmente garantiti delle persone.

Il presupposto formale: si realizza attraverso un procedimento articolato che, nei conflitti sindacali di rilevanza nazionale o interregionale, prevede:

  1. Lโ€™invito del Presidente del Consiglio, del Ministro delegato, del Prefetto, o di un organo equivalente nelle regioni a statuto speciale, a cessare i comportamenti che causano la situazione di pericolo.
  2. Lโ€™esecuzione di un tentativo di conciliazione.
  3. In caso di fallimento del tentativo, lโ€™invito alle parti a rispettare lโ€™eventuale proposta formulata dalla Commissione di garanzia.
  4. Se la situazione di pericolo persiste, lโ€™audizione, ove possibile, delle organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero e delle amministrazioni o imprese erogatrici del servizio.
  5. Lโ€™acquisizione del parere del presidente della giunta regionale e dei sindaci interessati, qualora il conflitto riguardi situazioni locali.

 

La decisione del T.A.R.

Il T.A.R. ha rigettato lโ€™eccezione dโ€™improcedibilitร , affermando che lโ€™interesse delle ricorrenti alla verifica di illegittimitร  del provvedimento persisteva in funzione del consolidamento degli effetti sospensivi giร  ottenuti in sede cautelare (v. decreto n. 5700/2024 del T.A.R. del Lazio in cui si era rilevato che: ยซla Commissione non ha formulato al Ministero alcuna segnalazione o proposta con riferimento allo sciopero in questione, ai sensi dellโ€™art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, che stabilisce che il potere di precettazione possa essere esercitato โ€œsu segnalazione della Commissione di garanziaโ€ nelle situazioni in cui possa derivare dallo sciopero un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati โ€“ segnalazione nella specie assente โ€“ โ€œovvero, nei casi di necessitร  e urgenzaโ€ di propria iniziativa dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato, al ricorrere dei presupposti di legge di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente allโ€™esercizio dello scioperoโ€ e che โ€œnon emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazioneโ€ยป).

Sul piano sostanziale, la sentenza ha, poi, ribadito che:

  • Ai sensi dellโ€™art. 8 della legge n. 146/1990, il potere di precettazione puรฒ essere esercitato solo su segnalazione della Commissione di garanzia oppure, in casi di necessitร  e urgenza, di iniziativa dellโ€™Autoritร  politica.
  • In assenza di segnalazione della Commissione, l’ordinanza ministeriale deve motivare in modo espresso circa i presupposti di necessitร  e urgenza, che non possono sovrapporsi al pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionalmente tutelati giร  valutabile dalla Commissione stessa.
  • L’iniziativa autonoma del Ministero รจ quindi legittima solo laddove emerga una condizione sopravvenuta o differente rispetto a quella giร  scrutinata dalla Commissione.

Conclusione

Il T.A.R. ha, quindi, annullato l’ordinanza, ritenendo che essa non contenesse una motivazione adeguata circa la necessitร  e lโ€™urgenza di provvedere. Tale decisione conferma la natura eccezionale del potere di precettazione ministeriale, limitandone lโ€™esercizio a situazioni effettivamente straordinarie e documentate di cui va dato atto in motivazione.