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Lโobbligo vaccinale per i sanitari รจ legittimo
a cura del Consigliere Luca Cestaro
#Covid19 #obbligovaccinale #sanitari
Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 7045 del 20.10.2021
- Introduzione
Il Consiglio di Stato conferma, nel merito, la Sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, giร commentata nella โpillolaโ del 20.9.2021 e relativa alla sospensione dal servizio per gli operatori sanitari non vaccinati.
La pronuncia, riportata in seguito nei suoi tratti essenziali, reca considerazioni che potrebbero essere utili al dibattito pubblico in materia, spesso connotato da reciproco fanatismo, nella misura in cui, dal lato โno vaxโ, si assolutizza la propria libertร di determinazione e, dallโaltro, si afferma la pressochรฉ totale assenza di rischi del vaccino. La Sentenza, almeno cosรฌ sembra a chi scrive, si pone quale punto di equilibrio nella misura in cui giustifica la scelta legislativa dellโobbligo vaccinale selettivo (a carico del personale sanitario) in funzione di unโinterpretazione del principio di precauzione in chiave solidaristica che impone, nel contesto della drammatica emergenza sanitaria in atto, il sacrificio della scelta (altrimenti legittima) di non vaccinarsi (cd. โesitazione vaccinaleโ[1]).
- Aspetti processuali: sentenza semplificata e rinuncia alla domanda cautelare
Meritano una menzione alcune interessanti statuizioni in rito.
Innanzitutto, si afferma che la rinuncia alla domanda cautelare non preclude la decisione della causa in merito con una sentenza in forma semplificata.
Tale soluzione, del resto, risponde al piรน generale principio secondo cui lโopportunitร di una decisione nel merito della causa รจ rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non giร alla volontร delle parti, che possono, sรฌ, rinunciare alla domanda cautelare, ma non giร disporre come vogliono โ in ragione di un malinteso senso del c.d. principio dispositivo โ del funzionale e sollecito andamento del giudizio, informato ai valori del giusto processo e della ragionevole durata di questo (art. 111 Cost.).
Difatti, precisa la Sezione, il rito previsto dallโart. 60 c.p.a. โnon ha natura consensuale (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178) e che nemmeno la mancata comparizione delle parti costituite allโudienza cautelare puรฒ impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453)โ. In tal senso, โlโespressione ยซin sede di decisione della domanda cautelareยป, contenuta nellโart. 60 c.p.a., sta solo a significare che il Collegio chiamato a decidere la domanda cautelare, in sede di camera di consiglio fissata per la discussione orale e dopo aver sentito ovviamente le parti sul punto, puรฒ decidere immediatamente e interamente nel merito la causa, se ve ne sono i presupposti, e non giร che gli sia consentito farlo solo unitamente alla domanda cautelare, che dunque puรฒ essere oggetto di rinuncia dalla parte ricorrente senza che ciรฒ precluda al giudice lโesame contestuale del meritoโ.
- (segue): sullโammissibilitร del ricorso cumulativo e collettivo
Altra questione riguarda la proposizione del ricorso da parte di molti operatori sanitari, addetti a diverse mansioni e attinti da diversi provvedimenti di sospensione.
La Corte rammenta che:
-) la proposizione del ricorso collettivo da parte di piรน soggetti rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di unโimpugnativa da parte di piรน soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro piรน atti tra loro connessi, รจ soggetta al rispetto di stringenti requisiti;
-) la proposizione del ricorso cumulativo contro piรน atti richiede che la verifica della legittimitร di piรน provvedimenti โsia imposta dallโesigenza di concentrare in unโunica delibazione lโapprezzamento della correttezza dellโazione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessitร funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolaritร e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526)โ.
Nel caso di specie, il Consiglio fornisce una lettura sostanziale di tali principi che sono ritenuti non ostativi alla proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo nonostante che i ricorrenti abbiano posizioni lavorative variegate e che siano stati attinti da diversi provvedimenti emanati da distinte autoritร sanitarie.
