๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Il rapporto tra il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee non privilegiate con una circostanza aggravante a โblindatura forteโ.
Il rapporto tra il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee non privilegiate con una circostanza aggravante a โblindatura forteโ.
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, Sez. Unite penali, sentenza n. 42414 del 29/04/2021 (dep.18/11/2021)
La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione sullโistituto delle circostanze del reato e sugli effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, di allโarticolo 69 c.p., rispetto ad una circostanza privilegiata a blindatura forte.
Preliminarmente, occorre sottolineare che le circostanze del reato, come suggerito dallโetimologia della parola, โcircum stantโ, stanno intorno, accedendo ad un reato giร perfetto nella sua struttura.
Pertanto, come sostenuto da autorevole dottrina, la ratio sottesa alle circostanze รจ rappresentata dalla permanente aspirazione del diritto penale a prevedere una risposta sanzionatoria conforme al disvalore concreto della condotta posta in essere.
Seppur sinteticamente, รจ opportuno eseguire una classificazione delle circostanze. Invero, esse possono distinguersi in: a) aggravanti o attenuanti, in base a se la loro applicazione determini un aumento o una diminuzione di pena, producendo anche un effetto extraedittale; b) speciali, se riferite a tassative fattispecie (art. 583 c.p.) o comuni, se astrattamente applicabili a tutte le fattispecie di reato (artt. 61, 62 c.p.); c) ad effetto comune o ad effetto speciale, a seconda che determinino un aumento di pena inferiore o superiore ad un terzo della pena base; d) indipendenti, se la determinazione della pena avviene attraverso canoni indipendenti e non attraverso logiche frazionarie rispetto alla pena baseโ al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che possono sussumersi nella categoria delle circostanze ad effetto speciale, ai fini dellโarticolo 157, comma 2, c.p., anche quelle indipendenti, sempre che producano un aumento di pena superiore ad un terzo rispetto alla pena base-; e) soggettive o oggettive, in base a se, rispettivamente, appaiano riferite in senso lato al soggetto agente o alla condotta; f) autonome, se determinino la sottoposizione ad una pena di specie diversa rispetto a quella originaria.
Ciรฒ premesso, il legislatore prescrive allโarticolo 69 c.p. che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, esse dovranno essere sottoposte al giudizio di bilanciamento. Al riguardo, appare opportuno specificare che il giudizio di bilanciamento puรฒ produrre tre esiti: a) applicazione della sola circostanza aggravante, se essa sia stata ritenuta prevalente rispetto alla concorrente circostanza attenuante; b) applicazione della sola circostanza attenuante, se essa sia stata ritenuta prevalente rispetto alla concorrente circostanza aggravante e c) non applicazione di alcuna circostanza, se le circostanze sono state ritenute tra loro equivalenti.
Tuttavia, il giudizio di bilanciamento puรฒ essere derogato dal legislatore.
La deroga puรฒ determinare o che il giudizio di bilanciamento sia predeterminato a due risultati (solitamente che la circostanza aggravante debba ritenersi prevalente o equivalente rispetto alla concorrente circostanza attenuante, ma mai subvalente art. 69, comma 4, c.p.) o che sia precluso il giudizio di bilanciamento, per cui lโeventuale diminuzione di pena derivante da una circostanza attenuante, sarร eseguito sulla pena cosรฌ come determinata in seguito allโapplicazione della circostanza privilegiata (art. 416 bis 1 c.p.). Rispettivamente, nel primo caso le circostanze vengono definite a โblindatura deboleโ mentre nel secondo caso a โblindatura forteโ.
La ratio sottesa a tali deroghe รจ quella di ridurre o di eliminare la discrezionalitร dellโautoritร giudiziaria nella quantificazione della pena.
Il caso in commento riguardava il concorso di tre soggetti nel reato di furto in abitazione, di cui allโarticolo 624 bis c.p. aggravato ai sensi dei numeri 2,4 e 5 dellโarticolo 625 c.p e del numero 5 dellโarticolo 61 c.p. โIn particolare, C.L., dopo essersi introdotta con l’inganno all’interno dell’abitazione di una persona anziana, fingendosi una impiegata della banca incaricata di verificare il numero seriale delle banconote detenute, in procinto di essere dichiarate fuori corso legale e convincendo in tale modo la persona offesa a mostrarle il denaro contenuto in cassaforte, si impossessava di una busta di banconote ivi custodita, sostituendola con un’altra contenente schedine del lotto, con le aggravanti di avere commesso il fatto con destrezza, con l’uso di un mezzo fraudolento, in tre persone e dell’avere profittato dell’etร avanzata della persona offesa (circostanza tale da ostacolare la privata difesa); reato commesso in concorso con C.A. e R.F., che avevano, tra l’altro, svolto il ruolo di “palo” ed atteso la complice all’esterno del palazzo per assicurarle la fugaโ.
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Al riguardo, il giudice di secondo grado aveva ritenuto le circostanze aggravanti equivalenti rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (risarcimento dei danni materiali e morali e condotta processuale). Tuttavia, nel caso di specie, oltre alle suddette circostanze, assumevano rilievo le circostanze aggravanti di cui allโarticolo 625 c.p. che per effetto del disposto normativo di cui allโarticolo 624 bis, comma 3, c.p., sono a blindatura forte.
Ciรฒ ha condotto a rimettere la questione alle Sezioni unite: โSe le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisateโ.
Il collegio, prima di rispondere al quesito, analizza gli orientamenti contrapposti.
Una prima ricostruzione โesclude in radice ogni incidenza di circostanze attenuanti, “neutralizzate” da un precedente valutazione di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, sul computo della pena indicata in relazione all’aggravante “privilegiata. [โฆ] ciรฒ comporta che la pena determinata per effetto della aggravante “privilegiata” puรฒ essere diminuita solo nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze parimenti bilanciabili si sia concluso valutando prevalente la circostanza attenuante sulle aggravantiโ.
Lโopposto orientamento ritiene, invece, che โalla pena, determinata in relazione alla circostanza aggravante “privilegiata”, sia applicabile la diminuzione per le circostanze attenuanti, pur se ritenute equivalenti all’esito di un giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti diverse da quella “privilegiata”.
Ciรฒ premesso, la Suprema Corte di Cassazione aderisce al primo indirizzo, chiarendo che โil legislatore puรฒ sospendere l’applicazione dell’art. 69 c.p., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio. Si tratta di una “grave limitazione” che in sรฉ non รจ illegittima, ma non puรฒ accompagnarsi anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. Con questa limitazione, si รจ quindi riconosciuto che appartiene alla discrezionalitร del legislatore introdurre speciali ipotesi di circostanze aggravanti privilegiate che siano sottratte al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., “. Tale principio รจ stato puntualmente ribadito nella sentenza n. 88 del 2019โ.
Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione ad esprimere il seguente principio di diritto: โLe circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” se non ricorresse alcuna di dette circostanze.”
Inoltre, il collegio evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n.117 del 2021 โha dichiarato infondata la questione di legittimitร costituzionale dell’art. 624 bis c.p., nel testo vigente, quanto alla previsione derogatoria del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Il Giudice delle leggi ha osservato che da un lato “e’ precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, cosรฌ rafforzandosi il โprivilegiรฒ delle aggravanti”, ma, per altro verso, ha osservato che รจ stabilito che le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti riconosciute siano apportate a valere “sulla quantitร della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravantiโ.
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