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Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioรจ coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietร  con il familiare defunto puรฒ essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettivitร  di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale societร , in base all’id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva – da parte del convenuto.

Quanto alla liquidazione, la Cassazione ha inoltre precisato che, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformitร  di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularitร  e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’etร  della vittima, l’etร  del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchรฉ l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolaritร  e della eventuale eccezionalitร  del caso di specie.

A tale proposito sono state ritenute adeguate a tali esigenze le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano fossero adeguate ai criteri sopra indicati, come solo di recente avvenuto con la versione aggiornata al 2022.