๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Costituzionale lโaumento di pena fissa per la fuga dopo le lesioni โstradaliโ gravi
Costituzionale lโaumento di pena fissa per la fuga dopo le lesioni โstradaliโ gravi
a cura del cons. Luca Cestaro
Corte Costituzionale, Sent. n. 195 del 27.10.2023
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1 – Si discute della legittimitร costituzionale dellโart. 590 ter c.p. che, per le lesioni โstradaliโ gravi o gravissime, prevede un aumento di pena molto rilevante e, in ogni caso, non inferiore a tre anni se il conducente si dร alla fuga.
I giudici rimettenti hanno rilevato che, per le lesioni gravi, il giudice non potrebbe che infliggere una pena fissa di tre anni di reclusione, quale unico possibile sbocco sanzionatorio della disposizione censurata. Invero, lโapplicazione dellโaumento proporzionale alle pene previste dal primo comma dellโart. 590-bis cod. pen. per le lesioni personali stradali gravi โ la reclusione da tre mesi a un anno โ individuerebbe una cornice edittale, per la condotta della fuga, compresa tra il minimo di quattro mesi e il massimo di un anno e otto mesi che rimane, tuttavia, del tutto astratta poichรฉ, in concreto, essa sarร sempre superata dalla soglia minima (tre anni) stabilita dalla norma censurata.
Tale previsione di una pena fissa, per lโimpossibilitร di parametrare la sanzione tra un minimo e un massimo, adeguandola alla concreta gravitร del fatto, violerebbe gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., contrastando con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalitร della pena, anche in relazione alla sua finalitร rieducativa.
2 โ La Corte rammenta che le pene fisse sono, effettivamente, indiziate di incostituzionalitร .
La Costituzione, infatti, richiede che la pena sia โindividualizzataโ con riferimento alla specifica condotta di talchรฉ รจ, di norma, necessaria la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di โdeterminarla in base alle specificitร della fattispecie concretaโ.
Ebbene, la pena fissa puรฒ essere ammessa โa condizione che, per la natura dellโillecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questโultima appaia ragionevolmente โproporzionataโ rispetto allโintera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reatoโ.
3 โ Nel caso in questione, il legislatore ha strutturato la condotta secondo il modello del reato complesso, unendo in una stessa figura criminosa piรน condotte giร autonomamente punite (lesioni colpose e fuga dolosa).
Si รจ, inoltre, previsto un โduplice meccanismo di determinazione della pena, lโuno basato sul criterio proporzionale (che aumenta da un terzo a due terzi quelle previste dal precedente art. 590-bis), lโaltro, quello censurato, che ne prescinde stabilendo la soglia minima di tre anniโ.
La Corte rileva come la misura dellโaumento, data la soglia minima di tre anni, sia davvero rilevante poichรฉ pari a dodici volte il minimo edittale previsto dal primo comma dellโart. 590-bis cod. pen. per lโipotesi base delle lesioni personali stradali (tre mesi di reclusione) e, tuttavia, non conclude nel senso della incostituzionalitร della disposizione.
La condotta della fuga, infatti, รจ dolosa a differenza di quella del reato di lesioni che รจ colposa. Tanto fa sรฌ che lโoperato del legislatore non โsconfiniโ nella manifesta irragionevolezza.
La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo lโincidente esprime, del resto, la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilitร dei propri comportamenti e comporta un probabile aggravamento delle conseguenze del reato per la mancata richiesta dei soccorsi. โIl conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunitร (per una responsabilitร ancora da accertare) a scapito dellโinteresse immediato delle persone coinvolte nellโincidenteโ. La rilevante offensivitร di tale condotta giustifica un trattamento sanzionatorio particolarmente severo e finanche lโaumento in forma fissa della cui costituzionalitร si discute.
4 โ Da ultimo, la Corte fa presente che le circostanze attenuanti, sebbene non possano mai essere dichiarate prevalenti per espressa scelta legislativa, possono essere computate in diminuzione alla pena determinata ai sensi del censurato comma 590 ter c.p. (v. art. 590 quater c.p.). Ad esempio, possono trovare applicazione lโattenuante comune ex art. 62, numero 6), c.p. per lโavvenuto integrale risarcimento del danno โ nella specie, โsintomo evidente della resipiscenza dellโimputato rispetto allโiniziale comportamento di disinteresse per le conseguenze della condotta che ha cagionato le lesioniโ โ nonchรฉ le attenuanti generiche di cui allโart. 62-bis c.p.
Ebbene la possibilitร di applicare le attenuanti consente di adeguare la pena alla specifica vicenda cosรฌ da fugare ulteriormente i dubbi di costituzionalitร sollevati dai rimettenti.