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Lโimpedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive (ma non per tutti i concorsi)
a cura del cons. Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III bis, Sentenza n. 11680 dellโ8.9.2022
1 โ Alcuni candidati sono impediti a presentarsi nella sede di una preselezione โcomputer basedโ di un concorso pubblico per essere risultati positivi al COVID19 e richiedono lโindizione di prove suppletive.
La P.A. nega questa possibilitร rilevando come lโimpedimento del singolo, anche dipendente da forza maggiore, non imponga alla P.A. di ritardare lโiter concorsuale mediante la previsione di prove suppletive.
Il T.A.R. del Lazio conferma il proprio orientamento sul punto favorevole allโespletamento di prove suppletive in simili ipotesi ma mostra di voler circoscrivere tale conclusione ai concorsi che prevedano prove standardizzate.
Si rileva che lโimpedimento derivante dalla positivitร da COVID19 รจ connesso a una generale situazione emergenziale ed a provvedimenti dellโAutoritร resi in funzione della tutela del preminente interesse alla salute pubblica. Lโimpedimento in capo al singolo partecipante si configura, quindi, come un obbligo di isolamento, derivante da un factum principis, posto a tutela di un qualificato interesse pubblico.
Il Collegio osserva che anche il legislatore, con lโart. 10 co. 2 del D.L. n. 44/2021, ora abrogato ma applicabile al caso di specie, aveva previsto la possibilitร di derogare alla contestualitร delle prove per contenere il contagio sempre a condizione di assicurare la trasparenza e lโomogeneitร delle prove somministrate.
2 โ Alle date condizioni, il giudice capitolino conclude nel senso che ย la previsione di prove suppletive sia necessaria per rispettare il principio di proporzionalitร e per ripristinareuna condizione di uguaglianza e paritร di trattamento per i candidati incisi โpiรน degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casualiโ.
Nel caso specifico, inoltre, non vi sarebbe nessuna lesione dellโanonimato in quanto la prova รจ computer based; inoltre,si tratta, comunque, di una procedura governata dalla disciplina emergenziale.
3 โGli aspetti di maggior interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella delimitazione dei principi affermati qualora la procedura sia diversamente organizzata.
In particolare, il T.A.R. romano precisa che lโoperazione di contemperamento degli interessi potrร โessere diversaโ qualora il concorso abbia una platea non numerosa di partecipanti e/o preveda la redazione di elaborati complessi a stesura libera (es. temi). In tal caso, evidentemente la contestualitร non potrebbe essere derogata. Parimenti, una diversa valutazione potrebbe essere operata nel caso in cui il concorso sia โinteramenteโ regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed allโabrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021, qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia.