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Lโ€™Adunanza plenaria chiarisce i limiti dellโ€™intervento nel processo amministrativo

a cura del cons. Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15 del 29 ottobre 2024

La vicenda alla base del giudizio

La controversia trae origine da due ricorsi presentati contro la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr, con cui รจ stato approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Tale delibera disciplina il calcolo delle tariffe applicabili al servizio idrico integrato, stabilendo un meccanismo di differimento biennale per la corresponsione dei conguagli relativi ai costi sostenuti.

  • Il caso Alfa: La societร  Alfa, partecipata per il 75% da privati e per il 25% dalla Regione Sicilia, operante come grossista dellโ€™acqua per i gestori del servizio idrico integrato, ha contestato la legittimitร  del meccanismo tariffario. La societร  ha sostenuto che il differimento biennale per il riconoscimento dei costi tariffari avrebbe imposto agli operatori lโ€™obbligo di anticipare risorse significative, senza il corrispondente riconoscimento di oneri finanziari, in violazione dei principi di full cost recovery ed equilibrio economico-finanziario sanciti dalla normativa europea e nazionale.
  • Il caso Beta: Un ricorso parallelo รจ stato presentato da Beta S.p.A., unโ€™altra societร  operante nel settore idrico, avverso la stessa delibera, con argomentazioni simili sul mancato riconoscimento di componenti tariffarie ritenute indispensabili per garantire la sostenibilitร  economica del servizio.

Entrambi i ricorsi sono stati inizialmente respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che ha ritenuto il meccanismo tariffario conforme ai principi di ragionevolezza e trasparenza, nonchรฉ compatibile con il parametro โ€œbetaโ€ che considera i rischi imprenditoriali del settore.

La questione processuale dellโ€™intervento

Nel giudizio dinanzi allโ€™Adunanza Plenaria sono intervenuti diversi soggetti, ciascuno con una posizione specifica. In particolare, unโ€™altra societร  impegnata nella gestione degli acquedotti nella Regione Puglia รจ intervenuta:

  • Ad adiuvandum: in favore di Alfa, sostenendo che il differimento biennale dei conguagli crea effetti distorsivi sulle dinamiche economico-finanziarie degli operatori del settore.
  • Ad opponendum: contro la tesi della societร  Beta per difendere la validitร  della delibera ARERA, ritenendola indispensabile per garantire la trasparenza e lโ€™efficienza del sistema tariffario.

Questa pluralitร  di interventi, peraltro discordanti, ha sollevato il tema della ammissibilitร  dellโ€™intervento e della correlazione tra lโ€™interesse processuale e lโ€™oggetto del giudizio.

Lโ€™intervento nel processo amministrativo

La Plenaria ricorda che lโ€™intervento processuale svolge un ruolo cruciale nella teoria dellโ€™azione, nella definizione dellโ€™oggetto del giudizio e nei limiti soggettivi della tutela giurisdizionale. La sua funzione รจ quella di far emergere in sede processuale le diverse situazioni giuridiche soggettive, con tipologie e contenuti vari, che si trovano interconnesse nel contesto del diritto sostanziale. Ciรฒ permette al giudice di comprendere appieno la complessitร  globale della controversia e di ampliare ยซlo spettro di estensione del giudicatoยป.

Questo aspetto assume particolare rilievo nellโ€™ambito dellโ€™azione amministrativa, dove i provvedimenti solitamente incidono su una pluralitร  di interessi, sia pubblici che privati, e producono effetti che si estendono a situazioni ulteriori, dipendenti o connesse, rispetto a quelle relative alle parti necessarie del giudizio.

Lโ€™intervento รจ oggi regolato dallโ€™art. 28 del c.p.a. (ยซ1.ย  Se il giudizio non รจ stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dallโ€™esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puรฒ intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. 3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina lโ€™interventoยป) e la stessa collocazione della norma rende evidente la derivazione della disciplina dal principio costituzionale del ยซcontraddittorio tra le partiยป, quale componente del ยซgiusto processo regolato dalla leggeยป (art. 111, secondo comma, Cost., richiamato dallโ€™art. 2 del c.p.a.).

Peraltro, mentre nellโ€™ambito della giurisdizione esclusiva in tema di diritti soggettivi valgono i principi elaborati nel processo civile, in quello della giurisdizione cd. di legittimitร  in tema di interessi legittimi valgono principi peculiari determinati dallโ€™operativitร  del termine di decadenza per proporre impugnativa, collegato inscindibilmente al principio di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico.

