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Cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale e attivitร  di finanziamento

a cura del cons. Luca Cestaro

 

Il caso concreto

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, contestato per presunta qualificazione come attivitร  di finanziamento soggetta a regolamentazione speciale ex art. 106 TUB (Testo Unico Bancario). Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Consorzio Tizio, affermando la nullitร  della cessione del credito per mancanza di autorizzazione.

Le argomentazioni della Corte

La Suprema Corte ha stabilito che il credito risarcitorio derivante da sinistri stradali puรฒ essere liberamente ceduto ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., senza che tale operazione configuri un’attivitร  di finanziamento, poichรฉ rappresenta solo un mezzo di pagamento per prestazioni professionali (come la riparazione di veicoli). La cessione rimane valida anche se coinvolge consorzi di imprese, poichรฉ non vi รจ erogazione di provvidenze economiche al pubblico con interessi.

La Corte rileva come il legislatore abbia recepito il principio giuridico in questione, introducendo, tramite lโ€™art. 1 comma 24 della legge n. 124 del 2017, lโ€™art. 149 bis nel Codice delle assicurazioni private. Questa norma stabilisce che, in caso di cessione del credito derivante dal risarcimento di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, lโ€™importo destinato a coprire le spese di riparazione deve essere versato solo dopo la presentazione della fattura emessa da un autoriparatore abilitato, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122.

Neppure, peraltro, sarebbe applicabile lโ€™art. 6 del Testo Unico Bancario (TUB), d.lgs. 385/93- Tale disposizione disciplina lโ€™ยซesercizio nei confronti del pubblico dellโ€™attivitร  di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi formaยป. Ebbene, sostiene la Sezione, trattandosi di norma che impone limiti e requisiti (tra cui lโ€™autorizzazione e lโ€™iscrizione), essa deve essere interpretata restrittivamente. Di conseguenza, si applica solo nei casi in cui ci sia una concreta erogazione di prestiti o aiuti economici, caratterizzati dallโ€™addebito di interessi compensativi o di mora a favore del finanziatore.

Nel caso esaminato, questi elementi non sussistono.

Infatti:
a) il Consorzio non fornisce aiuti economici con lโ€™applicazione di interessi, ma si limita a gestire, nellโ€™interesse delle carrozzerie consorziate, le controversie relative ai risarcimenti, ottenendo come vantaggio lโ€™intera somma risarcitoria, comprensiva di voci aggiuntive rispetto ai soli costi di riparazione del veicolo;

  1. b) lโ€™eventuale anticipo finanziario รจ riservato esclusivamente alle imprese consorziate, che ricevono il pagamento per la riparazione eseguita, affidando al Consorzio il compito di recuperare il credito risarcitorio ceduto. Non si configura, dunque, unโ€™attivitร  nei confronti del pubblico, come richiesto dallโ€™art. 106 TUB, erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.

Principio di diritto affermato:

ยซIl credito da risarcimento del danno da sinistro stradale รจ suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario puรฒ, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non giร  un’operazione di finanziamento, bensรฌ il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortiliยป.

Conclusione e sintesi

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di primo gradi in diversa composizione per un nuovo esame. Ha inoltre precisato che l’art. 106 TUB si applica solo ad attivitร  qualificabili come vera e propria concessione di finanziamenti, con corresponsione di interessi.