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La (potenziale) parola fine al contrasto giurisprudenziale relativo alla sindacabilitร da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto UE
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#motividigiurisdizione #pricipiodieffettvitร tutela #art.111comma8Cost. #art.362c.p.c
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 25503 del 30/08/2022.
Con la pronuncia in commento pare che si sia posta la parola fine al contrasto giurisprudenziale in cui erano coinvolte la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia.
Sin da subito, รจ opportuno chiarire che la Suprema Corte di Cassazione, aderendo allโorientamento patrocinato dalla Corte Costituzionale n. 6/2018 e confermato dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 21 dicembre 2021, C-497/20, ritiene che il diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dal radicale stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, rappresenti unโipotesi estranea al perimetro del sindacato riservato alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione.
Il caso di specie riguardava una procedura di gara, indetta dallโazienda Usl Valle dโAosta, per lโaggiudicazione, in base al criterio dellโofferta economicamente piรน vantaggiosa, della gara relativa allโindividuazione di unโagenzia per il lavoro a cui affidare per tre anni la somministrazione temporanea di personale a tempo determinato.
Al riguardo, la stazione appaltante aveva previsto negli atti di gara una soglia di sbarramento alle offerte tecniche fissata in 48 punti.
Allโesito della graduatoria finale, la stazione appaltante aveva aggiudicato la gara al RTI S.
La societร R., destinataria di un provvedimento di esclusione โ per mancato superamento della soglia di sbarramento โ impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Valle dโAosta la propria esclusione, deducendo, oltre che lโirragionevolezza dei punteggi attribuiti, anche lโillegittimitร della nomina della commissione di gara e lโillegittimitร della composizione della commissione.
L’Azienda Usl Valle d’Aosta e il RTI S. ย resistevano ed eccepivano l’inammissibilitร dei motivi di ricorso della R. Invero, questโultime assumevano che la societร R. fosse priva di legittimazione, essendo stata, comunque, esclusa dalla gara.
Il giudice di prime cure rigettava nel merito la questione.
Il RTI S. proponeva appello in via incidentale e criticava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui aveva ritenuto ammissibili ed esaminato nel merito le censure dirette al travolgimento della gara, in quanto impropriamente proposte da un soggetto non legittimato a proporle, come la societร R., che era stata esclusa dalla competizione.
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 7 agosto 2019, rigettava il motivo del ricorso principale con cui la societร R. contestava l’attribuzione alla propria offerta tecnica di un punteggio insufficiente per il superamento della soglia di sbarramento, all’esito del cosiddetto confronto a coppie; in accoglimento dei ricorsi incidentali del RTI S., riformava parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva esaminato nel merito gli altri motivi del ricorso principale che, ad avviso del Consiglio di Stato, non avrebbe dovuto esaminare perchรฉ inammissibili, essendo la R. priva di legittimazione a proporli perchรฉ esclusa dalla gara.
Avverso tale decisione la societร R. proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 362 c.p.c., comma 1, eย art. 110 cod. proc. amm., per avere il Consiglio di Stato negato ad un soggetto escluso dalla gara la legittimazione e l’interesse a proporre le censure volte al travolgimento della gara stessa; con consequenziale violazione del principio di effettivitร della tutela giurisdizionale, codificato in materia nell’art. 1,ย par. 1, commaย 3, della Direttiva Cee 21 dicembre 1989, n. 665, e diniego di accesso alla tutela stessa, censurabile con ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
Infine, le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 19598/2020, disponevano un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dellโarticolo 267 TFUE.
Con il primo quesito, la Suprema Corte di Cassazione chiedeva di chiarire in che misura โper garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dal diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale supremo nazionale (qual รจ la Corte di cassazione) debba essere riconosciuto competente ad esercitare un controllo giurisdizionale sulle sentenze pronunciate dall’organo della giustizia amministrativa di ultimo grado. In particolare, si chiedeva se le pertinenti disposizioni dei Trattati (e della direttiva 89/665 sull’obbligo degli Stati membri di prevedere ricorsi efficaci in materia di appalti pubblici) ostassero a una interpretazione dell’art. 111, comma 8, art. 360ย c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 362c.p.c., comma 1, e art. 110codice del processo amministrativo, che ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, quale si evince dalla sentenza dellaย Corte costituzionale n. 6 del 2018ย e dalla giurisprudenza nazionale successiva […] che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione sotto il profilo del cosiddetto difetto di potere giurisdizionale non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione Europeaโ.
Al quesito la Corte di Giustizia chiarisce che โl’art. 4,ย paragrafo 3, e l’art.ย 19, paragrafo 1, TUE, nonchรฉ l’art. 1, paragrafi 1 e 3, della direttivaย 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro (come l’art. 111 Cost., comma 8) che secondo la giurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformitร al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membroโ.
Inoltre, la Corte di Giustizia esclude che venga in rilievo un contrasto con il principio di effettivitร della tutela giurisdizionale. Invero, il collegio ritiene che una norma nazionale che impedisce che le valutazioni di merito, effettuate dal giudice amministrativo di ultimo grado, possano ancora essere esaminate dallโorgano giurisdizionale supremo non realizza unโingiustificata limitazione, ai sensi dellโarticolo 52, paragrafo 1, della Carta fondamentale dei diritti dellโUnione europea, del diritto di ricorrere a un giudice imparziale sancito all’art. 47 della stessa, avendo comunque i singoli accesso, nel settore interessato, a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ciรฒ premesso, la Suprema Corte di Cassazione, prendendo atto del mutato assetto giurisprudenziale, ritiene che โnon vi รจ spazio, nel presente giudizio, per valutare l’eccesso di potere giurisdizionale in termini nuovi e diversi da quelli posti a fondamento del rinvio pregiudiziale secondo le direttrici della giurisprudenza di legittimitร successiva all’arresto costituzionale del 2018, senza possibilitร di riproporre, come vorrebbe la ricorrente (anche nella seconda memoria), una nozione di eccesso di potere come denegata giustizia conseguente al radicale stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali.
[…]In conclusione, il ricorso รจ inammissibile, essendo denunciato un eccesso di potere giurisdizionale non configurabile nella specie, vale a dire un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dal radicale stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che รจ ipotesi estranea al perimetro del sindacato riservato alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione. 13.- Le spese devono essere compensate, in considerazione della particolare complessitร e rilevanza delle questioni trattateโ.
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