Le tipologie di intervento nel processo amministrativo

La prima tipologia enucleata dalla Plenaria รจ quella dellโ€™intervento adesivo-dipendente, effettuato in relazione a una situazione solo indirettamente collegata a quella incisa dal provvedimento. In tali casi, il carattere indiretto e mediato del pregiudizio subito esclude la legittimazione dei predetti soggetti a promuovere un autonomo giudizio (es. il potenziale subappaltatore rispetto al contratto di appalto nel giudizio condotto dallโ€™appaltatore sullโ€™esclusione dalla gara; acquirente di un immobile in relazione al ricorso giร  presentato dal precedente proprietario per il diniego di autorizzazione edilizia).

Lโ€™interventore, quindi, pur divenendo a tutti gli effetti parte del giudizio, deve limitarsi a cooperare con la parte adiuvata nellโ€™attivitร  asseverativa, senza potere introdurre domande, fatti o prove, o dare altrimenti impulso al giudizio.

La seconda tipologia รจ quella dellโ€™intervento litisconsortile; in tal caso, lโ€™interventore รจ titolare di un interesse direttamente inciso dal potere amministrativo e tale da radicare un autonomo potere di impugnazione. Il fondamento dellโ€™intervento, in tal caso, non รจ quello di evitare la propagazione di un risultato processuale sfavorevole oppure di agevolare un esito processuale da cui ricavare in via derivata la soddisfazione del proprio interesse; piuttosto, la ratio dellโ€™istituto รจ quella di favorire, per ragioni di economia processuale, il cumulo di impugnazioni (connesse per lโ€™oggetto o per il titolo) in un unico processo, evitando la formazione di giudicati potenzialmente contraddittori.

Lโ€™interventore litisconsortile, ovviamente, ha il potere di ampliare lโ€™oggetto del giudizio essendo titolare del potere di proporre autonomo ricorso e non essendo decaduto dalla possibilitร  di esercitarlo.

I limiti allโ€™intervento litisconsortile

Giร  la pregressa giurisprudenza ha escluso il potere di intervenire in giudizio in capo a chi avrebbe potuto impugnare lโ€™atto lesivo, prestandovi invece acquiescenza: si รจ ritenuto che ammettere in tal caso lโ€™intervento (e consentire di avvalersi degli effetti dellโ€™eventuale annullamento dellโ€™atto lesivo) avrebbe comportato lโ€™elusione del termine di decadenza. Si รจ ammessa, invece, la conversione dellโ€™intervento in ricorso principale purchรฉ: non fossero (appunto) scaduti i termini di decadenza; fosse ravvisabile nellโ€™interventore la volontร  di agire quale ricorrente; lโ€™atto di intervento possedesse i requisiti di sostanza e di forma del ricorso, compresi quelli di natura fiscale.

Lโ€™art. 28 del c.p.a., sopra citato, ha confermato che lโ€™intervenuta decadenza impedisce lโ€™intervento litisconsortile, mentre ovviamente analoga limitazione non sussiste per lโ€™intervento adesivo dipendente che corrisponde a un interesse indiretto non tale da radicare nรฉ la legittimazione nรฉ, evidentemente, lโ€™onere di impugnare nei termini decadenziali.

La medesima norma, peraltro, esclude che si debba operare la conversione dellโ€™intervento in ricorso nella misura in cui prevede, come unica condizione, che lโ€™interventore non sia scaduto dalla relativa azione.

La questione processuale controversa: ammissibilitร  dellโ€™intervento adesivo dipendente in capo al potenziale litisconsorte

La Plenaria respinge la tesi che reputa possibile, per il potenziale litisconsorte (i.e.: portatore di un interesse diretto, cointeressato), pur decaduto dalla possibilitร  di impugnare, intervenire nei limiti dellโ€™intervento adesivo-dipendente ossia senza poter ampliare in alcun modo lโ€™oggetto del giudizio.

Questi gli argomenti a favore di tale (denegata) tesi:

  • lโ€™intervento ad adiuvandum รจ ammesso a chi subisce gli effetti indiretti (o riflessi) di una sentenza di annullamento; a maggior ragione, dovrebbe essere consentito a chi viene direttamente coinvolto dalla sua efficacia.
  • La finalitร  dellโ€™art. 28 del codice del processo amministrativo, che limita lโ€™intervento a coloro che non abbiano lasciato scadere i termini per agire, non รจ quella di punire comportamenti inerti dei soggetti interessati, ma piuttosto quella di garantire stabilitร  e certezza ai rapporti giuridici e alle situazioni soggettive, evitando che lโ€™azione amministrativa resti indefinitamente contestabile in sede giurisdizionale. Di conseguenza, una volta che uno dei destinatari abbia promosso validamente un giudizio sulla legittimitร  di un provvedimento amministrativo, non vi รจ piรน motivo di richiamare il termine di decadenza per impedire lโ€™intervento di chi, pur senza ampliare lโ€™oggetto della controversia, intenda semplicemente avvalersi del processo giร  avviato per sostenere le ragioni del ricorrente principale e ottenere, anche indirettamente, la tutela della propria posizione, considerata la natura inscindibile degli effetti del provvedimento.

