๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐ข ๐๐ข๐ง๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ญ๐๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ญ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐๐ซ๐ข๐จ, ๐ฏ๐๐ง๐ง๐จ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐๐ซ๐๐ญ๐ข ๐๐ง๐๐ก๐ ๐ข ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ฎ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐๐ฅ ๐ฆ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐จ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐จ ๐ฆ๐๐๐ข๐๐ง๐ญ๐ “๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฉ๐๐ง๐๐ข๐จ” ?
๐๐ข ๐๐ข๐ง๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ญ๐๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ญ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐๐ซ๐ข๐จ, ๐ฏ๐๐ง๐ง๐จ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐๐ซ๐๐ญ๐ข ๐๐ง๐๐ก๐ ๐ข ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ฎ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐๐ฅ ๐ฆ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐จ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐จ ๐ฆ๐๐๐ข๐๐ง๐ญ๐ “๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฉ๐๐ง๐๐ข๐จ” ?
a cura della redazione
Con la recente sentenza n. 29501 del 24.10.2023 la Sez. II della Corte di Cassazione si รจ occupata della incidenza, ai fini della determinazione del tasso usurario, del costo della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 (“cessione del quinto dello stipendio” da parte di dipendenti pubblici).
Il dubbio รจ sorto in ragione della operativitร , al momento della sottoscrizione del contratto, delle istruzioni di Banca d’Italia, pubblicate il 29 agosto 2009, le quali prescrivevano, nel periodo di interesse, l’esclusione del costo della polizza assicurativa obbligatoria dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario.
Secondo la Cassazione,ย le Istruzioni di Banca d’Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio; si tratta, quindi, diย norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorchรฉ si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva.
Pertanto si รจ ritenuto che,ย ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformitร con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento puรฒ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed รจ presunta nel caso di contestualitร tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.
L’unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo ai fini del calcolo del tasso usurario e’, dunque, la sua attinenza all’erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell’obbligatorietร della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.