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Cass. pen., sez. II, ud. 30 ottobre 2024, n. 40015

Il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di bonus edilizi a seguito della trasmissione di false fatture attestanti l’esecuzione di opere in realtร  mai effettuate integra una condotta riconducibile al parametro di cui all’art. 640 bis cod. pen.ย e non anche alla piรน lieve fattispecie dell’art. 316 ter cod. pen.ย posto che il riconoscimento del credito da parte dell’ente pubblico รจ avvenuto a seguito dell’induzione in errore dello stesso.

Nell’ipotesi di crediti fiscali da bonus edilizi, la condotta illecita puรฒ essere integrata dalla predisposizione artificiosa a seguito della trasmissione della falsa documentazione di crediti fiscali nei confronti dell’amministrazione pubblica cui segue la cessione di tale posta attiva a terzi.

Il soggetto passivo dell’induzione in errore รจ sempre la pubblica amministrazione, mentre il danneggiato dal reato puรฒ sia coincidere nella Agenzia delle Entrale e quindi nell’amministrazione finanziaria ove il credito sia stato posto in compensazione o comunque liquidato, ovvero, anche nel terzo cessionario del credito che lo abbia poi a sua volta inserito nel proprio cassetto fiscale.

Il reato รจ perfezionato a seguito della prima cessione poichรฉ appaiono realizzati tutti gli elementi costitutivi la truffaย ex art. 640 bis cod. pen.ย costituiti dalla induzione in errore della p.a., effettuata tramite l’utilizzazione di fatture per lavori mai eseguiti o di differente importo, dal danno conseguente per la pubblica amministrazione risultata debitrice di somme non dovute, ed anche dall’ingiusto profitto, giร  percepito a seguito della prima cessione del credito.

Non puรฒ condividersi l’orientamento secondo cui il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali รจ previsto il riconoscimento del “superbonus 110%” e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento รจ conseguito l’ingiusto profitto, con conseguente danno per l’amministrazione.

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