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La nuova norma sullโimpugnabilitร dellโestratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Corte di Cassazione, SS.UU. n. 26823 del 6.9.2022
1 โ Lโimpugnazione dellโestratto di ruolo รจ stata al centro di un complesso dibattito che, verosimilmente, va ad esaurirsi con la pronuncia in commento. Essa si pone a valle della modifica legislativa operata dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, รจ stato inserito il comma 4-bis; nel prosieguo si darร , appunto, conto del tenore della modifica legislativa e dei suoi margini di applicabilitร ai processi pendenti.
Occorre chiarire innanzitutto che lโestratto di ruolo รจ un mero โelaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale รจ atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabiliโ.
Di base, quindi, lโestratto di ruolo non sarebbe atto impugnabile. Tuttavia, lo insegna la prassi delle commissioni (ora Corti) tributarie, i processi derivanti da un estratto ruolo sono moltissimi in quanto essi recano una pretesa tributaria pendente che, astrattamente, รจ ancora azionabile; essa, sebbene non abbia generato atti della riscossione (ipoteche, fermi, pignoramenti), in determinate circostanze (es. gare di appalto), puรฒ determinare di per sรฉ un pregiudizio in rapporto alla irregolaritร della posizione fiscale del soggetto avverso cui รจ iscritta a ruolo la pretesa tributaria.
ร utile notare che la conclusione non muta in relazione a crediti tributari prescritti che, in mancanza di provvedimenti di cd. rottamazione dei ruoli, restano astrattamente esigibili.Spesso, per la mancanza di atti interruttivi, la prescrizione matura dopo la notificazione della cartella che ha dato luogo allโiscrizione a ruolo.
2 โ La descritta situazione ha indotto la Corte di Cassazione ad ammettere le impugnazioni originate dai meri estratti di ruolo; si รจ ammesso, in particolare, che il contribuente che apprenda dellโesistenza di una pretesa tributaria mediante lโaccesso allโestratto di ruolo possa impugnare lโatto impositivo a esso sotteso (cartella di pagamento) lamentandone lโomissione o lโinvaliditร della notifica.
Difatti, le Sezioni Unite, con Sentenza n. 19704/2015, avevano ammesso lโimpugnabilitร dellโatto impositivo generatore dellโestratto di ruolo anche in mancanza di atti riscossivi e tanto al fine di rispondere al โbisogno di tutela dato dall’interesse a contrastare l’avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l’invaliditร della notificazione (e, a maggior ragione, l’omissione di essa) โฆ rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell’atto e quindi la relativa impugnazione, produca l’avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell’esecuzioneโ.
Va detto che la Sentenza in commento afferma che tale bisogno non sarebbe piรน attuale in quanto le limitazioni alla tutela previgenti sono venute meno per essersi ampliate le possibilitร di reazione del contribuente avverso gli atti della riscossione. Da un lato, in particolare, si รจ ritenuto impugnabile innanzi al giudice tributario il pignoramento (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.); dallโaltro lato, โla Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’eventuale successivo avviso contenente l’intimazione ad adempiereโ.La stessa Corte costituzionaleha, invero, posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l’illegittimitร costituzionale dellโart. 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all’intimazione di pagamento, fossero ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. Difatti, afferma il giudice delle leggi,โla pur marcata peculiaritร dei crediti tributari non รจ tale da giustificare che …non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitoriโ.
3 โ Il punto centrale della decisione riguarda, peraltro, la novella legislativa descritta che, allโart. 12 del D.P.R. 602/1973, ha aggiunto il comma 4 bis. Il commadi nuovo conio stabilisce, per un verso, che lโestratto ruolo non sia impugnabile (la conclusione รจ in linea, come si รจ visto, con la pregressa giurisprudenza della Corte di legittimitร ) e, per altro verso, che โil ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificataโ sianoโsuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazioneโ.
In mancanza di un regime transitorio, si รจ posto il problema relativo allโapplicazione della norma quanto ai processi pendenti.
Lโimpostazione fornita al problema dalle Sezioni Unite esclude che vi sia un problema di retroattivitร della norma. Non vโรจ, infatti, una simile questione in rapporto a una norma che incide sullโinteresse a ricorrere. Questโultimo, quale condizione dellโazione, deve sussistere sino alla conclusione del processo.
I ricorrenti che – allโesito della consultazione dellโestratto di ruolo e prima della novella legislativa โ avessero impugnato il ruolo e la cartella di pagamento la cui notifica si assumeva invalida, quindi, dovranno essere messi in condizione di dimostrare in corso di causa la sussistenza dellโinteresse qualificato come descritto dal menzionato comma 4 bis dellโart. 12 del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine, precisa la Corte โutile รจ il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l’assolutezza dell’impedimento a rappresentare quel pregiudizio รจ determinata dalla novitร della norma che l’ha previsto; a maggior ragione esso puรฒ essere fatto valere in giudizio se insorto dopoโ.
4 โ Da ultimo, le Sezioni Unite mostrano di ritenere manifestamente infondate le questioni di costituzionalitร sollevate avverso la novella legislativa.
La scelta del legislatore, infatti, risponde non soltanto all’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall’emissione delle cartelle, e al cospetto dell’inattivitร dell’agente per la riscossione, ma anche a quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In tal senso, non รจ ravvisabile alcuna arbitrarietร o irragionevolezza nella disposizione di cui al menzionato co. 4 bis.
Inoltre, vโรจ sempre la possibilitร di contestare la validitร e lโefficacia degli atti impositivi (es. cartelle di pagamento) in occasione dellโimpugnazione degli eventuali atti successivi, tra cui quelli della riscossione; tanto esclude che vi siano vuoti nella garanzia del diritto alla difesa riconosciuto dalla Costituzione (art. 24 Cost.).