In tale ottica, si afferma che lโ€™intervento adesivo-dipendente รจ cosรฌ definito non perchรฉ il portatore di tale intervento sia titolare di un interesse subordinato a quello del ricorrente principale, ma perchรฉ, tramite questa modalitร , non รจ consentito ampliare lโ€™oggetto del giudizio.

La Plenaria, come detto, respinge tale tesi per plurime ragioni.

In primo luogo, si valorizza ยซlโ€™argomento di interpretazione letteraleยป: la possibilitร  dellโ€™intervento adesivo-dipendente del cointeressato (litisconsorte) contrasta con la lettera dellโ€™art. 28 co. 2 del c.p.a., che ยซpone espressamente quale condizione dellโ€™intervento lโ€™assenza del prodursi di una decadenzaยป.

La disposizione citata, peraltro, richiede non solo che lโ€™intervento del cointeressato sia proposto prima dello spirare del termine di decadenza, ma anche che ยซlโ€™interventore โ€œnon sia decaduto dallโ€™esercizio delle relative azioniโ€, il che postula che lโ€™atto di intervento del cointeressato, oltre che tempestivo, contenga la domanda di annullamentoยป. Lโ€™intervento del cointeressato, nellโ€™impostazione del legislatore deve, quindi, avere carattere litisconsortile.

In secondo luogo, sul piano logico e strutturale, lโ€™intervento adesivo-dipendente รจ incompatibile con la titolaritร  di un autonomo interesse allโ€™impugnazione. Questo perchรฉ chi ha un interesse giuridico qualificato deve rispettare i termini di decadenza previsti per proporre ricorso. Una volta scaduti questi termini, il cointeressato perde ogni possibilitร  di far valere il proprio interesse in giudizio.

Lโ€™esattezza di tale conclusione risalta con evidenza nel caso di atti individuali o di atti plurimi con effetti scindibili (es. graduatoria di un concorso pubblico) in quanto il superamento del termine di decadenza comporta lโ€™inoppugnabilitร  dellโ€™atto, privando il soggetto decaduto di qualsiasi interesse, anche di fatto, a impugnare.

La medesima soluzione, peraltro, si impone anche in relazione agli atti con effetti inscindibili o con effetti generali (come nei casi di regolazione tariffaria); anche in tal caso prevalgono le esigenze di stabilitร  e certezza dellโ€™azione amministrativa, che impediscono lโ€™intervento del cointeressato decaduto.

In proposito, la Plenaria osserva che, di norma, il giudicato amministrativo opera solo tra le parti del giudizio, in conformitร  allโ€™art. 2909 c.c., e non produce effetti verso i terzi estranei, nรฉ a loro vantaggio nรฉ a loro svantaggio.

Tuttavia, esistono eccezioni in cui il giudicato ha effetti ultra partes, ad esempio quando riguarda atti di natura inscindibile (come regolamenti o atti che disciplinano unitariamente piรน soggetti) o atti plurimi rispetto ai quali, tuttavia, viene censurato un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari. In simili casi, peraltro, solo gli effetti di annullamento del giudicato operano erga omnes, mentre lโ€™autoritร  del giudicato sul piano degli effetti conformativi (in particolare, quelli che impongono che la P.A. provveda nuovamente tenendo conto delle ragioni affermate dalla Sentenza) resta limitata alle parti del processo.

ยซSe si ammettesse lโ€™intervento tardivo del cointeressato decaduto,ยป – conclude la Plenaria – ยซquesti โ€’ divenuto parte del giudizio โ€’ potrebbe azionare gli effetti conformativi del giudicato di annullamento, essendo la sua posizione soggettiva ricompresa nel giudicato materiale. Ciรฒ avverrebbe in evidente elusione dei termini decadenziali, in tutte le ipotesi in cui lโ€™obbligo conformativo dellโ€™Amministrazione di colmare โ€œora per alloraโ€ il vuoto regolatorio determinato dal giudicato, non deve necessariamente riguardare โ€˜indivisibilmenteโ€™ tutti i rapporti astrattamente regolati dallโ€™atto generale annullatoยป.

Allโ€™esito del ragionamento appena riassunto, lโ€™Adunanza plenaria enuncia il seguente principio di diritto: ยซLโ€™art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che โ€“ nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralitร  di destinatari โ€“ รจ inammissibile lโ€™intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivoยป.

