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L’organizzazione del Festival di Sanremo deve essere aggiudicata all’esito di una procedura di evidenza pubblica
T.a.r. per la Liguria, sezione I, 5 dicembre 2024, n. 843
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La convenzione tra Rai e Comune di Sanremo che disciplina l’organizzazione del Festival di Sanremo รจ un contratto attivo che comporta una entrata economica per l’ente pubblico e un guadagno per la controparte.
Come tale, l’affidamernto dello stesso non รจ disciplinato dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023); tuttavia, sebbene escluso,ย lโaffidamento di un contratto attivo che offra unโopportunitร di guadagno alla controparte dellโamministrazione deve avvenire (in base a quanto stabilito dallโart. 13, comma 5 del codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dallโart. 1 e dallโart. 2 del codice) dei principi di concorrenza, imparzialitร , non discriminazione, pubblicitร , trasparenza e proporzionalitร (art. 3 del codice, richiamato espressamente dallโart. 13, comma 5), vale a dire, mediante lโinterpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilitร generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
Detti principi sono stati violati in quanto il Comune di Sanremo, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato la convenzione RAI in assenza di una procedura di evidenza pubblica, che sola consente di rispettare i principi sopra richiamati.
Trattandosi di un contratto attivo, per le ragioni sopra esposte lo stesso deve essere aggiudicato allโesito di una procedura di evidenza pubblica, in modo da consentire al Comune di trarre lโutilitร piรน elevata possibile dalla concessione dellโuso del marchio.