Aggiornamento TABELLE MILANESI liquidazione danno

Aggiornamento sulle “Tabelle milanesi” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla integrità fisica; riunione dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 21 maggio 2024.

Nella riunione dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 21 maggio 2024 si è deciso di procedere alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, delle Tabelle milanesi ” per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Lo strumento delle Tabelle milanesi risponde ad una esigenza pratica, quella di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, in assenza di specifiche indicazioni legislative, e fornire ai giudici di medito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona.

Si tratta di un criterio di equità nazionale, come evidenziato dalla Corse di Cassazione (sez. III, sentenza n. 12408/2011) secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto

I) Le Tabelle milanesi prima delle Sezioni Unite del 2008.

Prima delle Sezioni Unite dell’11.11.2008, le Tabelle individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato.

Prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

Infine, tenevano conto della c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

II) Il nuovo indirizzo giurisprudenziale: Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972 dell’11.11.2008.

Con la pronuncia del 2008 le Sezioni Unite hanno operato una reductio ad unum delle varie voci di danno, pertanto il danno non patrimoniale ricomprende tutti gli altri pregiudizi non pecuniari, non solo quelli esistenziali ma anche quelli morali.

III) Le Tabelle milanesi del 2009.

In seguito al nuovo indirizzo giurisprudenziale l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

Ha proposto quindi la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. danno morale e c.d. personalizzazione del danno biologico.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è fatto riferimento a. I) una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti; II) una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire un’adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, da comprovare a cura del danneggiato in relazione ad aspetti anatomo – funzionali o di sofferenza soggettiva.

La versione finale delle Tabelle varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 (poi aggiornata nelle successive edizioni con rivalutazioni Istat, fino all’ultima riunione dell’Osservatorio del 21 maggio 2024) segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:

– individuando il valore standard del c.d. “punto”, partendo dalle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo – funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata (es. dall’1 al 9% di invalidità è previsto l’aumento del 25%, dal 10 al 34% di invalidità l’aumento va dal 26% al 50% e così via);

– prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

IV) danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute.

A seguito dell’orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l’Osservatorio, nelle edizioni successive, ha proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).

Si è deciso di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%.

Va riportato il consolidato indirizzo secondo cui l’applicazione delle Tabelle non esonera il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze di una CTU.