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LโAdunanza plenaria chiarisce i limiti dellโintervento nel processo amministrativo
a cura del cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15 del 29 ottobre 2024
La vicenda alla base del giudizio
La controversia trae origine da due ricorsi presentati contro la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr, con cui รจ stato approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Tale delibera disciplina il calcolo delle tariffe applicabili al servizio idrico integrato, stabilendo un meccanismo di differimento biennale per la corresponsione dei conguagli relativi ai costi sostenuti.
- Il caso Alfa: La societร Alfa, partecipata per il 75% da privati e per il 25% dalla Regione Sicilia, operante come grossista dellโacqua per i gestori del servizio idrico integrato, ha contestato la legittimitร del meccanismo tariffario. La societร ha sostenuto che il differimento biennale per il riconoscimento dei costi tariffari avrebbe imposto agli operatori lโobbligo di anticipare risorse significative, senza il corrispondente riconoscimento di oneri finanziari, in violazione dei principi di full cost recovery ed equilibrio economico-finanziario sanciti dalla normativa europea e nazionale.
- Il caso Beta: Un ricorso parallelo รจ stato presentato da Beta S.p.A., unโaltra societร operante nel settore idrico, avverso la stessa delibera, con argomentazioni simili sul mancato riconoscimento di componenti tariffarie ritenute indispensabili per garantire la sostenibilitร economica del servizio.
Entrambi i ricorsi sono stati inizialmente respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che ha ritenuto il meccanismo tariffario conforme ai principi di ragionevolezza e trasparenza, nonchรฉ compatibile con il parametro โbetaโ che considera i rischi imprenditoriali del settore.
La questione processuale dellโintervento
Nel giudizio dinanzi allโAdunanza Plenaria sono intervenuti diversi soggetti, ciascuno con una posizione specifica. In particolare, unโaltra societร impegnata nella gestione degli acquedotti nella Regione Puglia รจ intervenuta:
- Ad adiuvandum: in favore di Alfa, sostenendo che il differimento biennale dei conguagli crea effetti distorsivi sulle dinamiche economico-finanziarie degli operatori del settore.
- Ad opponendum: contro la tesi della societร Beta per difendere la validitร della delibera ARERA, ritenendola indispensabile per garantire la trasparenza e lโefficienza del sistema tariffario.
Questa pluralitร di interventi, peraltro discordanti, ha sollevato il tema della ammissibilitร dellโintervento e della correlazione tra lโinteresse processuale e lโoggetto del giudizio.
Lโintervento nel processo amministrativo
La Plenaria ricorda che lโintervento processuale svolge un ruolo cruciale nella teoria dellโazione, nella definizione dellโoggetto del giudizio e nei limiti soggettivi della tutela giurisdizionale. La sua funzione รจ quella di far emergere in sede processuale le diverse situazioni giuridiche soggettive, con tipologie e contenuti vari, che si trovano interconnesse nel contesto del diritto sostanziale. Ciรฒ permette al giudice di comprendere appieno la complessitร globale della controversia e di ampliare ยซlo spettro di estensione del giudicatoยป.
Questo aspetto assume particolare rilievo nellโambito dellโazione amministrativa, dove i provvedimenti solitamente incidono su una pluralitร di interessi, sia pubblici che privati, e producono effetti che si estendono a situazioni ulteriori, dipendenti o connesse, rispetto a quelle relative alle parti necessarie del giudizio.
Lโintervento รจ oggi regolato dallโart. 28 del c.p.a. (ยซ1.ย Se il giudizio non รจ stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dallโesercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puรฒ intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. 3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina lโinterventoยป) e la stessa collocazione della norma rende evidente la derivazione della disciplina dal principio costituzionale del ยซcontraddittorio tra le partiยป, quale componente del ยซgiusto processo regolato dalla leggeยป (art. 111, secondo comma, Cost., richiamato dallโart. 2 del c.p.a.).
Peraltro, mentre nellโambito della giurisdizione esclusiva in tema di diritti soggettivi valgono i principi elaborati nel processo civile, in quello della giurisdizione cd. di legittimitร in tema di interessi legittimi valgono principi peculiari determinati dallโoperativitร del termine di decadenza per proporre impugnativa, collegato inscindibilmente al principio di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico.
