๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐/๐๐/๐๐๐๐:Lโatto di tolleranza del creditore determina lโeliminazione della clausola risolutiva espressa?
Lโatto di tolleranza del creditore determina lโeliminazione della clausola risolutiva espressa?
a cura dellโAvvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#clausolarisulutivaespressa #art.1456c.c.
Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 14195 del 05/05/2022
Il caso di specie principia dallโopposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla societร X contro la societร Y per il pagamento della somma di Euro 628.767,74, oltre interessi convenzionali e spese. La ricorrente (societร X) esponeva che con contratto, in data 15.2.2001, aveva erogato alla societร Y un finanziamento per la realizzazione di un impianto di allevamento di anguille in acqua dolce. Esponeva che in dipendenza della risoluzione del finanziamento, correlata alla mancata realizzazione dell’impianto entro il termine contrattualmente previsto, aveva diritto alla restituzione della somma oggetto dell’erogazione finanziaria.
La societร Y si difendeva, sostenendo che la societร X avesse rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, atteso che la parte finanziatrice aveva continuato ad erogare le tranches di finanziamento nellโanno successivo alla scadenza del termine previsto dal contratto.
Con sentenza n. 18549/2011, il giudice di prime cure rigettava lโopposizione, confermando lโingiunzione e condannando lโopponente alle spese di lite.
Ragion per cui la societร Y proponeva appello.
Con sentenza n. 4755/2017 la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame e revocava lโingiunzione, dichiarando la mancata risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa. Il giudice di secondo grado evidenziava che dalla condotta serbata dalla societร X era possibile dedurre una rinuncia alla clausola risolutiva espressa.
Avverso tale arresto la societร X proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, condividendo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, chiarisce che โ[…]in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si puรฒ estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, nรฉ รจ sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento (cfr.ย Cass. 15.7.2005, n. 15026;ย Cass. 31.10.2013, n. 24564;ย Cass. 6.6.2018, n. 14508, secondo cui la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontร , a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioniโ.