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Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024, n. 16055.

Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge sorge nel momento in cui quest’ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito รจ esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l’importo รจ effettivamente erogato

L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonchรฉ sulla quantificazione del suo ammontare, in virtรน del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Nella fattispecie esaminata, la Corte si รจ occupata tra lโ€™altro dellโ€™eventuale revoca dellโ€™assegno divorzile alla luce della instaurazione successiva al divorzio di una convivenza stabile del coniuge avente diritto precisando.

In proposito, รจ stato richiamato lโ€™indirizzo delle Sezioni Unite n. 32198 del 5 novembre 2021 secondo cui la disposizione prevista dallโ€™art. 5, comma 10, della L. n. 898/1970 (โ€œL’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozzeโ€) non puรฒ trovare applicazione analogica anche nel caso di famiglia di fatto, aggiungendo tuttavia che lโ€™eventuale convivenza di fatto determina la caducazione della componente assistenziale dellโ€™assegno poichรฉ il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente. Esso non fa venir meno automaticamente la componente compensativa purchรฉ al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge.