ðð ð©ð¢ð¥ð¥ðšð¥ð ðð¢ ðð¢ð«ð¢ðððš ð©ðð§ðð¥ð ððð¥ ðð.ðð.ðððð: à applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla società a responsabilità limitata unipersonale?
à applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla società a responsabilità limitata unipersonale?
a cura dellâavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 45100 del 16/02/2021 (dep. 06/12/2021)
La pronuncia in commento si sofferma sul perimetro applicativo della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/01 ed in particolare sulla necessità che il disposto di cui allâarticolo 1 debba essere interpretato in senso formale, ossia applicabile ai soggetti catalogati â in cui rientrerebbe la società a responsabilità limitata unipersonale- o sussista la possibilità di non applicare la normativa in oggetto ai soggetti che, pur formalmente sussumibili nelle categorie previste dallâarticolo 1 del d.lgs. n. 231/01, si caratterizzano per lâassenza di dualità tra la persona fisica e il soggetto meta-individuale. In questâultimo caso, la mancata ricorrenza di un centro autonomo di imputazione condurrebbe a parificare la società a responsabilità limitata unipersonale allâimpresa individuale, con inapplicabilità del regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Il Tribunale di Pescara aveva annullato lâordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti delle società X,Y e Z. Il Tribunale aveva evidenziato come le persone giuridiche in questione avessero carattere unipersonale, ossia fossero composte e gestite dallâunico socio imputato del reato presupposto. Solo sulla base di tali elementi, lâadito Tribunale aveva ritenuto che la società a responsabilità limitata unipersonale fosse paragonabile allâimpresa individuale e, pertanto, non assoggettabile al regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Ciò premesso, il collegio, aderendo allâorientamento maggioritario della giurisprudenza, chiarisce che il d.lgs. n. 231/01 si applichi â[âŠ]all’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguitoâ.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che la responsabilità della persona giuridica sia autonoma e diversa rispetto a quella della persona fisica. A conferma di questa ricostruzione e della circostanza che la società non Ú mai autore del reato presupposto o concorrente nello stesso, lâarticolo 8 del d.lgs. n. 231/01 stabilisce lâautonoma responsabilità dellâente anche quando lâautore del reato non Ú stato identificato o non imputabile e nellâipotesi in cui il reato si estingua per un caso diverso dallâamnistia.
Ciò implica, quindi, che la persona giuridica abbia una responsabilità autonoma distinta da quella sottesa alla persona fisica autrice del reato presupposto. Conseguentemente, la giurisprudenza ha escluso che il d.lgs. n. 231/01 sia applicabile allâimprenditore individuale, in quanto in questo caso non sussisterebbe una dualità soggettiva tra lâautore del reato presupposto e lâente.
Ciò premesso, appare opportuno precisare â a parere di chi scrive- che la società a responsabilità limitata unipersonale rappresenta un soggetto meta-individuale a cui astrattamente sarebbe applicabile il regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Pertanto, il tema attiene â[âŠ] allâesistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell’art. 1, D.Lgs. sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una società a responsabilità limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtà essere solo un’impresa individuale, con conseguente esclusione dell’applicabilità delle norme del D.Lgs. n. 231 del 2001â.
Il collegio chiarisce che il problema non si pone per le società unipersonale partecipata da una società di capitali o per le società unipersonali caratterizzate da una complessità aziendale, tali da evidenziare lâesistenza di un centro autonomo di imputazione di interessi giuridici.
Invero, i dubbi sottendono il caso delle società unipersonali di piccole dimensioni, in cui per la particolare struttura dellâente appare difficilmente percepibile la dualità soggettiva tra società e la persona fisica autore del reato presupposto.
La Corte chiarisce che âIn tal senso deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioÚ, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale.
Il fenomeno Ú quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e “normativiâ.
Ciò ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a sostenere che âEsiste allora un’esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non Ú indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioÚ di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società , quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio.[âŠ]Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della società , dell’attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società , della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.
Al riguardo, il Tribunale si era limitato ad affermare che le società non costituivano un centro autonomo di interessi distinti dalla persona fisica e, dunque, sarebbero sottratte al regime di cui al d.lgs. n.231/01. Tale ragionamento appare viziato, in quanto il giudice di prime cure non ha verificato come nel tempo dette società abbiano operato, le dimensioni delle imprese, la loro struttura organizzativa e i rapporti tra esse e l’unico socio.
Pertanto, il collegio ha ritenuto che âl’ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in applicazione dei principi indicati, ferma restando l’assoggettabilità delle società in questione al D.Lgs. n. 231 del 2001, verificherà se ed in che termini il reato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. in questione.