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La revoca di unโautorizzazione non ha natura sanzionatoria
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 1242 del 21.02.2022
1 โUn investigatore privato si vede revocata la propria licenza in relazione alle vicende sottese a due distinti giudizi penali conclusisi, lโuno, con unโassoluzione e, lโaltro, con una pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione.
La Sezione rammenta che non vโรจ coincidenza tra valutazione penale e valutazione amministrativa. Sul piano amministrativo, infatti, le condotte alla base delle imputazioni possono essere oggetto di valutazione autonoma; in tal senso, la revoca dellโautorizzazione non richiede un giudizio penale di colpevolezza, โe cioรจ un accertamento definito con sentenza, stante lโampia discrezionalitร dellโAmministrazione in materia e la rilevanza delle esigenze di tutela dei potenziali clienti anche in vicende concernenti la loro libertร personale ed altri diritti inviolabili della persona come la riservatezza, con il solo limite di una valutazione che sia ragionevolmente fondata su parametri logici e non travisatiโ.
2 โ Gli aspetti di maggiore interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella disamina della censura di violazione del divieto di โne bis in idemโ per la duplicazione delle procedure โsanzionatorieโ.
In merito, il Consiglio di Stato rileva come la perdita dei requisiti soggettivi per la conservazione di unโautorizzazione amministrativa, pur derivante dallโaccertamento di una condotta in sede penale, non costituisce un โeffetto penale della condannaโ. Si richiama, in particolare, la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle incandidabilitร di cui al D.L. n. 235/2012 che ha affermato il principio per cui lโincidenza sullโelettorato passivo, pur derivante da una condanna in sede penale, non costituisce nรฉ una sanzione nรฉ un effetto penale della condanna, ma una conseguenza โdel venir meno di un requisito soggettivo per lโaccesso alle cariche considerate o per il loro mantenimentoโ.
3 โ Inoltre, si chiarisce che non puรฒ esservi alcuna violazione del principio del โne bis in idemโ in quanto in sede penale non รจ stata applicata alcuna sanzione (come si รจ detto, i processi penali hanno avuto come esito unโassoluzione e una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione).Il Collegio richiama il principio affermato dalla CEDU secondo cui il divieto di โne bis in idemโ non opera se i procedimenti siano collegati, in modo sufficientemente stretto, sul piano materiale e temporale.In merito, si รจ precisato: โche legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutivitร , a condizione che essa sia tanto piรน stringente, quanto piรน si protrae la durata dellโaccertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalitร complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilitร della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare lโimposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecitoโ.
Quindi, non vโรจ violazione del โne bis in idemโqualora le sanzioni, pur rese in ambiti diversi, siano emesse in un periodo sufficientemente contenuto e diano luogo a un trattamento sanzionatorio, nel complesso, proporzionato. Conclusivamente, nel caso di specie, quandโanche si accogliesse la tesi nel senso della natura sanzionatoria della revoca della licenza (tesi respinta dal Collegio), non essendovi stata alcuna sanzione sul piano penale, non si porrebbe, comunque, alcun problema di duplicazione del trattamento sanzionatorio.