๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Omicidio preterintenzionale per aberratio ictus
Omicidio preterintenzionale per aberratio ictus
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#aberratioictus #omicidiopreterintenzionale #art.82.c.p. #art.584c.p.
Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n.13192 del 11/12/2018 (dep. 26/03/2019)
La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione circa lโammissibilitร dellโomicidio preterintenzionale per aberratio ictus.
Preliminarmente occorre chiarire, seppur sinteticamente, due concetti: a) il delitto preterintenzionale e b) lโistituto dellโaberratioย ictus.
Per quanto concerne il primo aspetto, lโarticolo 43 c.p. stabilisce che il delitto รจ preterintenzionale โquando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piรน grave di quello voluto dall’agenteโ.
Pertanto, da tale addentellato normativo รจ possibile desumere che, in deroga allโarticolo 42 c.p., da un lato, il soggetto agente abbia esclusivamente voluto lโevento minore e, dallโaltro lato, che lโevento piรน grave, eziologicamente connesso alla condotta, sia posto a suo carico. Al riguardo, occorre precisare che secondo la ricostruzione prevalente della dottrina, in ossequio al principio di colpevolezza, cosรฌ come interpretato dalla Corte Costituzionale a far data dallโanno 1988, lโevento piรน grave deve essere oggetto di prevedibilitร in concreto da parte del suo autore.
Le uniche ipotesi espressamente previste dal legislatore di delitto preterintenzionale sono due, ossia lโomicidio preterintenzionale, di cui allโarticolo 584 c.p., e lโaborto preterintenzionale, di cui allโarticolo 18, comma 2, della legge n. 194/1978.
Per quanto ai nostri fini interessa, lโarticolo 584 c.p. stabilisce che โChiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, รจ punito con la reclusione da dieci a diciotto anniโ. Sul punto, la ricostruzione preferibile della giurisprudenza sostiene che, sebbene la lettera della norma faccia esclusivo riferimento โagli atti idoneiโ, ai fini dellโintegrazione della fattispecie occorra quantomeno il tentativo di percosse o di lesioni.
Diversamente, lโistituto dellโaberratio ictus descrive il fenomeno della divergenza tra voluto e realizzato, determinato o da un errore nellโuso dei mezzi di esecuzione ( errore inabilitร , che a sua volta si distingue dallโerrore vizio, di cui allโarticolo 60 c.p.) o da altra causa. Invero, lโarticolo 82 stabilisce che โquando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, รจ cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articoloย 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piรน grave, aumentata fino alla metร .
Anche tale disposizione, โfigliaโ del versare in re illicita, รจ stata oggetto di unโinterpretazione costituzionalmente orientata, al fine di renderla compatibile con il principio di colpevolezza. Invero, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che in tanto lโoffesa a persona diversa possa essere imputata allโagente in quanto essa potesse essere prevedibile โ in concreto- da parte dellโautore della condotta. Pertanto, sebbene il soggetto agente sia in colpa โ atecnica- sarร punito a titolo di dolo come se avesse cagionato lโoffesa alla persona presa di mira.
Il secondo comma, invece, disciplina il fenomeno dellโ aberratioย ictus plurilesiva, il quale si realizza nel caso in cui oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale lโoffesa era diretta. In tal caso il colpevole sarร punito con la pena prevista per il reato piรน grave, aumentata fino alla metร .
Ciรฒ premesso, รจ possibile soffermarci sullโammissibilitร dellโomicidio preterintenzionale per aberratio ictus.
Ai fini di una corretta comprensione della questione appare opportuno principiare dal caso di specie. La questione riguarda i tragici eventi di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, durante la proiezione della partita Juventus-Real Madrid. In particolare, โallโindagato รจ stato contestato di aver spruzzato ( allo scopo di compiere rapine) spray urticante allโindirizzo degli spettatori che stazionavano in piazza San Carlo (che avevano immediatamente avvertito odori e bruciori alla gola), condotta che aveva provocato movimenti repentini e violentissimi della folla, a cui era seguita, senza soluzione di continuitร , una fuga scomposta in tutte le direzioni di tutti i partecipanti allโevento, determinando il ferimento di numerose persone e la morte per schiacciamento di (Omissis)โ
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che dalle indagini compiute era possibile concludere che non si fosse verificato alcun altro evento anomalo nella folla (oltre gli episodi di rapina), tale da poter causare la fuga scomposta degli spettatori.
Ciรฒ premesso, il collegio rigetta la ricostruzione difensiva, la quale sosteneva lโapplicabilitร , in luogo dellโarticolo 584 c.p., dellโarticolo 586 c.p.
La Suprema Corte chiarisce che quando lโagente volontariamente ponga in essere una condotta che pregiudichi lโintegritร fisica, lโevento piรน grave di omicidio รจ posto a carico dellโagente ai sensi dellโarticolo 584 c.p., in forza del giudizio di omogeneitร tra le due fattispecie di lesioni o percosse ed omicidio. Ciรฒ conduce a sostenere che in tanto possa trovare applicazione lโarticolo 586 c.p. in quanto il rapporto tra i beni giuridici tutelati sia eterogeneo.
Inoltre, non รจ stata considerata corretta la tesi difensiva, che sosteneva lโapplicabilitร dellโarticolo 586 c.p., sottolineando che lโarticolo 584 c.p. stabilisce che gli atti debbono essere diretti a commettere i fatti di cui agli articoli 581 e 582 c.p. e non anche i fatti di cui allโarticolo 628 c.p.. Al riguardo, il collegio ha chiarito che il rinvio fatto dallโarticolo 584 c.p. ai reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p. debba intendersi in senso elastico, ritenendo di poter sussumere in esso anche la condotta violenta, intesa quale elemento costitutivo di una fattispecie complessa (come quella di rapina).
Ciรฒ chiarito, la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che, ai fini dellโinquadramento della condotta dellโindagato, essa debba essere sussunta nella fattispecie dellโomicidio preterintenzionale in sinergia con lโistituto dellโaberratio ictus plurilesiva, di cui allโarticolo 82, comma 2, c.p. Invero,ย nel caso di specie, lโevento letale non รจ stato provocato allo stesso soggetto che si voleva ledere (coloro che sono stati attinti dallo spray urticante), ma nei confronti di un soggetto diverso. Ciรฒ conduce a sostenere che, ai fini dellโapplicabilitร dellโarticolo 82 c.p., occorre individuare o lโerrore nei mezzi di esecuzione del reato o lโaltra causa che ha determinato lโoffesa a persona diversa rispetto a quella a cui lโoffesa era diretta. In tal caso, attesa lโassenza di un errore nei mezzi di esecuzione del reato, โlโaltra causaโ รจ stata individuata nella reazione di panico che si รจ scatenata nella folla dopo lo spruzzo dello spray urticante, eziologicamente imputabile allโindagato.
Pertanto, โsi condivide la conclusione cui รจ pervenuto il Tribunale del Riesame, secondo cui, per effetto del meccanismo previsto dall’art. 82 comma 2ยฐ cod. pen., che va applicato in sinergia con l’istituto di cui all’art. 584 cod. pen, il ricorrente deve rispondere dell’evento arrecato alla vittima โcome seโ quest’ultima fosse stata l’effettiva destinataria della sua offesa.