๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La configurabilitร dellโaggravante dellโaver agito su cose esposte alla pubblica fede nellโipotesi di furto di beni incustoditi sotto lโombrellone
La configurabilitร dellโaggravante dellโaver agito su cose esposte alla pubblica fede nellโipotesi di furto di beni incustoditi sotto lโombrellone
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#furto #minoratadifesa #pubblicafede #art.624c.p. #art.61n.5c.p. #art.625n.7c.p.
Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 23940 del 08/06/2022 (dep. 22/06/2022)
La Corte di appello di Salerno, confermando la decisione del Tribunale per Minorenni, condannava C.G. alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato di una borsa e dei valori contenuti al suo interno (tra cui un portafoglio, un orologio dโoro ed un cellulare), lasciati momentaneamente incustoditi dalla legittima proprietaria al di sotto di un ombrellone in spiaggia.
Nel caso di specie la Corte di appello riteneva sussistenti le aggravanti dellโapprofittamento di una condizione di minorata difesa, di cui allโarticolo 61 n.5 c.p., e dellโaver agito su cose esposte alla pubblica fede, ex art. 625 n.7 c.p.
Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullitร della sentenza nella parte relativa alla ritenuta esistenza delle circostanzeย aggravantiย di cui agli articoli 61ย n. 5 eย 625 n. 7 c.p.ย per difetto di contestazione e manifesta illogicitร della motivazione.
Il collegio nega che il ricorso abbia fondamento.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la valutazione eseguita dalla Corte di appello sia esente da censure.
Infatti, โcon riguardo, in primo luogo, all’ipotesi dell’aggravante dell’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., ha trovato, infatti, applicazione il consolidato principio per cui essa sussiste – “sub specie” di esposizione della cosa per necessitร o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 14305 del 19/03/2008, Navantieri, Rv. 239488-01).
Allo stesso modo, la peculiaritร del fatto contestato al C. appare coerente con lโesegesi espressa dalla medesima di legittimitร , โper cui l’aggravante dell’aver profittato diย circostanzeย tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, di cui all’art. 61 n. 5), c.p., รจ integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa (cosรฌ, tra le altre: Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302-02; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 27687101)โ.