Le tipologie di intervento nel processo amministrativo
La prima tipologia enucleata dalla Plenaria รจ quella dellโintervento adesivo-dipendente, effettuato in relazione a una situazione solo indirettamente collegata a quella incisa dal provvedimento. In tali casi, il carattere indiretto e mediato del pregiudizio subito esclude la legittimazione dei predetti soggetti a promuovere un autonomo giudizio (es. il potenziale subappaltatore rispetto al contratto di appalto nel giudizio condotto dallโappaltatore sullโesclusione dalla gara; acquirente di un immobile in relazione al ricorso giร presentato dal precedente proprietario per il diniego di autorizzazione edilizia).
Lโinterventore, quindi, pur divenendo a tutti gli effetti parte del giudizio, deve limitarsi a cooperare con la parte adiuvata nellโattivitร asseverativa, senza potere introdurre domande, fatti o prove, o dare altrimenti impulso al giudizio.
La seconda tipologia รจ quella dellโintervento litisconsortile; in tal caso, lโinterventore รจ titolare di un interesse direttamente inciso dal potere amministrativo e tale da radicare un autonomo potere di impugnazione. Il fondamento dellโintervento, in tal caso, non รจ quello di evitare la propagazione di un risultato processuale sfavorevole oppure di agevolare un esito processuale da cui ricavare in via derivata la soddisfazione del proprio interesse; piuttosto, la ratio dellโistituto รจ quella di favorire, per ragioni di economia processuale, il cumulo di impugnazioni (connesse per lโoggetto o per il titolo) in un unico processo, evitando la formazione di giudicati potenzialmente contraddittori.
Lโinterventore litisconsortile, ovviamente, ha il potere di ampliare lโoggetto del giudizio essendo titolare del potere di proporre autonomo ricorso e non essendo decaduto dalla possibilitร di esercitarlo.
I limiti allโintervento litisconsortile
Giร la pregressa giurisprudenza ha escluso il potere di intervenire in giudizio in capo a chi avrebbe potuto impugnare lโatto lesivo, prestandovi invece acquiescenza: si รจ ritenuto che ammettere in tal caso lโintervento (e consentire di avvalersi degli effetti dellโeventuale annullamento dellโatto lesivo) avrebbe comportato lโelusione del termine di decadenza. Si รจ ammessa, invece, la conversione dellโintervento in ricorso principale purchรฉ: non fossero (appunto) scaduti i termini di decadenza; fosse ravvisabile nellโinterventore la volontร di agire quale ricorrente; lโatto di intervento possedesse i requisiti di sostanza e di forma del ricorso, compresi quelli di natura fiscale.
Lโart. 28 del c.p.a., sopra citato, ha confermato che lโintervenuta decadenza impedisce lโintervento litisconsortile, mentre ovviamente analoga limitazione non sussiste per lโintervento adesivo dipendente che corrisponde a un interesse indiretto non tale da radicare nรฉ la legittimazione nรฉ, evidentemente, lโonere di impugnare nei termini decadenziali.
La medesima norma, peraltro, esclude che si debba operare la conversione dellโintervento in ricorso nella misura in cui prevede, come unica condizione, che lโinterventore non sia scaduto dalla relativa azione.
La questione processuale controversa: ammissibilitร dellโintervento adesivo dipendente in capo al potenziale litisconsorte
La Plenaria respinge la tesi che reputa possibile, per il potenziale litisconsorte (i.e.: portatore di un interesse diretto, cointeressato), pur decaduto dalla possibilitร di impugnare, intervenire nei limiti dellโintervento adesivo-dipendente ossia senza poter ampliare in alcun modo lโoggetto del giudizio.
Questi gli argomenti a favore di tale (denegata) tesi:
- lโintervento ad adiuvandum รจ ammesso a chi subisce gli effetti indiretti (o riflessi) di una sentenza di annullamento; a maggior ragione, dovrebbe essere consentito a chi viene direttamente coinvolto dalla sua efficacia.
- La finalitร dellโart. 28 del codice del processo amministrativo, che limita lโintervento a coloro che non abbiano lasciato scadere i termini per agire, non รจ quella di punire comportamenti inerti dei soggetti interessati, ma piuttosto quella di garantire stabilitร e certezza ai rapporti giuridici e alle situazioni soggettive, evitando che lโazione amministrativa resti indefinitamente contestabile in sede giurisdizionale. Di conseguenza, una volta che uno dei destinatari abbia promosso validamente un giudizio sulla legittimitร di un provvedimento amministrativo, non vi รจ piรน motivo di richiamare il termine di decadenza per impedire lโintervento di chi, pur senza ampliare lโoggetto della controversia, intenda semplicemente avvalersi del processo giร avviato per sostenere le ragioni del ricorrente principale e ottenere, anche indirettamente, la tutela della propria posizione, considerata la natura inscindibile degli effetti del provvedimento.
In tale ottica, si afferma che lโintervento adesivo-dipendente รจ cosรฌ definito non perchรฉ il portatore di tale intervento sia titolare di un interesse subordinato a quello del ricorrente principale, ma perchรฉ, tramite questa modalitร , non รจ consentito ampliare lโoggetto del giudizio.
La Plenaria, come detto, respinge tale tesi per plurime ragioni.
In primo luogo, si valorizza ยซlโargomento di interpretazione letteraleยป: la possibilitร dellโintervento adesivo-dipendente del cointeressato (litisconsorte) contrasta con la lettera dellโart. 28 co. 2 del c.p.a., che ยซpone espressamente quale condizione dellโintervento lโassenza del prodursi di una decadenzaยป.
La disposizione citata, peraltro, richiede non solo che lโintervento del cointeressato sia proposto prima dello spirare del termine di decadenza, ma anche che ยซlโinterventore โnon sia decaduto dallโesercizio delle relative azioniโ, il che postula che lโatto di intervento del cointeressato, oltre che tempestivo, contenga la domanda di annullamentoยป. Lโintervento del cointeressato, nellโimpostazione del legislatore deve, quindi, avere carattere litisconsortile.
In secondo luogo, sul piano logico e strutturale, lโintervento adesivo-dipendente รจ incompatibile con la titolaritร di un autonomo interesse allโimpugnazione. Questo perchรฉ chi ha un interesse giuridico qualificato deve rispettare i termini di decadenza previsti per proporre ricorso. Una volta scaduti questi termini, il cointeressato perde ogni possibilitร di far valere il proprio interesse in giudizio.
Lโesattezza di tale conclusione risalta con evidenza nel caso di atti individuali o di atti plurimi con effetti scindibili (es. graduatoria di un concorso pubblico) in quanto il superamento del termine di decadenza comporta lโinoppugnabilitร dellโatto, privando il soggetto decaduto di qualsiasi interesse, anche di fatto, a impugnare.
La medesima soluzione, peraltro, si impone anche in relazione agli atti con effetti inscindibili o con effetti generali (come nei casi di regolazione tariffaria); anche in tal caso prevalgono le esigenze di stabilitร e certezza dellโazione amministrativa, che impediscono lโintervento del cointeressato decaduto.
In proposito, la Plenaria osserva che, di norma, il giudicato amministrativo opera solo tra le parti del giudizio, in conformitร allโart. 2909 c.c., e non produce effetti verso i terzi estranei, nรฉ a loro vantaggio nรฉ a loro svantaggio.
Tuttavia, esistono eccezioni in cui il giudicato ha effetti ultra partes, ad esempio quando riguarda atti di natura inscindibile (come regolamenti o atti che disciplinano unitariamente piรน soggetti) o atti plurimi rispetto ai quali, tuttavia, viene censurato un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari. In simili casi, peraltro, solo gli effetti di annullamento del giudicato operano erga omnes, mentre lโautoritร del giudicato sul piano degli effetti conformativi (in particolare, quelli che impongono che la P.A. provveda nuovamente tenendo conto delle ragioni affermate dalla Sentenza) resta limitata alle parti del processo.
ยซSe si ammettesse lโintervento tardivo del cointeressato decaduto,ยป – conclude la Plenaria – ยซquesti โ divenuto parte del giudizio โ potrebbe azionare gli effetti conformativi del giudicato di annullamento, essendo la sua posizione soggettiva ricompresa nel giudicato materiale. Ciรฒ avverrebbe in evidente elusione dei termini decadenziali, in tutte le ipotesi in cui lโobbligo conformativo dellโAmministrazione di colmare โora per alloraโ il vuoto regolatorio determinato dal giudicato, non deve necessariamente riguardare โindivisibilmenteโ tutti i rapporti astrattamente regolati dallโatto generale annullatoยป.
Allโesito del ragionamento appena riassunto, lโAdunanza plenaria enuncia il seguente principio di diritto: ยซLโart. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che โ nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralitร di destinatari โ รจ inammissibile lโintervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivoยป.
La possibilitร dellโintervento cd. nomofilattico
LโAdunanza Plenaria richiama i propri precedenti in ordine alla possibilitร di intervenire per chi, successivamente allโordinanza di rimessione, intenda partecipare al processo solo per ottenere un precedente giurisprudenziale da utilizzare in un giudizio distinto e separato. Si rammenta che, a partire dalla sentenza n. 17 del 1971, tale tipologia di intervento รจ stata ritenuta inammissibile.
Dopo lโentrata in vigore dellโart. 99 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), lโAdunanza Plenaria ha ribadito questa posizione con diverse sentenze (n. 23/2020, n. 4/2019, n. 13/2018, n. 23/2016), precisando che:
- Non basta lโesistenza di una questione giuridica analoga tra due giudizi distinti per giustificare lโintervento.
- Ammettere un intervento basato su una semplice analogia giuridica introdurrebbe un concetto di interesse privo di collegamento con lโoggetto specifico del processo, aprendo il rischio di azioni emulative.
Inoltre, con la sentenza n. 18/2021, รจ stata esclusa la possibilitร di intervento da parte di soggetti (pubblici, privati o associazioni di categoria) interessati unicamente alla definizione di una regola giuridica applicabile a casi futuri.
La rilevanza giuridica dellโinteresse al precedente nomofilattico (principio di diritto vincolante) non giustifica lโintervento, neanche invocando una violazione del diritto di difesa.
Lโart. 99, comma 3, c.p.a. stabilisce che lโAdunanza Plenaria ha il compito di risolvere contrasti giurisprudenziali con decisioni vincolanti per le sezioni semplici, ma ciรฒ non modifica il carattere soggettivo e di parti del giudizio amministrativo.
Il vincolo che deriva dalla decisione della Plenaria, peraltro, non equivale a uno “stare decisis” assoluto: le sezioni semplici che non condividano il principio possono rimettere nuovamente la questione alla Plenaria.
La conclusione appena raggiunta viene confermata anche qualora il giudice, T.A.R. o sezione semplice del C.d.S., abbia disposto la cd. sospensione impropria โin senso latoโ del processo per attendere il pronunciamento dellโAdunanza plenaria.
Neppure tale circostanza, infatti, introduce un vulnus al principio di difesa in relazione alla denegata facoltร di intervenire nel giudizio innanzi alla Plenaria.
Difatti, qualora il processo innanzi a una Sezione del Consiglio di Stato venga sospeso in attesa della risoluzione, in un diverso giudizio, di questioni come un incidente di costituzionalitร , una pregiudiziale eurounitaria o una rimessione allโAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si รจ chiarito (v. Ad. Plen. n. 4/2024) che lโordinanza di sospensione puรฒ essere adottata solo previa attivazione del contraddittorio, come previsto dallโart. 73, comma 3, c.p.a. ยซe solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria โin senso strettoโ nelle prime due ipotesi)ยป; nessuna violazione del diritto di difesa รจ, quindi, ipotizzabile.
Parimenti, nessuna violazione del diritto di difesa sussiste se la sospensione viene operata, in primo grado, dal T.A.R. e ciรฒ perchรฉ:
- il T.A.R. non รจ obbligato a conformarsi al principio di diritto stabilito ai sensi dellโart. 99 c.p.a.;
- la parte soccombente ha la possibilitร di proporre appello, avanzando argomentazioni volte a convincere la sezione del Consiglio di Stato a rivedere il principio di diritto considerato non corretto e a rimettere nuovamente la questione allโesame dellโAdunanza Plenaria.
Questo il principio di diritto affermato sulla questione: ยซqualora sia pendente innanzi allโAdunanza Plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimitร di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, รจ inammissibile lโintervento โ innanzi alla medesima Adunanza Plenaria โ di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionaleยป
La conclusione
Nel caso concreto, gli interventi in giudizio, di senso diverso, effettuati dalla societร che gestisce alcuni acquedotti nella Regione Puglia sono stati ritenuti entrambi inammissibili poichรฉ, nel primo caso, si trattava di intervento litisconsortile (la societร aveva la posizione di cointeressato) rispetto al quale era decorso il relativo termine di decadenza e, nel secondo caso, si trattava di un intervento โnomofilatticoโ.