Il Consiglio conclude, infatti, nel senso che sussistano tutti i presupposti per lโammissibilitร del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto:
โa) sul piano soggettivo, i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione, indistintamente, poichรฉ essi sono tutti destinatari del precetto legislativo, nonostante la diversa categoria professionale alla quale eventualmente appartengano, che li obbliga alla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2;
b) sul piano oggettivo, i ricorrenti impugnano i diversi atti della sequenza procedimentale non per vizi propri e specifici di questi, che introdurrebbe in questa sede una inammissibile โ essa sรฌ โ differenziazione delle censure dovuta alla singolaritร di ogni singola vicenda concreta, ma perchรฉ espressivi, tutti, di un potere che essi contestano in radice sulla base di motivi identici e comuni a tutte le posizioni, siccome diretti, come in seguito si vedrร meglio esaminando queste censure nel merito, a fare emergere il contrasto dellโobbligo vaccinale, in radice, con molteplici disposizioni del diritto europeo, convenzionale ed internoโ.
Il petitum e la causa petendi alla base della pretesa dei diversi ricorrenti sono, quindi, identici โ pur nella diversitร delle posizioni โ poichรฉ afferenti alla legittimitร della sospensione dal lavoro effettuata โ asseritamente โ in violazione del diritto al lavoro e alla retribuzione (art. 36 Cost.) nonchรฉ del fondamentale diritto ad autodeterminarsi rispetto alla propria salute (artt. 2 e 32 Cost.).
- Il principio di precauzione in chiave solidaristica e il cd. ignoto irriducibile
Nel merito, il Consiglio conferma le indicazioni giร fornite dal Giudice di prime cure quanto alla legittimitร della richiesta della vaccinazione in capo agli operatori sanitari (per cui si rimanda alla citata pillola del 20.9.2021).
In particolare, si ribadisce che lโautorizzazione condizionata dellโEMA (utilizzata piรน di 30 volte tra il 2006 e il 2016) รจ una procedura โordinariaโ e collaudata che non consente di ritenere โsperimentaliโ (bensรฌ sperimentati) i vaccini. La Sentenza reca, altresรฌ: i dati sullโindubbia efficacia dei vaccini rispetto alla limitazione del contagio e delle forme piรน gravi della malattia; la normalitร statistica degli eventi avversi legati al vaccino di cui una minima parte รจ qualificabile come โgraveโ.
La pronuncia, peraltro, non nega il difetto di dati rispetto ai possibili effetti a lunga scadenza del vaccino, ma effettua una accorta disamina del bilanciamento operato dal legislatore escludendo profili di incostituzionalitร .
In merito, la Sentenza opera unโinteressante ricostruzione della vicenda alla luce del principio di precauzione, interpretato in chiave globale e solidaristica. Si evidenzia, innanzitutto, come nessun farmaco e neppure il vaccino puรฒ essere ritenuto esente da rischi. La campagna vaccinale e il sostanziale obbligo imposto ai sanitari, peraltro, si inquadrano nella cd. โamministrazione precauzionaleโ che deve misurarsi โnecessariamenteโ con il cd. โignoto irriducibileโ โin quanto ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi, e questa componente, appunto, di ignoto irriducibile, pur con il massimo โ ed encomiabile โ sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sรฉ lโimpossibilitร di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione ex ante fondata su elementi di incontrovertibile certezzaโ. La scelta legislativa operata nel senso di sospendere gli operatori sanitari non vaccinati va allora letta come scelta discrezionale che ragionevolmente predilige, allโautodeterminazione del singolo, la salvaguardia della salute pubblica nonostante โlโinevitabile margine di incertezza che contraddistingue anche il sapere scientifico nella costruzione di veritร acquisibili solo nel tempoโ.
