๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถ๐—น๐—น๐—ผ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฌ๐Ÿฑ.๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ: La compatibilitร  del termine biennale dellโ€™azione di risarcimento del danno contro lo Stato, prevista dallโ€™art. 4, comma 2, della legge n. 117/1998, ante legge n. 18/2015, rispetto ai principi dellโ€™UE

La compatibilitร  del termine biennale dellโ€™azione di risarcimento del danno contro lo Stato, prevista dallโ€™art. 4, comma 2, della legge n. 117/1998, ante legge n. 18/2015, rispetto ai principi dellโ€™UE

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 2878 del 11/01/2022 (dep. 31/01/2022)

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione in materia di danni cagionati nellโ€™esercizio di funzioni giudiziarie.

La questione posta al collegio รจ la seguente: โ€œse il rito speciale previsto dallaย L. n. 117 del 1988, per la responsabilitร  civile dei magistrati debba ritenersi applicabile anche qualora, come nel caso di specie, il “titolo” dell’azione si fondi sulla violazione del diritto Eurounitario, con particolare riguardo all’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea[โ€ฆ]โ€.

Preliminarmente occorre osservare che la legge n. 117/1988 รจ stata oggetto di due innovazioni per effetto della legge n. 18/2015. La prima รจ quella che, modificando lโ€™articolo 4, comma 2, ha elevato il termine di decadenza, per proporre domanda di risarcimento del danno, da due a tre anni.

Con la seconda innovazione normativa, invece, รจ stata abrogata la procedura filtro prevista dallโ€™articolo 5 della legge n. 117/1988.

Al riguardo, occorre specificare che le modiche normative non hanno effetto retroattivo e, pertanto, esse non trovano applicazione nei procedimenti anteriori al 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18/2015.

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite sono: a) se a fronte della domanda di risarcimento del dannoย  in cui si contesti la violazione del diritto eurounitario, segnatamente il mancato rinvio interpretativo del giudice di ultima istanza alla Corte di Giustizia, trovi applicazione il rito speciale di cui alla legge n. 117/1998 o la disciplina ordinaria ritraibile dallโ€™articolo 2043 c.c.; b) se il termine biennale di decadenza, applicabile ratione temporis,sia conforme ai principi di effettivitร  e di equivalenza.

Al riguardo, il collegio, confermando la ricostruzione prevalente, ritiene che: โ€œIn materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, l’azione di responsabilitร  fondata su una decisione di ultima istanza asseritamente contrastante con il diritto dell’Unione Europea, ove esperita anteriormente all’entrata in vigore dellaย L. n. 18 del 2015, รจ soggetta al rito speciale previsto dallaย L. n. 117 del 1988, nel testo originario, il quale รจ l’unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti, senza che residuino ipotesi di applicabilitร  del rito ordinarioย ex art. 2043 c.c.; peraltro, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare l’azione ad un rito processuale speciale non รจ incompatibile con il diritto dell’Unione, ed in particolare con i principi di equivalenza ed effettivitร  della tutela, atteso che nรฉ l’uno nรฉ l’altro sono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa introdotta dalla citata legge del 2015″ (Sez. 3 -, Sentenza n. 258 del 10/01/2017, Rv. 642354 – 01; successive conf. Ordinanza n. 17883 del 2020; Sentenza n. 1067/2019);

ย “In materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale dellaย L. n. 117 del 1988, ex art. 4,ย comma 2, ultimo periodo (nel testo anteriore all’entrata in vigore dellaย L. n. 18 del 2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettivitร  della tutela derivanti dal diritto dell’Unione Europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo piรน che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l’azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell’art. 111 Cost., che dell’art. 6 dellaย CEDU” (Sez. 3 -, Sentenza n. 258 del 10/01/2017, Rv. 642354 – 02).

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