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Lโ€™annoso dibattito relativo alla sorte del contratto di credito fondiario nel caso di superamento del limite di finanziabilitร 

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 4117 del 09/02/2022

Lโ€™ordinanza interlocutoria in commento offre degli ottimi spunti di riflessione su una tematica fortemente dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Nello specifico,ย  la sezione prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per lโ€™eventuale assegnazione alle Sezioni Unite โ€œdella questione ritenuta di massima di particolare importanza se, in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilitร  ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilitร , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata.

Il collegio analizza che la sorte del contratto di credito fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilitร , di cui allโ€™articolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993, รจ da sempre oggetto di un vivace dibattito. Il disposto normativo stabilisce che la Banca dโ€™Italia determini lโ€™ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.

Appare opportuno sottolineare, preliminarmente, che lโ€™articolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993 non stabilisce alcuna sanzione in conseguenza della concessione di un finanziamento violativo della soglia stabilita dallโ€™autoritร  di vigilanza.

La Suprema Corte di Cassazione, prima di analizzare gli orientamenti contrapposti, chiarisce che il contratto non puรฒ essere dichiarato nullo ai sensi dellโ€™articolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993. Invero, questโ€™ultimo dettato normativo stabilisce che โ€œLa Banca d’Italia puรฒ prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilitร  della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italiaโ€.

A sostegno di questa soluzione, la giurisprudenza (Cass. 28/11/2013, n. 26672ย eย Cass. 6/12/2013, n. 27380) ritiene che lโ€™articolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993 fondi un potere conformativo della Banca dโ€™Italia, funzionale a preservare lโ€™interesse del contraente debole. Diversamente, lโ€™articolo 38 del d.lgs. n 385/1993, nel prevedere la soglia di finanziabilitร , รจ posto a presidio della stabilitร  del sistema bancario, โ€œ[โ€ฆ] onde evitare che l’istituto (bancario) assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzieโ€.

Ciรฒ premesso, secondo un primo orientamento, avallato da Corte di Cassazione n. 26672/2013 e da Corte di Cassazione n. 27380/2013, la disciplina sancita dallโ€™articolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenta una regola di comportamento, la cui violazione genererebbe esclusivamente una responsabilitร  in capo allโ€™istituto di credito. Invero, secondo questa ricostruzione la violazione del norma โ€œpuรฒ determinare solo l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilitร โ€

Tuttavia, a partire dallโ€™anno 2017, un altro orientamento giurisprudenziale ritiene che il superamento della soglia comporti la nullitร  del contratto, ferma la possibilitร  di conversione dello stesso in contratto ordinario di finanziamento ipotecario. Invero, โ€œsecondoย Cass. 13/07/2017, n. 17352, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilitร  delย D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38,ย comma 2, รจ elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullitร  del contratto stesso (con possibilitร , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullitร ), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietร  immobiliare ed agevolare e sostenere l’attivitร  di impresaโ€.

Pertanto, questa ricostruzione ritiene che la disciplina sancita dallโ€™articolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenti una regola di validitร , la cui violazione determini la nullitร  della pattuizione (art. 1418,ย  c.c.), salva la possibilitร  di convertire il contratto. โ€œ[โ€ฆ] Il carattere imperativo dovrebbe essere desunto dalla natura pubblicistica dell’interesse protetto, trattandosi di una disposizione ispirata ad obiettivi economici generali, attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia nazionale, controbilanciata dal trattamento di favore accordato alla banca sotto il profilo del consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria (art. 39 T.u.b.) e della possibilitร  di intraprendere l’esecuzione durante il fallimento (art. 41 T.u.b.)โ€.

 

Questo orientamento, tuttavia, รจ fortemente criticato da coloro i quali sottolineano che la nullitร  del contratto, da cui deriverebbero obblighi restitutori – oramai- sforniti della garanzia dellโ€™ipoteca, sia una sanzione paradossale, la quale potrebbe condurre al risultato di minare la stabilitร  patrimoniale degli istituti di credito.

Il descritto contrasto ha condotto la prima sezione a rimettere la questione al Primo Presidente per lโ€™eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.