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Sul potere di qualificazione dei contratti della Banca dโItalia
di a cura di Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 7792 del 30.11.2021
1 – La Banca dโItalia nega lโiscrizione di unโimpresa allโalbo degli intermediari finanziari in quanto lโimpresa medesima avrebbe svolto attivitร di prestazione di fideiussioni senza essere previamente autorizzata.
Sennonchรฉ, la societร in questione ha stipulato tre tipi di contratto: โAffitto siโ, โAffitto certoโ, โAffitto assicuratoโ.
โNel primo modello, la Societร e i locatori prevedono una cessione di credito pro solvendo, finalizzata a svolgere una vera e propria attivitร di recupero del credito, con previsione di un corrispettivo determinato in una percentuale delle somme recuperate.
Nel secondo modello, in aggiunta a quanto giร contenuto nel primo, si dispone che, nel caso di mancato recupero dei crediti, la Societร formula una proposta di acquisto dei crediti non riscossi secondo la modalitร โpro solutoโ.
Nel terzo modello (cui sembra fare riferimento, in particolare, la Banca dโItalia) รจ prevista una cessione di credito pro solutoโ.
Tali contratti, nellโopinione del Collegio, non sono riconducibili alla fideiussione.
2 – Difatti, la qualificazione dei contratti richiede lโapplicazione della teoria della cd. causa concreta intesa come funzione economico-individuale del contratto o, con altra terminologia, โcome โฆ ragione pratica dellโaffare, il che impone di avere riguardo allโassetto reale degli interessi programmato dalle parti per stabilire quale sia la โfunzioneโ ovvero il โsensoโ dellโoperazione economicaโ.
Allora, mentre la fideiussione รจ un contratto che si caratterizza per il fatto di aggiungere ad un debitore un altro debitore accessorio con la nascita di una obbligazione solidale unisoggettiva, i contratti in esame hanno, invece, la finalitร di realizzare una cessione del credito del locatore con lโaggiunta di finalitร ulteriori di natura recuperatoria. La finalitร di garanzia si presenta come elemento ulteriore e non tale da contraddistinguere lโoperazione contrattuale.
3 โ ร bene notare che il Collegio non opera alcun self-restraint nel sindacare le valutazioni tecnico-giuridiche della Banca dโItalia. Il giudice รจ, evidentemente, titolato a qualificare autonomamente le fattispecie sul piano giuridico. In tal senso, si afferma che: โla Banca dโItalia svolge una valutazione peculiare che ha ad oggetto le modalitร di svolgimento e la qualificazione giuridica di una particolare attivitร negoziale da parte degli intermediari finanziari. Il sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti si atteggia anchโesso in modo peculiare perchรฉ impone di stabilire se tale valutazione sia fondata su presupposti di fatto corretti e se la stessa qualificazione giuridica della vicenda negoziale risulti conforme alle regole civilisticheโ.
4 โ La Sentenza presenta altri due aspetti di interesse.
Il primo รจ relativo a un altro passaggio motivazionale del provvedimento; in particolare, quello relativo alla contestazione di aver posto in essere operazioni di architettura societaria prive di una reale logica imprenditoriale. Il Collegio rileva lโinsufficienza di motivazione, ma soprattutto il mancato rispetto del principio di proporzionalitร per non essersi data alla societร la concreta possibilitร di adottare misure di semplificazione societaria finalizzate a ridurre le criticitร evidenziate.
Degna di nota รจ, quindi, la conclusione secondo cui la concessione di โconcreteโ possibilitร di porre in essere misure di cd. โself cleaningโ assume il valore di una condizione senza la quale il provvedimento denegatorio รจ contrario al nesso di proporzionalitร .
5 โ Ulteriore spunto dโinteresse รจ relativo alla responsabilitร della P.A. e, in particolare, a quella delle A.A.I.I.
In proposito, si ribadisce che lโillegittimitร dellโatto integra una presunzione relativa di colpa che puรฒ essere vinta qualora sussistano: โi) una formulazione incerta di disposizioni da poco entrate in vigore;ย ii) contrasti giurisprudenziali sullโinterpretazione di una disposizione;ย iii) una rilevante complessitร del fatto;ย iv) una illegittimitร derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalitร della norma applicataโ.
Tuttavia, per i provvedimenti adottati dalla Banca dโItalia (nonchรฉ da altre Autoritร indipendenti) nellโesercizio delle funzioni di controllo, lโart. 24, ultimo comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede che la responsabilitร operi solo per ยซdanni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa graveยป. Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la complessitร della fattispecie escluda la ricorrenza della colpa grave.