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Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, 26 novembre 2024, n. 926.

Ai fini dellโ€™accertamento in concreto delle non rilevanti dimensioni di una piscina, sรฌ da poterla considerare pertinenza edilizia, deve aversi riguardo non allโ€™unitร  di misura del metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensรฌ al metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti piรน distanti della piscina), in quanto il carattere di pertinenzialitร  di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneitร  al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale.

Pertanto, la lunghezza massima non andrร  misurata su una sponda della piscina, bensรฌ secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezzoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, piรน in generale, per quelle di forma irregolare); su tali basi, devono ritenersi inidonee al nuoto, anche amatoriale, e dunque classificabili come pertinenze, le piscine in cui la massima misura riscontrabile sia contenuta in un segmento di retta di lunghezza non eccedente m. 12,00, quale lunghezza pari alla metร  della metร  di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profonditร  costante di 2 metri) che รจ di m. 12,50, nonchรฉ di profonditร  inferiore a m. 2,00, al fine di non consentirne qualsivoglia uso (subacqueo) o funzione (sportiva) che non sia meramente accessoria allโ€™edificio principale.