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La valutazione collegiale delle offerte delle gare pubbliche
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Sentenza n. 16 del 14.12.2022
1 – La Sentenza della Plenaria risolve una dibattuta questione in tema di valutazione collegiale delle offerte nelle gare pubbliche.
Il caso รจ relativo a unโofferta valutata con il metodo del cd. confronto a coppie nel quale ciascun commissario mette le offerte dei partecipanti in confronto tra loro individuando, con un coefficiente numerico, il proprio grado di preferenza rispetto ai veri elementi dellโofferta di ogni partecipante. Ai voti cosรฌ espressi viene poi applicata una matrice che โrestituisceโ il punteggio finale, complessivo, di ciascuna offerta.
Merita di essere precisato sin dโora che tale metodologia si distingue da quella che prevede lโattribuzione di un voto, motivato, per ciascunโofferta (e per ciascun elemento dellโofferta). In tal caso, il voto non risulta dalla comparazione tra le offerte ma si rapporta a โstandardโ ideali (per chiarire: come i voti scolastici; invece, il metodo del confronto a coppie prevede un punteggio sempre relativo scaturente dal confronto tra le diverse offerte).
Il metodo del confronto a coppie, come rilevato dallโANAC nelle proprie linee guida, si rivela particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte in quanto riduce la necessitร di attribuire piรน punteggi discrezionali e le relative motivazioni.
Come meglio si dirร in seguito, lโAdunanza plenaria opera una distinzione netta del regime del voto a seconda di quale delle due metodologie venga impiegata.
2 – La questione riguarda la possibilitร , per la commissione di gara, di esprimere un voto identico per ciascun commissario nellโambito di una valutazione effettuata mediante il metodo del โconfronto a coppieโ. Tale modalitร di espressione del voto, รจ bene chiarirlo sin dโora, evidenzia un accordo preventivo dei commissari che โ in sostanza โ predeterminano collegialmente il voto individuale da attribuire a ciascuna offerta. ร, infatti, impossibile che i commissari, – dotati per di piรน di diversa competenza tecnica โ nel confrontare i diversi elementi dellโofferta utilizzando criteri e sub criteri assai analitici, esprimano lo stesso grado di preferenza per unโofferta rispetto alle altre.
Per dirla con le parole della Plenaria: โรจ statisticamente impossibile che tre o piรน individui esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nella comparazione tra due entitร , e con riferimento a svariati, e spesso numerosissimi, sub-criteri di valutazioneโ.
3 – Il quesito riguarda, appunto, la possibilitร , riconosciuta dallโorientamento maggioritario, di anticipare il meccanismo di sintesi collegiale concordando preventivamente il voto individaule che ciascun commissario andrร ad esprimere.
Per tale orientamento maggioritario, รจ persino preferibile che โil concorso delle opinioni dei singoli componenti del collegio opera giร nella fase formativa del giudizio, arricchendolo delle opinioni e dellโapporto di ciascun commissario, anzichรฉ sulla base di un meccanismo meramente meccanico ed โesternoโ diย reductio ad unitatemย di plurimi giudizi individuali anteriormente espressi (Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1327)โ.
Va detto che tale orientamento tende anche a escludere che lโidentitร di valutazioni sia un sicuro sintomo dellโesercizio di una collegialitร โpreventivaโ rientrando pur sempre le singole valutazioni nellโampia discrezionalitร (tecnica) della commissione, ma, come si รจ detto, tale argomento si risolve in una petizione di principio rispetto alla sostanziale impossibilitร che lโattribuzione individuale del voto restituisca, nellโarticolato confronto tra le varie offerte, sempre e comunque lo stesso coefficiente numerico.
Per altro, minoritario, orientamento giurisprudenziale, occorre, invece, procedere alla sintesi collegiale โ mediante lโeffettuazione di operazioni matematiche – solo successivamente allโattribuzione โsolitariaโ del voto da parte di ciascun commissario.
4 โ La Plenaria, รจ bene chiarirlo, non abbandona lโorientamento maggioritario che viene, anzi, confermato per quanto riguarda la metodologia che si fonda sullโattribuzione di un voto assoluto (ossia parametrato a uno standard ideale). Allโesito di una valutazione collegiale, infatti, โi singoli commissari ben possono ritenere, unanimemente, di assegnare il medesimo coefficiente ad ogni singola offerta, via via che essa viene esaminataโ. Si afferma in proposito che, โin assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi รจ ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individualiโ.
Diversamente, lโorientamento maggioritario รจ sconfessato per quanto riguarda il โconfronto a coppieโ che ha una struttura necessariamente bifasica distinguendosi nettamente โin una prima fase di valutazione individuale e, successivamente, in una seconda fase di valutazione collegialeโ. La preventiva valutazione collegiale, in tal caso, si risolve in una contraddizione rispetto alla relativitร del criterio utilizzato che presuppone lโindividualitร della valutazione comparativa operata da ciascun commissario.
Al piรน, ci si potrร accordare sui criteri qualitativi su cui basare le proprie preferenze, ma il voto deve restare espressione individuale e tanto per non snaturare il senso del metodo del โconfronto a coppieโ che comporta, mediante lโapplicazione di formule matematiche, il raggiungimento di un voto collegiale partendo da diversi voti individuali. Rileva la Plenaria come lโattribuzione di uno stesso punteggio, per ogni criterio e sottocriterio, da parte di ogni commissario โvanificaโ il fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario (prima fase) a quello collegiale della commissione giudicatrice (seconda fase); i due coefficienti sarebbero, infatti, sempre coincidenti.
5 โ Interessante รจ notare come il Collegio chiarisca che lโattribuzione delle preferenze in modo individuale non solo deve essere rappresentata nella verbalizzazione, ma anche dallโesito della votazione: la verbalizzazione sarebbe, pur sempre, contraddetta dalla โcoincidenza delle preferenzeโ e โdallโindistinzione dei singoli giudiziโ, statisticamente impossibili, che dimostrerebbero lโelisione di โquella irriducibile individualitร che, nella prima fase del โconfronto a coppieโ, deve necessariamente contraddistinguere il giudizio del singolo commissarioโ.
6 โ I principi di diritto affermati sono, quindi, i seguenti:
โa)ย nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui รจ demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dellโofferta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purchรฉ tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialitร , con la formulazione di punteggi precostituitiย ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;
- b)ย con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, lโassegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla lโindividualitร della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire lโassegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;
- c)le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga lโautonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza รจ e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazioneโ.