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La responsabilitร del consigliere di amministrazione senza deleghe per gli illeciti compiuti dal consiglio di amministrazione
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n.11087 del 04/02/2022 (dep. 28/03/2022)
La pronuncia in commento conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente la posizione di garanzia in capo ai consiglieri di amministrazione senza deleghe per gli illeciti compiuti tanto, collegialmente, dal consiglio di amministrazione quanto dagli illeciti compiuti dagli amministratori con delega.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che il consigliere di amministrazione senza deleghe risponde degli illeciti del consiglio di amministrazione in forza della posizione di garanzia ritraibile dallโarticolo 2392, comma 1, c.c., salvo il meccanismo di esonero previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Diversamente, nei casi di illeciti compiuti dal consigliere con deleghe, la posizione di garanzia del consigliere senza deleghe troverebbe fondamento nellโarticolo 2381 c.c., segnatamente per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli amministratori.
Infatti, il collegio osserva che โ[โฆ] occorre premettere che l’art. 2392 c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle S.p.A., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la societร dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o piรน di essi, cosรฌ come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381 c.c., comma 2.
Dovendosi perciรฒ distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dall’art. 2392 c.c., comma 3 che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonchรฉ immune da colpa- degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
Diversa รจ invece l’ipotesi in cui specifiche materie siano state attribuite ad uno o piรน amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilitร dei consiglieri ad esse delegati, salva in tal caso la responsabilitร solidale dei consiglieri non operativi, ovverosia esenti da delega, in conseguenza non giร della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392 c.c., comma 1, bensรฌ per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava, anche a seguito della riforma legislativa attuata con ilย D.Lgs. n. 6 del 2003, sui singoli amministratori in ordine all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni piรน significative che pone su costoro, in presenza di segnali di allarme, l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilitร per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannoseโ.