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Sulla possibilitร di trattenere la caparra confirmatoria anche in caso di risoluzione derivante dalla diffida ad adempiere.
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#caparraconfirmatoria #recesso #diffidaadadempiere #art.1385c.c. # 1454c.c.
Corte di Cassazione, sez. IIcivile, sentenza n.18392 del 08/06/2022
Nella sentenza in oggetto, il Collegio, dando seguito allโorientamento giurisprudenziale espresso dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 553ย del 14 gennaio 2009, chiarisce che l’esercizio del diritto di recesso รจ precluso laddove sia stata conseguita, attraverso una diffida a adempiere, la risoluzione di un contratto cui รจ acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da D., promissario venditore di un contratto preliminare di compravendita, al fine di veder protetto il proprio diritto di ritenere per sรฉ la caparra ricevuta in sede di stipulazione del contratto e tanto in seguito alla risoluzione dello stesso per effetto del decorso del termine contenuto nella diffida a adempiere avanzata al promissario acquirente.
La questione giuridica sottesa alla pronuncia verte sullโesatta interpretazione dellโart art. 1385 c.c., comma 2 al fine di chiarire se tale disposizione – nella parte in cui fa seguire il gerundio “ritenendo” (laย caparra) alla proposizione principale “puรฒ recedere dal contratto” – escluda che la parte non inadempiente possa ritenere laย caparraย (o, nell’altra costellazione, esigerne il doppio) quando si รจ giร giovata dell’effetto risolutorio attraverso la diffida ad adempiere, cui si sia congiunto l’inutile decorso del termine; in simili circostanze, infatti,non sarebbe piรน possibile esercitare il recesso, in quanto (logicamente ancor prima che giuridicamente) non si puรฒ recedere da un rapporto che si รจ giร risolto.
Al riguardo, la Corte, attestandosi sullโorientamento giร inaugurato dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 553ย del 14 gennaio 2009 e cassando la sentenza dโappello senza rinvio, afferma che โla connessione che l’art. 1385 c.c., comma 2, istituisce tra l’esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) dellaย caparra รจ di contestualitร /successione temporale. Non รจ invece di dipendenza esclusiva delle sorti dellaย caparraย rispetto al diritto di recesso, che escluda cioรจ ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) dellaย caparraย con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc (โฆ)la conclamata poliedricitร funzionale dellaย caparraย ben puรฒ emergere a questo punto come “limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto (โฆ). Siffatta pretesa si congiunge cosรฌ all’esercizio stragiudiziale del potere di risolvere il contratto attraverso il meccanismo della diffida, seguita dall’inutile decorso del termine, e si sgancia dal recesso che non รจ piรน necessarioโ.
Pertanto, ne deriva cheโconseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui รจ acceduta la prestazione di unaย caparraย confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso รจ definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione dellaย caparraย (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, รจ tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorioโ.