๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Iscrizione di ipoteca, ai sensi dellโarticolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, e riparto di giurisdizione
Iscrizione di ipoteca, ai sensi dellโarticolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, e riparto di giurisdizione
a cura dellโAvvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 10773/2019
La decisione in commento, avallando il consolidato orientamento giurisprudenziale, chiarisce che sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare, nellโipotesi di natura tributaria dei crediti garantiti dallโipoteca.
Preliminarmente, occorre principiare dallโarticolo 2 del D.lgs. n. 546/1992, il quale chiarisce che il giudice tributario รจ fornito di giurisdizione in โ[…] tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchรฉ gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Appartengono altresรฌ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitร di una stessa particella, nonchรฉ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitร immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti allโimposta o al canone comunale sulla pubblicitร e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacitร delle persone, diversa dalla capacitร di stare in giudizio.
Dunque, il menzionato addentellato normativo dava origine ad un contrasto interpretativo in merito allโindividuazione del giudice fornito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione ipoteca immobiliare. Questโultima, disciplinata dallโarticolo 77 del D.P.R. 602/1973, rappresenta un diritto reale di garanzia su bene altrui, a cui lโAmministrazione finanziaria ricorre al fine di vedersi garantita rispetto ad un credito che vanta nei confronti di un contribuente.
La perplessitร circa il riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e il giudice ordinario era sottesa alla facoltร dellโAmministrazione finanziaria di utilizzare tale diritto di garanzia anche per garantire crediti non tributari.
Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ad esprimere il seguente principio di diritto: โLe controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui
l’Amministrazione finanziaria puรฒ ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale”.
Da tale arresto รจ desumibile, a contrario, il principio secondo il quale nel caso in cui il credito garantito dallโipoteca non abbia natura tributaria, il giudice fornito di giurisdizione sarร individuato nel giudice ordinario.