๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Lโannoso dibattito relativo alla sorte del contratto di credito fondiario nel caso di superamento del limite di finanziabilitร
Lโannoso dibattito relativo alla sorte del contratto di credito fondiario nel caso di superamento del limite di finanziabilitร
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 4117 del 09/02/2022
Lโordinanza interlocutoria in commento offre degli ottimi spunti di riflessione su una tematica fortemente dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Nello specifico,ย la sezione prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per lโeventuale assegnazione alle Sezioni Unite โdella questione ritenuta di massima di particolare importanza se, in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilitร ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilitร , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata.
Il collegio analizza che la sorte del contratto di credito fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilitร , di cui allโarticolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993, รจ da sempre oggetto di un vivace dibattito. Il disposto normativo stabilisce che la Banca dโItalia determini lโammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Appare opportuno sottolineare, preliminarmente, che lโarticolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993 non stabilisce alcuna sanzione in conseguenza della concessione di un finanziamento violativo della soglia stabilita dallโautoritร di vigilanza.
La Suprema Corte di Cassazione, prima di analizzare gli orientamenti contrapposti, chiarisce che il contratto non puรฒ essere dichiarato nullo ai sensi dellโarticolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993. Invero, questโultimo dettato normativo stabilisce che โLa Banca d’Italia puรฒ prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilitร della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italiaโ.
A sostegno di questa soluzione, la giurisprudenza (Cass. 28/11/2013, n. 26672ย eย Cass. 6/12/2013, n. 27380) ritiene che lโarticolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993 fondi un potere conformativo della Banca dโItalia, funzionale a preservare lโinteresse del contraente debole. Diversamente, lโarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993, nel prevedere la soglia di finanziabilitร , รจ posto a presidio della stabilitร del sistema bancario, โ[โฆ] onde evitare che l’istituto (bancario) assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzieโ.
Ciรฒ premesso, secondo un primo orientamento, avallato da Corte di Cassazione n. 26672/2013 e da Corte di Cassazione n. 27380/2013, la disciplina sancita dallโarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenta una regola di comportamento, la cui violazione genererebbe esclusivamente una responsabilitร in capo allโistituto di credito. Invero, secondo questa ricostruzione la violazione del norma โpuรฒ determinare solo l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilitร โ
Tuttavia, a partire dallโanno 2017, un altro orientamento giurisprudenziale ritiene che il superamento della soglia comporti la nullitร del contratto, ferma la possibilitร di conversione dello stesso in contratto ordinario di finanziamento ipotecario. Invero, โsecondoย Cass. 13/07/2017, n. 17352, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilitร delย D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38,ย comma 2, รจ elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullitร del contratto stesso (con possibilitร , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullitร ), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietร immobiliare ed agevolare e sostenere l’attivitร di impresaโ.
Pertanto, questa ricostruzione ritiene che la disciplina sancita dallโarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenti una regola di validitร , la cui violazione determini la nullitร della pattuizione (art. 1418,ย c.c.), salva la possibilitร di convertire il contratto. โ[โฆ] Il carattere imperativo dovrebbe essere desunto dalla natura pubblicistica dell’interesse protetto, trattandosi di una disposizione ispirata ad obiettivi economici generali, attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia nazionale, controbilanciata dal trattamento di favore accordato alla banca sotto il profilo del consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria (art. 39 T.u.b.) e della possibilitร di intraprendere l’esecuzione durante il fallimento (art. 41 T.u.b.)โ.
Questo orientamento, tuttavia, รจ fortemente criticato da coloro i quali sottolineano che la nullitร del contratto, da cui deriverebbero obblighi restitutori – oramai- sforniti della garanzia dellโipoteca, sia una sanzione paradossale, la quale potrebbe condurre al risultato di minare la stabilitร patrimoniale degli istituti di credito.
Il descritto contrasto ha condotto la prima sezione a rimettere la questione al Primo Presidente per lโeventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.