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Il divieto del ne bis in idem quando le sanzioni sono applicate in Stati diversi
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#nebisinidem #intregritร #concorrenza #art.50TFUE #art.101TFUE #art.52TFUE
Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella causa C-151/20 del 22/03/2022
La presente decisione offre degli ottimi spunti di riflessione sulla portata applicativa e โterritorialeโ del principio del ne bis in idem.
Pur non potendo in questa sede ripercorrere le tappe dellโevoluzione di tale principio appare opportuno, seppur sinteticamente, chiarire che, oramai, il principio del divieto del bis in idem ha assunto una valenza sostanziale in luogo di quella processuale, conducendo alla possibilitร di una convivenza di due sanzioni โpenaliโ, sempre che ricorra una sufficientemente stretta connessione sostanziale e temporale, cosรฌ come chiarito dalla Corte EDU, o sussistano le condizioni stabilite dallโarticolo 52 TFUE.
Ciรฒ premesso, la decisione riguarda un profilo, fin ora, marginalmente valutato dalla giurisprudenza, ossia se rientri nel divieto del bis in idem, sancito dallโarticolo 50 TFUE, lโipotesi in cui unโimpresa, perseguita e condannata da unโautoritร garante della concorrenza di uno stato membro, possa essere sottoposta a sanzione da una diversa autoritร di un altro stato membro, attraverso un procedimento che tenga conto di alcuni atti utilizzati dalla prima autoritร per applicare la sanzione.
Al fine di comprendere la decisione, รจ opportuno principiare dal caso di specie. Laย Nordzucker, la Sรผdzuckereย la sua societร figlia Agrana sono enti attivi sul mercato della produzione e commercializzazione dello zucchero. Rispettivamente le prime due societร detengono una posizione dominante nel mercato dello zucchero in Germania. Invero, โGli stabilimenti dellaย Nordzuckerย sono situati nel nordย eย quelli della Sรผdzucker nel sud di tale Stato membro.ย Aย causa dellโubicazione degli stabilimenti, delle caratteristiche dello zuccheroย eย dei costi del suo trasporto, il mercato tedesco dello zucchero era tradizionalmente suddiviso in tre aree geografiche principali [โฆ]โ.
Diversamente, la societร Agrana, controlla da Sรผdzucker, rappresenta la principale produttrice di zucchero in Austria.
Nel 2004 lโadesione di nuovi Stati Membri allโUnione ha suscitato delle preoccupazioni tra i produttori tedeschi di zucchero. Ciรฒ ha condotto ad una generica intesa tra i direttori commerciali delle societร Nordzucker e Sรผdzucker in esito alla quale hanno convenuto di non farsi reciproca concorrenza, intervenendo nelle rispettive aree principali di vendita tradizionali, al fine di sfuggire alla nuova pressione concorrenziale.
Tuttavia, nel corso dellโanno 2005, la societร Agrana notava che allโinterno del mercato austriaco si fosse inserita unโaltra societร , controllata a sua volta dalla Nordzucker, la quale contravvenendo allโintesa fatta a monte, โinvadevaโ lโarea di mercato di appannaggio della societร Agrana.
Ciรฒ conduceva a diverse telefonate tra i direttori commerciali delle tre societร , funzionali a ripristinare lโassetto del mercato pattuito.
Pertanto, seppur sinteticamente, รจ possibile sottolineare che lโintesa anticoncorrenziale produceva due tipi di effetti: a) il primo era quello di evitare, nel mercato tedesco, che le societร ย Nordzuckerย eย Sรผdzucker si facessero reciproca concorrenza e b) che solo la societร Agrana potesse agire sul mercato Austriaco.
In seguito ad indagini, lโautoritร tedesca comminava una sanzione alle societร Nordzucker e Sรผdzuckerย ( e al terzo produttore, che ai nostri fini non interessa)per aver violato lโarticolo 101 TFUE e le corrispondenti disposizioni del diritto tedesco in materia di concorrenza. โStandoย aย tale decisione, dette imprese attuavano, sul mercato dello zucchero, un accordo di reciproco rispetto delle principali aree di vendita, attraverso incontri regolari tra i rappresentanti dellaย Nordzuckerย eย della Sรผdzucker svoltisi nel corso del periodo compreso tra il 2004ย eย il 2007,ย eย fino allโestate del 2008. In detta decisione, lโautoritร tedesca ha riprodotto il contenuto della conversazione telefonica controversa, in occasione della quale i rappresentanti dellaย Nordzuckerย eย della Sรผdzucker avevano discusso del mercato austriaco. Tra tutti gli elementi di fatto riscontrati da tale autoritร , tale conversazione รจ lโunico elemento relativoย aย questโultimo mercatoโ.
Successivamente al passaggio in giudicato della decisione dellโautoritร tedesca, lโautoritร austriaca avviava delle indagini volte a far accertare la responsabilitร della societร Agrana per violazione della concorrenza. Tuttavia, con ordinanza del 15 maggio 2019, il Tribunale Superiore del Land Vienna respingeva il ricorso proposto dallโautoritร , sostenendo che โ[โฆ]lโaccordo concluso nel corso della conversazione telefonica controversa era giร stato oggetto di una sanzione inflitta da unโaltra autoritร nazionale garante della concorrenza, cosicchรฉ una nuova sanzione sarebbe stata contraria al principio del ne bis in idemโ.
