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In attesa del deposito della sentenza, lโ€™Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalitร  dellโ€™intera legge sullโ€™autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

Secondo il Collegio, lโ€™art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina lโ€™attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilitร  che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dellโ€™unitร  della Repubblica, della solidarietร  tra le regioni, dellโ€™eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dellโ€™equilibrio di bilancio.

I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dellโ€™art. 116, terzo comma, non debba corrispondere allโ€™esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della societร  e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, รจ il principio costituzionale di sussidiarietร  che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.

In questo quadro, lโ€™autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare lโ€™efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilitร  politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.

La Corte, nellโ€™esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato lโ€™incostituzionalitร  dei seguenti profili della legge:

– la possibilitร  che lโ€™intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietร ;

– il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;

– la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare lโ€™aggiornamento dei LEP;

– il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino allโ€™entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;

– la possibilitร  di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e lโ€™andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che โ€“ dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate allโ€™esercizio delle funzioni trasferite โ€“ non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;

– lโ€™estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dellโ€™art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:

– lโ€™iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;

– la legge di differenziazione non รจ di mera approvazione dellโ€™intesa (โ€œprendere o lasciareโ€) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso lโ€™intesa potrร  essere eventualmente rinegoziata;

– la limitazione della necessitร  di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra โ€œmaterie LEPโ€ e โ€œmaterie-no LEPโ€) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come โ€œno-LEPโ€, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

– lโ€™individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrร  avvenire non sulla base della spesa storica, bensรฌ prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;

– la clausola di invarianza finanziaria richiede โ€“ oltre a quanto precisato al punto precedente โ€“ che, al momento della conclusione dellโ€™intesa e dellโ€™individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.

Spetta al Parlamento, nellโ€™esercizio della sua discrezionalitร , colmare i vuoti derivanti dallโ€™accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalitร  della legge.

La Corte resta competente a vagliare la costituzionalitร  delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

(fonte:ย Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 14 novembre 2024)