La possibilitร  dellโ€™intervento cd. nomofilattico

Lโ€™Adunanza Plenaria richiama i propri precedenti in ordine alla possibilitร  di intervenire per chi, successivamente allโ€™ordinanza di rimessione, intenda partecipare al processo solo per ottenere un precedente giurisprudenziale da utilizzare in un giudizio distinto e separato. Si rammenta che, a partire dalla sentenza n. 17 del 1971, tale tipologia di intervento รจ stata ritenuta inammissibile.

Dopo lโ€™entrata in vigore dellโ€™art. 99 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), lโ€™Adunanza Plenaria ha ribadito questa posizione con diverse sentenze (n. 23/2020, n. 4/2019, n. 13/2018, n. 23/2016), precisando che:

  • Non basta lโ€™esistenza di una questione giuridica analoga tra due giudizi distinti per giustificare lโ€™intervento.
  • Ammettere un intervento basato su una semplice analogia giuridica introdurrebbe un concetto di interesse privo di collegamento con lโ€™oggetto specifico del processo, aprendo il rischio di azioni emulative.

Inoltre, con la sentenza n. 18/2021, รจ stata esclusa la possibilitร  di intervento da parte di soggetti (pubblici, privati o associazioni di categoria) interessati unicamente alla definizione di una regola giuridica applicabile a casi futuri.

La rilevanza giuridica dellโ€™interesse al precedente nomofilattico (principio di diritto vincolante) non giustifica lโ€™intervento, neanche invocando una violazione del diritto di difesa.
Lโ€™art. 99, comma 3, c.p.a. stabilisce che lโ€™Adunanza Plenaria ha il compito di risolvere contrasti giurisprudenziali con decisioni vincolanti per le sezioni semplici, ma ciรฒ non modifica il carattere soggettivo e di parti del giudizio amministrativo.

Il vincolo che deriva dalla decisione della Plenaria, peraltro, non equivale a uno “stare decisis” assoluto: le sezioni semplici che non condividano il principio possono rimettere nuovamente la questione alla Plenaria.

La conclusione appena raggiunta viene confermata anche qualora il giudice, T.A.R. o sezione semplice del C.d.S., abbia disposto la cd. sospensione impropria โ€˜in senso latoโ€™ del processo per attendere il pronunciamento dellโ€™Adunanza plenaria.

Neppure tale circostanza, infatti, introduce un vulnus al principio di difesa in relazione alla denegata facoltร  di intervenire nel giudizio innanzi alla Plenaria.

Difatti, qualora il processo innanzi a una Sezione del Consiglio di Stato venga sospeso in attesa della risoluzione, in un diverso giudizio, di questioni come un incidente di costituzionalitร , una pregiudiziale eurounitaria o una rimessione allโ€™Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si รจ chiarito (v. Ad. Plen. n. 4/2024) che lโ€™ordinanza di sospensione puรฒ essere adottata solo previa attivazione del contraddittorio, come previsto dallโ€™art. 73, comma 3, c.p.a. ยซe solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria โ€œin senso strettoโ€ nelle prime due ipotesi)ยป; nessuna violazione del diritto di difesa รจ, quindi, ipotizzabile.

Parimenti, nessuna violazione del diritto di difesa sussiste se la sospensione viene operata, in primo grado, dal T.A.R. e ciรฒ perchรฉ:

  1. il T.A.R. non รจ obbligato a conformarsi al principio di diritto stabilito ai sensi dellโ€™art. 99 c.p.a.;
  2. la parte soccombente ha la possibilitร  di proporre appello, avanzando argomentazioni volte a convincere la sezione del Consiglio di Stato a rivedere il principio di diritto considerato non corretto e a rimettere nuovamente la questione allโ€™esame dellโ€™Adunanza Plenaria.

Questo il principio di diritto affermato sulla questione: ยซqualora sia pendente innanzi allโ€™Adunanza Plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimitร  di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, รจ inammissibile lโ€™intervento โ€“ innanzi alla medesima Adunanza Plenaria โ€’ di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionaleยป

La conclusione

Nel caso concreto, gli interventi in giudizio, di senso diverso, effettuati dalla societร  che gestisce alcuni acquedotti nella Regione Puglia sono stati ritenuti entrambi inammissibili poichรฉ, nel primo caso, si trattava di intervento litisconsortile (la societร  aveva la posizione di cointeressato) rispetto al quale era decorso il relativo termine di decadenza e, nel secondo caso, si trattava di un intervento โ€˜nomofilatticoโ€™.