Ciรฒ conduceva il giudice austrico a rimettere la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia al fine di chiarire se โalla luce del principio del ne bis in idem sancito allโarticolo 50 della Carta, se la conversazione telefonica controversa possa essere presa in considerazione, essendo stata espressamente menzionata nella decisione definitiva dellโautoritร tedescaโ.
In altri termini, il giudice del rinvio chiede se โ [โฆ]lโarticolo 50 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso ostaย aย che unโimpresa sia perseguita, dallโautoritร garante della concorrenza di uno Stato membro,ย eย le sia inflitta, se del caso, unโammenda per unโinfrazione allโarticolo 101ย TFUEย eย alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza,ย aย causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia giร stato menzionato, da unโautoritร garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da questโultima nei confronti di tale impresa al termine di un procedimento di infrazione allโarticolo 101ย TFUEย eย alle corrispondenti disposizioni del diritto della concorrenza di tale altro Stato membroโ.
ย Sinteticamente, il collegio, confermando lโorientamento consolidato, tanto della Corte di Giustizia quanto della Corte E.D.U., chiarisce che, al fine di valutare la natura penale dei procedimenti e delle relative sanzioni, occorre verificare la presenza, anche alternativa, di tre indici. Il primo รจ quello della qualificazione giuridica dellโillecito; il secondo รจ quello della natura dellโillecito e il terzo sottende il grado di severitร della sanzione comminata.
โNe consegue che lโapplicazione del principio del ne bis in idem nellโambito dei procedimenti in materia di diritto della concorrenza รจ subordinataย aย una duplice condizione, valeย aย dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione ยซbisยป)ย e, dallโaltro, che lo stesso comportamento sia oggetto tanto della decisione precedente quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione ยซidemยป)โ.
Relativamente alla condizioneโbisโ, essa รจ soddisfatta nel caso in cui la decisione, oltre ad essere definitiva, รจ anche pronunciata previa una valutazione nel merito della causa.
Per quanto concerne la condizione โidemโ, invece, la formulazione dellโarticolo 50 del TFUE vieta che un soggetto possa essere condannato per lo stesso reato, inteso quale identitร dei fatti materiali.
Invero, chiarisce la corte che lโidentitร dei fatti materiali debba essere valutata attraverso una verifica in concreto e non astratta, la quale debba tenere conto, tra gli altri elementi, del territorio di riferimento e dellโestensione degli effetti dellโintesa.
Pertanto, la Corte di Giustizia chiarisce che โspetta al giudice del rinvio, lโunico competenteย aย pronunciarsi sui fatti, stabilire se la controversia di cui รจ investito verta sui medesimi fatti che hanno portato allโadozione della decisione definitiva dellโautoritร tedesca, tenuto conto del territorio, del mercato di prodottiย eย del periodo interessati da tale decisione [โฆ] Aย tal riguardo, dagli elementi del fascicolo risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano, piรน specificamente, la circostanza che i procedimenti condotti in Austria si fondano su un elemento di fatto, valeย aย dire la conversazione telefonica controversa durante la quale si รจ discusso del mercato austriaco dello zucchero, che era giร stata menzionata nella decisione definitiva dellโautoritร tedesca. Tale giudice si chiede se, visto il riferimento alla conversazione telefonica in tale decisione, sia soddisfatta la condizione relativa allโidentitร dei fattiโ.
Nellโambito di tale verifica, occorre vagliare se le valutazioni giuridiche effettuate dallโautoritร tedesca si riferiscano esclusivamente al mercato tedesco o anche al mercato austriaco.ย Se da tale verifica si evincesse che lโautoritร tedesca abbia esclusivamente valutato gli effetti negativi della intesa nel mercato tedesco, lโeventuale sanzione comminata dallโautoritร austrica, ancorchรจ corrisposta per la medesima violazione dellโarticolo 101 del TFUE e basata sullo stesso fatto โ la telefonata oggetto del primo giudizio-, non incorre nel divieto del bis in idem.
โQualora invece il giudice del rinvio ritenesse che la decisione definitiva dellโautoritร tedesca abbia accertatoย eย sanzionato lโintesa di cui trattasi ancheย aย causa dellโoggetto o dellโeffetto anticoncorrenziale della stessa sul territorio austriaco, tale giudice dovrebbe constatare che il procedimento di cui รจ investito verte sugli stessi fatti allโorigine della decisione definitiva dellโautoritร tedesca. Un siffatto cumulo di procedimentiย e, se del caso, di sanzioni costituirebbe una limitazione del diritto fondamentale garantito allโarticolo 50 della Cartaโ.
ย โAlla luce dellโinsieme delle considerazioni sin qui svolte, [โฆ]lโarticolo 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non ostaย aย che unโimpresa sia perseguita, dallโautoritร garante della concorrenza di uno Stato membro,ย eย le sia inflitta, se del caso, unโammenda per unโinfrazione allโarticolo 101ย TFUEย eย alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza,ย aย causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale sul territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia giร stato menzionato, da unโautoritร garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da questโultima, nei confronti di tale impresa, al termine di un procedimento di infrazione allโarticolo 101ย TFUEย eย alle corrispondenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di tale altro Stato membro, purchรฉ tale decisione non sia fondata sulla constatazione di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membroโ.
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