Lโobbligo vaccinale selettivo (nei confronti degli operatori sanitari) imposto dallโart. 4 del D.L. n. 44/2021 รจ ragionevole in quanto rivendicare la necessitร che vi sia unโassoluta certezza in merito allโassenza di conseguenze negative giunge alla conseguenza paradossale โche, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe perรฒ in radice ogni possibilitร , paralizzando lโintervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dellโamministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime personeโ.
Nello stesso senso, la Corte costituzionale โ in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro lโepatite virale di tipo B โ ha affermato che ยซla prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorieยป renderebbe ยซdi fatto impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilitร dei corrispondenti trattamenti sanitariยป (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258).
Il Supremo Consesso afferma, ancora, che il principio di precauzione, nel caso di specie, opera in modo inverso rispetto allโordinario e, per cosรฌ dire, controintuitivo, perchรฉ richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre lโutilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come รจ nella procedura di autorizzazione condizionata, che perรฒ ha seguito โ va ribadito โ tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino piรน benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con lโutilizzo di quel farmaco, รจ di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera societร , senza lโutilizzo di quel farmacoโ.
Lโobbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari, allora, si inquadra correttamente quale applicazione del fondamentale principio di solidarietร (art. 2 Cost.), cardine di un sistema costituzionale che riconosce la libertร , ma impone anche responsabilitร allโindividuo. Difatti, nel nostro ordinamento democratico la legge tutela non i meno vulnerabili o gli โinvulnerabiliโ (nรฉ quanti si โaffermino taliโ) e, dunque, intangibili anche โin nome delle piรน alte idealitร etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma tutela dei piรน vulnerabili, dovendosi rammentare che la solidarietร รจ ยซla base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzioneยป (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75)โ.
- Lโobbligo di protezione del paziente prevale sullโesitazione vaccinale
Lโobbligo vaccinale imposto ai sanitari costituisce, altresรฌ, applicazione della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e, soprattutto, del principio di โsicurezza nelle cureโ di cui allโart. 1 co. 1 della L. 24/2017 nella parte in cui afferma che essa รจ โparte costitutiva del diritto alla salute ed รจ perseguita nellโinteresse dellโindividuo e della collettivitร โ.
Alla base di tale principio, vโรจ la relazione di fiducia tra paziente e personale sanitario che si fonda sul consenso informato e che, tuttavia, implica la fiducia non solo nella cura, ma anche del luogo dove la cura viene praticata.
Nel dovere di cura, che incombe al personale sanitario, rientra un obbligo di protezione (da possibili contagi) che prevale su โvisioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico, del singolo medico che, a fronte della minaccia pandemica, rivendichi la propria autonomia decisionale a non curarsiโ. Questa scelta, pur legittima in una condizione di normalitร quale espressione della libera autodeterminazione e del consenso informato, โcostituisce nel contesto emergenziale โฆ un rischio inaccettabile per lโordinamento perchรฉ mette a repentaglio la salute e la vita stessa di altri โ le persone piรน fragili, anzitutto โ che, di fronte allโelevata contagiositร della malattia, potrebbero subirne e ne hanno subito le conseguenze in termini di gravitร o addirittura mortalitร della malattiaโ.ย โNel bilanciamento tra i due valori, quello dellโautodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dellโobbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi รจ dunque legittimo spazio nรฉ diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinaleโ.
- La conformitร ai parametri costituzionali dellโobbligo
In conclusione, il Collegio ritiene lโobbligo vaccinale in commento rispondente ai presupposti individuati dalla Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza richiamata anche dal giudice di prime cure (sentenze nn. 5/2018; 258/1994; 307/1990).
La legge impositiva di un trattamento sanitario, infatti, non puรฒ essere considerata incompatibile con lโart. 32 Cost.:
-) se il trattamento รจ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi รจ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
-) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
-) se, nellโipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennitร in favore del danneggiato, e ciรฒ a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
[1] Per esitazione vaccinale (dallโinglese Vaccine Hesitancy) si intende ogni forma di indecisione o riluttanza nei confronti dei vaccini.