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Il giudizio di vessatorietร delle clausole che determinano l’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo
A cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#clausolevessatorie#accertamentodellavessatorietร delleclausole#nullitร diprotezione#art.33d.lg.205/2005#34.lg.205/2005#art.36.lg.205/2005
Corte di Cassazione, sez. I civile, Sentenza n. 23655 del 31/08/2021
La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione sulla tematica delle clausole vessatorie. Infatti, la decisione chiarisce se possano o meno essere considerate vessatorie le clausole relative allโoggetto del contratto o allโadeguatezza del corrispettivo, nel caso in cui tali elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Il caso concreto riguardava la lamentata illegittimitร , sotto diversi profili,delle clausole contrattuali concernenti il meccanismo di indicizzazione dei contratti e di estinzione anticipata per contrarietร al Testo unico finanziario, alย Testo unico bancario e alle norme del codice del consumo.
In particolare, gli attori chiedevano la condanna della banca alla restituzione dellโimporto di โฌ 14.110,66, oltre gli interessi, in occasione dellโestinzione anticipata del mutuo. Gli attori sostenevano, altresรฌ, il diritto di estinguere il mutuo con il pagamento del solo importo capitale senza indicizzazione.
Il convenuto, al contrario, si difendeva precisando che il contenuto del contratto di “mutuo in Euro indicizzato al franco svizzero”, stipulato con gli attori,fosse chiaro e comprensibile, relativamente alla sua indicizzazione non solo quanto agli interessi, ma anche quanto al capitale.
Dopo una sintetica digressione al punto 2.4.1. della decisione in commento circa la Direttiva 5/4/1993 n.13 (Direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), la Corte chiarisce che le disposizioni sovranazionali sono state recepite dagli articoli 33 e ss. del D. lgs. 206/2005 (codice del consumo).
L’art. 33 del D. lgs. 206/2005, riprendendo l’art. 3 della Direttiva, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Ulteriormente, la Cassazione sottolinea che l’art. 34, comma 2, del D. lgs. 206/2005,collegandosi all’art. 4 della Direttiva, esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola attenga alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchรฉ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Al riguardo,la Corte precisa che il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilitร โdeve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioรจ, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall’adesione al contratto, anche sul piano economico; piรน in particolare ciรฒ presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causaโ.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020, C.125/18, nella quale รจ stato osservato che “l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’art. 4, paragrafo 2, e dall’art. 5 della direttiva 93/13, non puรฒ essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poichรฉ il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferioritร rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente [โฆ]โ.
Ciรฒ premesso, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto: โIn tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullitร , se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciรฒ anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibileโ.
Per quanto concerne le conseguenze giuridiche dellโeventuale giudizio di nullitร delle singole clausole, esso non comporta la nullitร dellโintero contratto, atteso il principio di cui allโarticolo 1419 c.c. Infatti, lโarticolo 36 del Codice del Consumo, recependo lโarticolo 6 della Direttiva 1993/13/CEE, stabilisce che le clausole considerate vessatorie sono nulle diversamente dal contratto che rimane valido per il resto.