๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ๐: ๐๐ ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ๐ ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ง๐ฎ๐ง๐๐ข๐ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฅ๐๐ ๐ ๐ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ’๐๐ฎ๐ญ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ ๐๐ข๐๐๐๐ซ๐๐ง๐ณ๐ข๐๐ญ๐
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In attesa del deposito della sentenza, lโUfficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalitร dellโintera legge sullโautonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Secondo il Collegio, lโart. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina lโattribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilitร che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dellโunitร della Repubblica, della solidarietร tra le regioni, dellโeguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dellโequilibrio di bilancio.
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dellโart. 116, terzo comma, non debba corrispondere allโesigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della societร e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, รจ il principio costituzionale di sussidiarietร che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, lโautonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare lโefficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilitร politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
La Corte, nellโesaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato lโincostituzionalitร dei seguenti profili della legge:
– la possibilitร che lโintesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietร ;
– il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
– la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare lโaggiornamento dei LEP;
– il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino allโentrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
– la possibilitร di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e lโandamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che โ dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate allโesercizio delle funzioni trasferite โ non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
– lโestensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dellโart. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:
– lโiniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
– la legge di differenziazione non รจ di mera approvazione dellโintesa (โprendere o lasciareโ) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso lโintesa potrร essere eventualmente rinegoziata;
– la limitazione della necessitร di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra โmaterie LEPโ e โmaterie-no LEPโ) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come โno-LEPโ, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
– lโindividuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrร avvenire non sulla base della spesa storica, bensรฌ prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
– la clausola di invarianza finanziaria richiede โ oltre a quanto precisato al punto precedente โ che, al momento della conclusione dellโintesa e dellโindividuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.
Spetta al Parlamento, nellโesercizio della sua discrezionalitร , colmare i vuoti derivanti dallโaccoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalitร della legge.
La Corte resta competente a vagliare la costituzionalitร delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.
(fonte:ย Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 14 novembre 2024)