๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Incostituzionale la norma che impedisce il riconoscimento del rapporto tra lโadottato(in casi particolari) e i parenti dellโadottante
Incostituzionale la norma che impedisce il riconoscimento del rapporto tra lโadottato(in casi particolari) e i parenti dellโadottante.
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2022 del 23/02/2022 (dep. 28/03/2022).
La pronuncia in commento si inscrive,senza soluzione di continuitร , nellโambito del progressivo smantellamento del sistema delle adozioni in casi particolari, cosรฌ come regolato dal legislatore con la legge n. 184/1983. Invero, sul punto รจ possibile registrare una costante evoluzione, oltre che normativa, giurisprudenziale (cfr. Corte Costituzionale, con decisione n. 33 del 9 marzo 2021; Sezioni Unite Civili n.12193/2019; Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 1842 del 22/01/2022).
Con ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dellโEmilia Romagna sollevava, in riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, questโultimo in relazione allโart. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellโuomo e delle libertร fondamentali (CEDU) questione di legittimitร costituzionale dellโart. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio allโart. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che lโadozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra lโadottato e i parenti dellโadottante.
Al riguardo, il giudice a quo riferiva che il giudizio aveva ad oggetto due domande: a) la richiesta di adozione, ai sensi dellโart. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 e b) la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente.
Preliminarmente, appare il caso di sottolineare che il minore รจ nato attraverso il ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita allโestero, segnatamente della fecondazione eterologa, e che il remittente, previo assenso della madre biologica /partener -componente dellโunione civile regolarmente trascritta-, aveva la volontร di adottare il minore.
Il giudice a quo affermava di poter accogliere la domanda di adozione, cosรฌ come avallato dalla sentenza n.12193/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili delminore con i parenti del ricorrente.
Lโostacolo a tale accoglimento รจ rinvenibile nel rinvio che lโarticolo 55 della legge n. 184 del 1983 opera allโart. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che ยซ[l]โadozione non induce alcun rapporto civile [โฆ] tra lโadottato e i parenti dellโadottante, salve le eccezioni stabilite dalla leggeยป.
Il giudice a quo rilevava che lโesclusione dei rapporti civili fra lโadottato e i parenti dellโadottante sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 31 Cost., in quanto in antinomiacon il principio di paritร di trattamento di tutti i figli, nati allโinterno o fuori dal matrimonio e adottivi. Inoltre, tale esclusione sarebbe in contrasto con lโart. 117, primo comma, Cost., in riferimento allโart 8 CEDU, โin quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dallโunione civile di godere pienamente della sua โvita privata e familiareโ intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalitร e dignitร della persona ed anche del diritto alla identitร dellโindividuoโ.
Prima di risolvere la questione di costituzionalitร , il collegio esegue unโefficace ricostruzione del quadro normativo relativo allโadozione in casi particolari.
Lโistituto รจ stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per far fronte a situazioni particolari, le quali consentono lโadozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per lโadozione cosiddetta piena.
Lโadozione in questione aggrega una varietร di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes: a) valorizzare lโeffettivitร di un rapporto istauratosi con il minore e b) far fronte alle difficoltร per taluni minori di accedere allโadozione piena.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il dato legislativo รจ stato valorizzato dal diritto vivente in almeno altre due occasioni. La prima รจ quella dellโefficace immagine dellโadozione aperta o mite. โIl minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente lโeffettivo esercizio della responsabilitร genitoriale (cosiddetto ยซsemi-abbandono permanenteยป), puรฒ sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite lโadozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dellโimpossibilitร di accedere allโadozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilitร dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.Lโadozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia dโorigine, consente, pertanto, di non forzare il ricorso allโadozione piena. Questโultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, andrebbe a ledere il ยซdiritto al rispetto della vita familiareยป dei genitori biologici, come sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della ยซadozione sempliceยป (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italiaโ.
Altresรฌ, lโarticolo 44, comma 1, lettera d), della legge n.184/983 รจ stato utilizzato nei casi di adozione del figlio biologico del partner, nelle ipotesi in cui il richiedente era impossibilitato ad adottare il minore. โSi tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella lettera b) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in unโunione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso condiviso con questโultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata allโestero, posto che la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente lโaccesso alla PMA alle sole coppie di diverso sessoโ.
Ciรฒ ha condottola giurisprudenza a riconoscere allโarticolo 44, comma 1, lettera d), della legge n.184/983 la natura di istituto funzionalmente posto alla tutela degli interessi del minore e non alla tutela del cosiddetto diritto alla genitorialitร del richiedente.
Ciรฒ premesso, il collegio passa alla verifica sul se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo status di figlio minore e se sussistano o meno le ragioni che giustifichino il mancato istaurarsi di rapporti civili tra lโadottato e i parenti dellโadottante.
La Corte chiarisce che lโadozione in casi particolari realizza il preminente interesse del minore e che lโadottante, ai sensi dellโarticolo 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, assume la ยซresponsabilitร genitorialeยป e ha ยซlโobbligo di mantenere lโadottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dallโart. 147 del codice civileยป.
In altri termini, si sommano alla responsabilitร genitoriale e ai doveri verso i figli gli altri molteplici effetti dellโadozione di matrice codicistica: โlโadottante trasmette il suo cognome allโadottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non puรฒ o non vuole ereditare dallโadottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; lโadozione determina lโautomatica revoca del testamento dellโadottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio adottivo รจ ricompreso nellโยซambito della famigliaยป di cui allโart. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimonialiโ.
Pertanto, da tale quadro normativo emerge che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno esso si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza a quellโambiente familiare che il giudice รจ chiamato per legge a valutare ai fini dellโadozione (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983).
โNe consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.
Irragionevolmente un profilo cosรฌ rilevante per la crescita e per la stabilitร di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual รจ lโadozione del maggiore dโetร , plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie.
La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a paritร di condizioni, perchรฉ tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli piรน vicini, con i fratelli e con i nonni.
Al contempo, la disciplina censurata lede il minore nellโidentitร che gli deriva dallโinserimento nellโambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dallโappartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identitร โ.
Ciรฒ appare in contrasto con quanto sostenuto dalla piรน recente giurisprudenza che ritiene che โlโadozione in casi particolari ex art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origineยป (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847)โ.
Conseguentemente, la Corte Costituzionale ritiene che โlโart. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio allโart. 300, secondo comma, cod. civ., lโinstaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dellโadottante, vรฌola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., questโultimo in relazione allโart. 8 CEDU.
La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio allโart. 300, secondo comma, cod. civ non richiede coordinamenti sistematici, poichรฉ, con riferimento alle relazioni parentali, รจ lโart. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.
La declaratoria di parziale illegittimitร costituzionale non fa che rimuovere lโostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui allโart. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari.
Tale esito consente, pertanto, lโespansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo โ grazie alla definizione adamantina dellโart. 74 cod. civ. โ la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.
La chiarezza del meccanismo disegnato dallโart. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicchรฉ potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto lโesistenza di rapporti civili fra lโadottato e i parenti dellโadottanteโ.
Pertanto, il collegio โdichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio allโart. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che lโadozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra lโadottato e i parenti dellโadottanteโ.
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