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Sulle condizioni del diritto di accesso alle โfontiโ giornalistiche della RAI
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, Roma, Sentenza n. 7333 del 18.6.2021
Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2655 dellโ11.4.2022
1 โ Un avvocato, ritenendosi diffamato da un servizio giornalistico della trasmissione โReportโ, chiede alla RAI lโaccesso ad alcuni atti propedeutici al confezionamento del servizio medesimo. In particolare, il ricorrente aveva chiesto lโaccesso alla corrispondenza intrattenuta tra i giornalisti e gli enti pubblici e privati che avrebbero fornito i documenti alla base del servizio. Il caso รจ stato oggetto di una consistente attenzione mediatica e la rilevanza del tema รจ dimostrata anche dallโintervento in giudizio del sindacato dei giornalisti della RAI.
2 โ Il TAR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso affermando alcuni interessanti principi in tema di accesso.
In primo luogo, si era respinta la pretesa relativa allโaccesso civico in quanto lโart. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente da tale disciplina le societร quotate tra le quali รจ compresa la RAI.
In secondo luogo, si รจ confermato lโassoggettamento della RAI al diritto di accesso cd. documentale (tradizionale) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 che comprende espressamente i โgestori di pubblici serviziโ. Si rileva come la RAI, โpur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non giร da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nellโindisponibilitร dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestitoโ. La RAI, peraltro, รจ di proprietร pubblica ed รจ la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, circostanze che ulteriormente confermano la sua qualitร di โgestore di pubblico servizioโ, soggetto passivo del diritto di accesso documentale ai sensi dellโart. 23 della L. 241/1990.
In terzo luogo, il Tribunale capitolino ritiene sussistente lโinteresse qualificato allโaccesso e, inoltre, afferma che i documenti richiesti rientrano nellโobbligo di ostensione poichรฉ: da un lato, la rappresentazione di notizie operata allโinterno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI rientra nellโ โinformazione pubblicaโ e, quindi, nellโambito del di servizio pubblico radiotelevisivo del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticitร e lโimparzialitร dellโinformazione; dallโaltro, โlโattivitร consistente nella rappresentazione di notizie non puรฒ ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta allโacquisizione, alla raccolta e allโelaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazioneโ.
3 โ Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del T.A.R. del Lazio confermando, tuttavia, gli aspetti giuridici piรน controversi.
Quanto allโesclusione delle societร quotate dallโaccesso civico, il Supremo consesso ritiene manifestamente infondate le ragioni di incostituzionalitร addotte dal ricorrente.
Non sussiste alcun vizio di disparitร di trattamento e irragionevolezza in quanto la limitazione soggettiva riguarda le societร pubbliche che โhanno emesso strumenti quotatiโ; essesi trovano in una posizione evidentemente differenziata avendo dovuto il legislatore prendere in considerazione gli โulteriori interessi di tutela del mercatoโ. Neppure sussiste contrarietร al principio di buon andamento di cui allโart. 97 Cost. in quanto le societร quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi e tanto vale a maggior ragione per la RAI che ne ha anche di ulteriori disposti dal contratto di servizio.
4 – Quanto allโassoggettamento della RAI allโaccesso documentale ai sensi della L. 241/1990, la Sezione conferma che la realizzazione dei servizi giornalistici costituisce attivitร ricompresa nellโambito del servizio pubblico e, in quanto tale, soggetta allโaccesso. Il Collegio respinge, altresรฌ, la tesi secondo cui i documenti preparatori dei servizi giornalisti sarebbero meri โinterna corporisโ non ostensibili: lโampia nozione di documento amministrativo offerta dalla lett. d), comma 1, dellโart. 22, l. 241/1990 ricomprende senzโaltro anche i documenti โpreparatoriโ di cui si discute (โper โdocumento amministrativoโ, si intende โogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivitร di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeโ).
5 โ Il Consiglio di Stato, poi, accoglie lโappello (e nega, quindi, lโaccesso) in relazione a un profilo concreto ossia allโinsufficiente prospettazione nellโoriginaria istanza di un interesse qualificato. ร, infatti, insufficienteโil generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo giร pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se รจ evidente il nesso di strumentalitร tra lโaccesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dellโonore dellโistante e del suo studio, non si spiega nellโistanza quale nesso di strumentalitร sussista tra lโaccesso ai documenti preparatori e la lesione dellโonore paventato dallโistante, considerato che si tratta di documentazione, che non รจ stata diffusa allโesternoโ.
In sostanza, lโaccesso alle โfontiโ giornalistiche di cui si discute, astrattamente ammissibile, deve, tuttavia, fondarsi su una prospettazione che evidenzi la sussistenza di un interesse qualificato riferibile, nello specifico, ai documenti preparatori piuttosto che, in generale, al servizio giornalistico che รจ,di per sรฉ, pubblico.