๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐๐: Cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale e attivitร di finanziamento
Cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale e attivitร di finanziamento
a cura del cons. Luca Cestaro
Il caso concreto
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, contestato per presunta qualificazione come attivitร di finanziamento soggetta a regolamentazione speciale ex art. 106 TUB (Testo Unico Bancario). Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Consorzio Tizio, affermando la nullitร della cessione del credito per mancanza di autorizzazione.
Le argomentazioni della Corte
La Suprema Corte ha stabilito che il credito risarcitorio derivante da sinistri stradali puรฒ essere liberamente ceduto ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., senza che tale operazione configuri un’attivitร di finanziamento, poichรฉ rappresenta solo un mezzo di pagamento per prestazioni professionali (come la riparazione di veicoli). La cessione rimane valida anche se coinvolge consorzi di imprese, poichรฉ non vi รจ erogazione di provvidenze economiche al pubblico con interessi.
La Corte rileva come il legislatore abbia recepito il principio giuridico in questione, introducendo, tramite lโart. 1 comma 24 della legge n. 124 del 2017, lโart. 149 bis nel Codice delle assicurazioni private. Questa norma stabilisce che, in caso di cessione del credito derivante dal risarcimento di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, lโimporto destinato a coprire le spese di riparazione deve essere versato solo dopo la presentazione della fattura emessa da un autoriparatore abilitato, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122.
Neppure, peraltro, sarebbe applicabile lโart. 6 del Testo Unico Bancario (TUB), d.lgs. 385/93- Tale disposizione disciplina lโยซesercizio nei confronti del pubblico dellโattivitร di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi formaยป. Ebbene, sostiene la Sezione, trattandosi di norma che impone limiti e requisiti (tra cui lโautorizzazione e lโiscrizione), essa deve essere interpretata restrittivamente. Di conseguenza, si applica solo nei casi in cui ci sia una concreta erogazione di prestiti o aiuti economici, caratterizzati dallโaddebito di interessi compensativi o di mora a favore del finanziatore.
Nel caso esaminato, questi elementi non sussistono.
Infatti:
a) il Consorzio non fornisce aiuti economici con lโapplicazione di interessi, ma si limita a gestire, nellโinteresse delle carrozzerie consorziate, le controversie relative ai risarcimenti, ottenendo come vantaggio lโintera somma risarcitoria, comprensiva di voci aggiuntive rispetto ai soli costi di riparazione del veicolo;
- b) lโeventuale anticipo finanziario รจ riservato esclusivamente alle imprese consorziate, che ricevono il pagamento per la riparazione eseguita, affidando al Consorzio il compito di recuperare il credito risarcitorio ceduto. Non si configura, dunque, unโattivitร nei confronti del pubblico, come richiesto dallโart. 106 TUB, erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.
Principio di diritto affermato:
ยซIl credito da risarcimento del danno da sinistro stradale รจ suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario puรฒ, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non giร un’operazione di finanziamento, bensรฌ il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortiliยป.
Conclusione e sintesi
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di primo gradi in diversa composizione per un nuovo esame. Ha inoltre precisato che l’art. 106 TUB si applica solo ad attivitร qualificabili come vera e propria concessione di finanziamenti, con corresponsione di interessi.